Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "Art. 343-bis - Riesame del decreto di sequestro. - Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito. Competente a decidere sulla richiesta di riesame e' il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' giudiziaria che ha convalidato il sequestro. Il termine per la presentazione della richiesta di riesame e' di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorita' giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonche' la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. II ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari