Codice di procedura penale

Art. 375 c.p.p. — Invito a presentarsi

Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza. L'invito a presentarsi contiene:

  • a)le generalita' o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
  • b)il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonche' l'autorita' davanti alla quale la persona deve presentarsi;
  • c)il tipo di atto per il quale l'invito e' predisposto;
  • d)l'avvertimento che il pubblico ministero potra' disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento. Quando la persona e' chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresi' la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. ((L'invito puo' inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potra' essere presentata richiesta di giudizio immediato.)) L'invito a presentarsi e' notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purche' sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 375 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32786/2025

    3 ottobre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari personali, ha affermato che anche l’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, posto che, per la ratio di garanzia sottesa all’obbligo di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., risulta priva di fondamento la distinzione tra lo stesso e quello previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.

    Art. 375 c.p.p. · Art. 309 c.p.p. · Art. 294 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/1970

    Illegittimità dichiarata
    4 maggio 1970

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del codice di procedura penale: - art. 253, nella parte in cui tale disposizione esclude l'obbligo della motivazione in ordine alla sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza; - art. 272, primo comma, limitatamente alle parole "quando si procede con istruzione formale" e "non sia stata depositata in…

    Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 277 c.p.p. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. 31 parole aggiunte.

… sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito aggiunto: puo' inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potra' essere presentata richiesta di giudizio immediato. L'invito a presentarsi e' notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art375 · fonte del testo

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