Codice penale

Art. 609-ter c.p. — Circostanze aggravanti

[1]La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

  • 1)nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
  • 2)con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
  • 3)da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  • 4)su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
  • 5)nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
  • 5-bis)all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
  • 5-ter)nei confronti di donna in stato di gravidanza; ((5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali));
  • 5-quater)nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
  • 5-quinquies)se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
  • 5-sexies)se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
  • 5-septies)se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

[2]La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Testo vigente dal 17 dicembre 2025

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 2022 al 17 dicembre 2025. 48 parole aggiunte.

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; aggiunto: 5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art609ter · fonte del testo

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