Art. 301 c.p.p. — Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie

Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne e' ordinata la rinnovazione. La rinnovazione e' disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piu' di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. 55 (( Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e' richiesto il compimento di atti di indagini all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni. 2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per non piu' di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su dichiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misera era stata disposta e previ interrogatorio dell'imputato))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

55

La Corte costituzionale 26 maggio-8 giugno 1994, n. 219 (G.U. 1a s. s. 15/6/1994, n. 25) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura."

Testo vigente dal 23 agosto 1995

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/1994

    Ha colpito questo articolo
    8 giugno 1994

    Come la Corte ha sempre affermato, il diritto di difesa può essere limitato solo in presenza della necessità di evitare l'assoluta compromissione di esigenze prioritarie nella economia del processo, che per loro natura potrebbero risultare vanificate dal contraddittorio anticipato (e salvo sempre il successivo recupero della dialettica processuale attraverso gli strumenti di controllo di volta in volta previsti); in tale ipotesi rientra il caso dei provvedimenti c.d. 'a sorpresà, tra i quali l'adozione, per la prima volta, di misure cautelari personali, cui l'indagato potrebbe sottrarsi, qualora ne venisse preavvertito allo scopo di consentire l'esercizio del suo diritto di difesa prima ancora dell'adozione di detti provvedimenti. Quando invece l'indagato sia già assoggettato ad una misura cautelare, come nel caso disciplinato dall'art. 301 cod. proc. pen. - che riguarda la rinnovazione su richiesta del pubblico ministero del relativo provvedimento adottato per esigenze probatorie e prossimo alla scadenza - non sussistono ragioni valide per escludere l'esercizio del diritto di difesa mediante l'audizione del difensore da parte del giudice che deve adottare detto provvedimento di rinnovazione. Anche con riguardo all'interesse del buon esito del processo, sotteso alla reiterazione della cautela per finalità probatorie, tale limitazione è ingiustificata, tenuto conto della possibilità di plurime adozioni del provvedimento di rinnovazione (sino al limite del termine di durata massima della singola misura ai sensi dell'art. 301, secondo comma, c.p.p.) ed anche indipendentemente da ogni rapporto con gli istituti della proroga dei termini delle misure cautelari (disciplinato dall'art. 305 cod. proc. pen.) e della proroga del termine di durata delle indagini preliminari (a norma dell'art. 406 cod. proc. pen.), casi in cui è normativamente prevista l'audizione del difensore dell'indagato. Conseguentemente l'art. 301, secondo comma, cod. proc. pen. deve essere dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 3 Cost. -, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura. - Sui limiti al diritto di difesa, v. S. n. 98/1994; sulle misure cautelari per finalità probatorie v. S. n. 147/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 301 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1995

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1994 al 23 agosto 1995. 164 parole aggiunte.

… per piu' di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. aggiunto: Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento e' richiesto il compimento di atti di indagini all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni. 2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per non piu' di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su dichiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misera era stata disposta e previ interrogatorio dell'imputato

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art301 · fonte del testo

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