Art. 407-bis c.p.p. — Inizio dell'azione penale. Forme e termini

Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine e' di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. 293

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 88-bis, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha gia' disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice".

Testo vigente dal 31 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 407-bis c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5764/2026

    13 marzo 2026

    In tema di condono fiscale, la causa ostativa alla definizione agevolata, prevista dall'art. 15, comma 1, della l. n. 289 del 2002, presuppone un atto di esercizio dell'azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione, sicché tale condizione non può ritenersi integrata dalla notificazione dall'avviso di conclusione delle indagini previsto dall'art. 415-bis c.p.p., che non figura tra gli atti tipici con i quali viene esercitata l'azione penale e la cui funzione è quella di aprire il contraddittorio con la persona sottoposta ad indagini sugli esiti di queste, in vista del possibile - ma non necessario - esercizio dell'azione penale.

    Art. 407-bis c.p.p. · Art. 415-bis c.p.p.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 342 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 88-bis, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha gia' disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art407bis · fonte del testo

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