Art. 309 c.p.p. — Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

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Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3. La richiesta di riesame e' presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonche' tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini ((e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater)). Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato puo' chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. 90 90a Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso e' notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente puo' altresi' disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita' della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale puo' annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puo' confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 274 278 Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non puo' essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' disporre per il deposito un termine piu' lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. 71 204

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

71

La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice".

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Corte Costituzionale

204

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013, n. 293 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 309 del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che la deducibilita', nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia gia' scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza".

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

274

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 83, comma 9) che "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

Successivamente la Corte Costituzionale

278

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6 luglio 2021, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/2021, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 9 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, (che ha modificato il comma 9 del presente articolo) "nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

Testo in vigore dal 25 agosto 2024 al 17 dicembre 2025

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 309 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32786/2025

    3 ottobre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari personali, ha affermato che anche l’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, posto che, per la ratio di garanzia sottesa all’obbligo di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., risulta priva di fondamento la distinzione tra lo stesso e quello previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.

    Art. 309 c.p.p. · Art. 375 c.p.p. · Art. 294 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 23350/2025

    23 giugno 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che, anche nei casi in cui è previsto, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., l’interrogatorio preventivo dell’indagato, non sono ricompresi nel novero degli atti che, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., devono essere trasmessi necessariamente al Tribunale del riesame i verbali degli interrogatori resi dai coindagati, salvo che contengano elementi concreti favorevoli all’impugnante, che quest’ultimo è, tuttavia, onerato di indicare specificamente.

    Art. 309 c.p.p. · Art. 291 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 44060/2024

    3 dicembre 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.

    Art. 309 c.p.p. · Art. 300 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 29 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 293/2013

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 2013

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma 1, l'art. 309 cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza. L'interpretazione di detta disposizione è frutto di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione - vincolante per il giudice a quo in quanto giudice del rinvio - in sede di composizione di un contrasto giurisprudenziale verificatosi all'interno della Corte stessa, a partire dal 2010, quando all'indirizzo tradizionale - secondo cui la giurisprudenza di legittimità unanimemente riteneva che la verifica delle condizioni per la retrodatazione esulasse dalla cognizione del giudice investito del procedimento incidentale di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive - si è opposto un orientamento di diverso segno, secondo il quale la retrodatazione sarebbe deducibile in sede di riesame, quantomeno allorché, per effetto di essa, i termini massimi risultino già spirati alla data di adozione dell'ordinanza impugnata. Nel risolvere il contrasto le Sezioni unite penali hanno enunciato il principio di diritto per cui, «nel caso di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare». In questa prospettiva, la regula iuris censurata, relativa alla sola seconda condizione limitativa, si presta, peraltro, a determinare disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazioni identiche in correlazione a fattori puramente accidentali, avulsi dalla ratio degli istituti che vengono in rilievo. A parità di situazione, infatti, la fruibilità del riesame ai fini considerati finisce per dipendere dall'ampiezza e dalla puntualità delle indicazioni contenute nella motivazione del provvedimento coercitivo che il soggetto in vinculis intende contestare. Ne consegue che il livello della tutela viene ad essere determinato, in definitiva, dal maggiore o minore scrupolo con il quale il giudice della cautela assolve all'onere di motivare l'ordinanza restrittiva e, prima ancora, dal fatto che egli sia o non sia a conoscenza degli elementi che impongono la retrodatazione. Tale assetto non può essere giustificato, sul piano del rispetto dell'art. 3, primo comma, Cost., con le considerazioni addotte a sostegno della soluzione ermeneutica di cui si discute, ossia: 1) con la difficile "gestibilità" di una tematica complessa, quale quella delle "contestazioni a catena", da parte di un giudice - il tribunale del riesame - costretto a decidere in tempi brevissimi e senza fruire di poteri istruttori, per di più nell'ambito di una procedura a contradditorio solo eventuale; 2) con il conseguente elevato rischio della formazione di giudicati cautelari fallaci. D'altro canto, il carattere solo eventuale del contraddittorio, proprio del procedimento di riesame appare inconferente ai fini che qui interessano. Il pubblico ministero che tema prospettazioni infondate della difesa in punto di "contestazioni a catena" può - pur senza esservi tenuto - comunque intervenire in udienza per contrastarle o far pervenire memorie, allo stesso modo di quanto avviene per qualsiasi altra deduzione dell'indagato intesa a contestare la legittimità della misura applicata. Infine, si deve osservare come, in base alla regula iuris in discussione, non basti neppure - per legittimare l'intervento del tribunale del riesame - che la sussistenza di una "contestazione a catena" risulti «evidente», ma occorra che la dimostrazione piena e inconfutabile dell'inefficacia originaria del titolo cautelare promani da una singola e specifica fonte documentale, rappresentata dallo stesso provvedimento impugnato. (Sono assorbiti tutti gli altri profili di censura).

    Art. 309 c.p.p. · Art. 297 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 71/1996

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1996

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice, in quanto - postoché il rispetto del "principio di assorbimento" (che rappresenta il punto di equilibrio circa l'autonomia del provvedimento incidentale di libertà rispetto a quello di merito) implica che, soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di incisività tale da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, può dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione proposta attraverso i provvedimenti 'de libertatè - il decreto che dispone il giudizio, comportando in presenza di prova insufficiente o contraddittoria, una deliberazione del merito orientata soltanto alla necessità del dibattimento, non può ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fondamento dell'adozione e del mantenimento delle misure cautelari personali e, quindi, preclusivo del relativo esame in sede di impugnazione 'de libertatè, avente ad oggetto la tutela del bene primario della libertà personale. - Cass. S.U. pen. nn. 36/1995; 38/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 309 c.p.p. · Art. 310 c.p.p. · Art. 429 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 263/2017

    Questione infondata
    13 dicembre 2017

    Benché le ordinanze di rimessione facciano ripetuti riferimenti in motivazione ad altri procedimenti in materia di misure cautelari, il dispositivo e le premesse delle ordinanze stesse rendono palese che le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce riguardano solo il procedimento di riesame delle misure cautelari coercitive, regolato dall'art. 309 cod. proc. pen., e segnatamente la previsione dello svolgimento di esso in camera di consiglio senza la presenza del pubblico, ai sensi degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen.

    Art. 309 c.p.p. · Art. 127 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (18)

Se ne mostrano 10 su 18, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 17 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
  2. 25 agosto 2024 — 17 dicembre 2025per un anno
  3. 30 dicembre 2022 — 25 agosto 2024per un anno
  4. 17 marzo 2020 — 30 dicembre 2022per 3 anni
  5. 8 maggio 2015 — 17 marzo 2020per 5 anni
  6. 12 dicembre 2013 — 8 maggio 2015per un anno
  7. 4 luglio 1998 — 12 dicembre 2013per 15 anni
  8. 21 marzo 1998 — 4 luglio 1998per 4 mesi
  9. 23 ottobre 1996 — 21 marzo 1998per un anno
  10. 21 marzo 1996 — 23 ottobre 1996per 7 mesi
  11. 23 agosto 1995 — 21 marzo 1996per 7 mesi
  12. 24 ottobre 1988 — 23 agosto 1995testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 25 agosto 2024. 19 parole aggiunte.

… comma 1, nonche' tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini aggiunto: e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art309 · fonte del testo

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