Art. 307 c.p.p. — Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini

(( 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare)) (( 1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente)) La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, e' tuttavia ripristinata:

  • a)se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274;
  • b)contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b). Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 (( o nell' ipotesi prevista dal comma 2 lettera b))), (( stia per darsi)) alla fuga. Del fermo e' data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo e' stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera a).

Testo vigente dal 21 gennaio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1991 al 21 gennaio 2001. 16 parole tolte, 58 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, tolto: qualora permangano aggiunto: dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano tolto: giustificato aggiunto: determinato la custodia cautelaretolto: , dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti. aggiunto: 1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, e' tuttavia ripristinata:

… trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1tolto: , si e' dato aggiunto: o nell' ipotesi prevista dal comma 2 lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo e' data notizia senza ritardo, e comunque entro le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art307 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari