Art. 357 c.p.p. — Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria annota secondo le modalita' ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attivita' svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivita', redige verbale dei seguenti atti:

  • a)denunce, querele e istanze presentate oralmente;
  • b)sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
  • c)informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
  • d)perquisizioni e sequestri;
  • e)operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
  • f)atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. Il verbale e' redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 373. (( Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria. )) La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero. A disposizione del pubblico ministero sono altresi' poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 357 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 14172/2026

    17 aprile 2026

    La Sesta Sezione penale ha affermato che la polizia giudiziaria, nel caso in cui l’attività di indagine pertenga al delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, è tenuta, a pena di inutilizzabilità della prova, a documentare le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ove acquisite a norma dell’art. 351 cod. proc. pen., e a differenza delle denunce, querele e istanze, a mezzo di fonoregistrazione o con modalità audiovisiva, sulla base di quanto previsto dall’art. 357, comma 3- ter , cod. proc. pen.

    Art. 357 c.p.p. · Art. 351 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 259/1991

    Illegittimità dichiarata
    12 giugno 1991

    Una volta eliminata, in ogni caso, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 350, settimo comma, ultimo inciso, cod.proc.pen. (ved. massima B) la possibilità dell'utilizzazione di giudizio delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla polizia giudiziaria in assenza del difensore, ne' la documentazione in sé di tali dichiarazioni, ne' la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 503 (che si limita ad estendere anche all'esame delle parti private la possibilità prevista dall'art. 500, di effettuare contestazioni), consentono più detta utilizzazione in presenza del generale divieto ora sancito dal settimo comma dell'art. 350; non risultano pertanto in conflitto ne' con i principi enunciati dalla direttiva n. 31 della legge delega (v. ancora massima B), ne' con le esigenze di garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione.)garanzia

    Art. 350 c.p.p. · Art. 357 c.p.p. · Art. 503 c.p.p. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 30 dicembre 2022. 149 parole aggiunte.

… o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 373. aggiunto: Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresi' mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria. La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta a disposizione del pubblico ministero. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art357 · fonte del testo

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