Codice di procedura penale

Art. 453 c.p.p. — Casi e modi di giudizio immediato

Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero puo' chiedere il giudizio immediato ((salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede)) il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini e' stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile. (( Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. )) (( La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. )) Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. L'imputato puo' chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

Testo vigente dal 26 luglio 2008

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 203/2002

    Questione infondata
    16 maggio 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 453 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, e 24, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto l’estensione al giudizio immediato delle modalità del diritto di difesa previste dalla disposizione da ultimo citata si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano la costruzione di questo rito secondo criteri di massima celerità e semplificazione, senza il filtro dell’udienza preliminare, analogamente agli altri procedimenti speciali – giudizio direttissimo e decreto penale di condanna – nei quali, per ragioni diverse, non è previsto l’avviso di conclusione delle indagini. - Cfr. sentenze n. 344/1991 e n. 16/1970 e ordinanze n. 326/1999 e n. 432/1998 e ancora ordinanze n. 276/1995 e n. 482/1992.

    Art. 453 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 415-bis c.p.p.

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  • Ordinanza n. 482/1992

    Questione infondata
    22 dicembre 1992

    Nessuna disposizione del codice di procedura penale consente al giudice del dibattimento un sindacato - la cui eventuale introduzione peraltro non potrebbe non rientrare nella discrezionalità del legislatore - sulla valutazione di evidenza della prova in base alla quale il giudice delle indagini preliminari abbia ritenuto di disporre il giudizio immediato, ma ciò non gli impedisce (v. massima A) di valutare, all'esito del dibattimento, se il giudice delle indagini preliminari abbia fondatamente ritenuto non definibile il processo allo stato degli atti e rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, disponendo, nell'ipotesi di valutazione negativa, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod.proc.pen., e neppure di pronunciarsi (v. massima B) sull'ammissibilità del richiesto patteggiamento. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 453, 456 e 458 cod. proc. pen., in parte 'qua'). - sull'integrazione delle prove per il rito abbreviato e sulla necessità dell'intervento legislativo nella scelta delle soluzioni v. sent. n. 92/1992; - sulla possibilità dell'applicazione, a dibattimento concluso, della diminuente ex art. 442 cod.proc.pen. v. sent. n. 23/1992.

    Art. 453 c.p.p. · Art. 456 c.p.p. · Art. 458 c.p.p. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 349/1990

    Questione infondata
    20 luglio 1990

    Qualora, per divergenze tra P.M. e giudice delle indagini preliminari sulle condizioni per poter ritenere soddisfatta l'esigenza posta dall'art. 453 cod.proc.pen., del "previo interrogatorio dell'imputato", (riguardo, come nel caso di specie, all'omessa comparizione dell'imputato in seguito all'invito a presentarsi - secondo il P.M., ma non secondo il giudice, condizione sufficiente - e alla richiesta di autorizzazione all'accompagnamento coattivo - secondo il giudice, ma non secondo il P.M., condizione, invece, conseguentemente necessaria) non risulti possibile accogliere la richiesta di giudizio immediato, non sussiste, potendosi comunque procedere con il rito ordinario, violazione del diritto di difesa, ne' dell'obbligo di promozione dell'azione penale e neppure dei principi della legge di delega. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., e, in relazione all'art. 2, punto 44, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 76 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 cod.proc.pen.)

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 26 luglio 2008. 98 parole aggiunte.

Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero puo' chiedere il giudizio immediato aggiunto: salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini e' stata interrogata sui fatti dai quali … sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibileaggiunto: . Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio immediato risulta connesso con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art453 · fonte del testo

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