Codice penale

Art. 285 c.p. — Devastazione, saccheggio e strage

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte. 59296a

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

L. 29 maggio 1982, n. 304

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La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Testo vigente dal 3 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 82/1971

    Ha colpito questo articolo
    26 aprile 1971

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace nella parte relativa alle parole "di servizio". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BE…

    Art. 285 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 119/1957

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1957

    visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956); pronunciando con unica sentenza sulle questioni di legittimità costituzionale proposte dal Giudice istruttore militare del Tribunale militare di Cagliari con…

    Art. 285 c.p. · Art. 111 cost. · Art. 387 c.p. · Art. 401 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'articolo 252 del codice ancora vigente, sotto il titolo dei reati contro l'ordine pubblico, è represso il fatto di chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno. Nel predetto articolo sono preveduti insieme dei fatti aventi ciascuno un'obbiettività giuridica diversa; perchè, mentre la guerra civile lede un interesse politico dello Stato, i fatti di strage mettono in pericolo l'incolumità pubblica e i fatti di devastazione e di saccheggio ledono propriamente l'interesse che si riannoda al mantenimento dell'ordine pubblico. In conseguenza ho provveduto ad eliminare tale inesattezza d'ordine sistematico prevedendo la guerra civile, i fatti di devastazione e di saccheggio e la strage rispettivamente nei titoli primo, quinto e sesto di questo libro. Senonchè un ulteriore esame del problema relativo ai fatti di devastazione, di saccheggio e di strage, mi ha portato a considerare che tali fatti possono essere commessi al fine di attentare alla sicurezza dello Stato. Ora, in questo caso, poichè i fatti in discorso presentano un'estrema gravità, si rendeva necessario prevederli anche tra i delitti contro la personalità dello Stato, con la più grave sanzione. Ciò mi ha indotto a redigere l'articolo 285, stabilendo che è punito di morte chi, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 131

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1982 al 3 ottobre 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art285 · fonte del testo

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