Corte costituzionale

Ordinanza n. 512/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 436, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30

gennaio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Savino

Filippo, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli,

con sentenza dell'11 novembre 1983, aveva pronunciato il

proscioglimento di Savino Filippo dall'imputazione di omicidio

volontario in danno di Galli Ciro;

che, successivamente, a distanza di oltre dieci anni da tale

pronuncia, le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia

inducevano il Pubblico ministero a domandare la revoca della sentenza

di proscioglimento a norma dell'art. 434 e seguenti del codice di

procedura penale e dell'art. 243 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271;

che, con provvedimento del 4 maggio 1994, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli disponeva la

revoca della sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti

del Savino, con contestuale autorizzazione alla riapertura delle

indagini, fissando il termine di sei mesi per il compimento delle

stesse;

che, alla scadenza del semestre, il Pubblico ministero eccepiva

l'illegittimità costituzionale dell'art. 436, comma 3, del codice di

procedura penale;

che, con ordinanza del 30 gennaio 1995, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 436, comma 3, del codice di procedura penale,

nella parte in cui "per il compimento delle indagini riaperte a

seguito di sentenza di non luogo a procedere stabilisce un termine

improrogabile non superiore a sei mesi";

che il rimettente ravvisa violazione del principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale, per non essere il pubblico

ministero in grado di compiere tutta l'attività investigativa

ritenuta necessaria, un ostacolo non superabile solo considerando la

preesistenza di un'attività acquisitiva (svolta, peraltro, nel caso

di specie, dal giudice istruttore) giacché tale attività - che non

ha condotto ad "utili risultati" - va verificata e sviluppata con gli

elementi di nuova acquisizione;

che, proprio per rendere effettivo l'esercizio dell'azione

penale, l'art. 406 del codice di procedura penale facoltizza il

pubblico ministero a chiedere più proroghe del termine previsto

dall'art. 405, in tal modo consentendo al giudice il controllo sulla

necessità di prorogare il termine per le indagini per l'oggettiva

impossibilità di concluderle nel termine stabilito dalla legge;

che, in tal modo, risulterebbe vulnerato anche il principio di

eguaglianza, per la differenza di trattamento non giustificabile fra

la disciplina della durata delle indagini iniziate per la prima volta

e la disciplina della durata delle indagini riprese dopo la revoca

della sentenza di non luogo a procedere (ovvero della sentenza di

proscioglimento pronunciata nel vigore del codice abrogato);

che l'osservanza dell'art. 3 della Costituzione sarebbe

compromessa anche perché, relativamente ai reati di cui all'art.

407, comma 2, lettera a, del codice di procedura penale (addebitati

nel caso di specie), il termine iniziale è addirittura di un anno, a

prescindere dall'operatività dell'istituto della proroga, con la

conseguenza che non trova comunque giustificazione il più ristretto

termine assegnato alle indagini per tali reati a seguito di revoca

della sentenza di non luogo a procedere (ovvero della sentenza di

proscioglimento pronunciata nel vigore del codice abrogato);

che davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che nessuna violazione del principio

dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale è nella

specie ravvisabile perché, come già questa Corte ha avuto occasione

di statuire in via generale, "la previsione di specifici limiti

cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari"

rappresenta la risultante di una precisa scelta della legge-delega al

fine di soddisfare, da un lato, la "necessità di imprimere

tempestività alle investigazioni" e, dall'altro lato, l'esigenza "di

contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a

tali indagini è assoggettato", con la conseguenza che quel termine,

in sé e per sé considerato, non costituisce "un fattore che sempre

e comunque è astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il

pubblico ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché

l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione

viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un

verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire,

allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione",

mentre, sotto altro profilo, può essere adeguatamente soddisfatto,

fra l'altro, con "la riapertura delle indagini di cui all'art. 414

del codice di procedura penale" (v. ordinanze n. 48 del 1993 e n.

485 del 1993);

che, con specifico riferimento alla durata delle indagini in caso

di revoca della sentenza di non luogo a procedere, mentre va

affermata - per l'identica ratio decidendi riferibile alle pronunce

ora ricordate - la piena compatibilità del termine improrogabilmente

stabilito dalla norma denunciata con il principio sancito dall'art.

112 della Costituzione, deve essere anche precisato come il

"correttivo" sopra indicato trovi sicura applicazione pure nel caso

di riapertura delle indagini, essendo la richiesta di rinvio a

giudizio solo uno degli epiloghi possibili dell'attività di indagine

spiegata dal pubblico ministero;

che pure a tacere della alternatività del petitum perseguito dal

giudice a quo - oscillante, attraverso il richiamo a plurimi tertia

comparationis incentrati sull'estensione ora della proroga ora del

particolare regime stabilito per taluni tipi di reato dall'art. 407

del codice di procedura penale - anche le questioni che invocano

l'art. 3 della Costituzione sono prive di fondamento;

che con riferimento alla mancata previsione sia della proroga

delle indagini - e, quindi, alla dedotta disparità di trattamento

rispetto alle prescrizioni dell'art. 406 del codice di procedura

penale - sia del regime contemplato per i delitti rientranti

nell'elencazione dell'art. 407, comma 2, lettera a, del codice di

procedura penale (sostituito dall'art. 21 della legge 8 agosto 1995,

n. 332, un assetto normativo, quest'ultimo, che, tuttavia, non

modifica i termini della questione), la diversità di disciplina si

rivela non irrazionale né arbitraria;

che, infatti, mentre, per un verso, il limite invalicabile dei

sei mesi trova giustificazione nel rilievo che la riapertura delle

indagini consegue alla revoca della sentenza di non luogo a procedere

(nella specie, anzi, alla revoca di una sentenza di proscioglimento

pronunciata nel vigore del codice abrogato), con la possibilità di

utilizzare le fonti di prova (o le prove) acquisite prima della

sentenza suddetta, per un altro verso, la presenza di un

provvedimento di non luogo a procedere costituisce ragionevole

elemento ostativo a sottoporre il prosciolto al regime della durata

delle indagini previsto per le indagini compiute per la prima volta;

che tutto ciò emerge, anzitutto, dalla prima subdirettiva

dell'art. 2, numero 56, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

che prescrive la "determinazione dei casi e delle forme, con idonee

garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione

penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di non luogo

a procedere indicate nel numero 52", garanzie correttamente non

circoscritte dal legislatore delegato al contraddittorio previsto

dall'art. 435, comma 3, ma estese a ricomprendere la previsione di

"un termine massimo di sei mesi per lo svolgimento delle nuove

indagini" (v. Relazione al progetto preliminare, pag. 229), così da

evitare l'applicabilità di termini troppo estesi per la persona nei

confronti della quale, all'esito delle indagini (o della fase

istruttoria), sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere

(o di proscioglimento);

che, dunque, le questioni, sono da ritenere manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 436, comma 3, del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Napoli con ordinanza del 30 gennaio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:512 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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