Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311

del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse l'11

maggio, il 31 luglio, il 19, 27 e 22 giugno, il 31 luglio, l'11

maggio, il 19, 3, 6 e 27 giugno (n. 2 ordd.) 1995 dal tribunale di

Catanzaro, rispettivamente iscritte ai numeri 872, 873, 874, 875 e

876 del registro ordinanze 1995, ed ai numeri 68, 69, 70, 71, 72, 73

e 74 del registro ordinanze 1996, e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno

1995, e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi in

sede di riesame, appello o giudizio di rinvio a seguito di

annullamento della Corte di cassazione in tema di misure cautelari

personali, ha sollevato con varie ordinanze, in riferimento agli

artt. 2, 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, nella

parte in cui precludono al giudice della impugnazione di valutare la

sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo

l'emissione del decreto che dispone il giudizio;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 71 del 1996,

successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di

procedura penale proprio nella parte in cui non prevedono, secondo

l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di

legittimità, la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi

indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il

decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso

codice;

che il richiamo all'art. 311 del codice di procedura penale non

presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure, essendo

stato operato dal giudice a quo soltanto perché talune delle

ordinanze di rimessione sono state emesse dal tribunale del riesame

quale giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della

Corte di cassazione;

che, pertanto, essendo state le disposizioni oggetto di

impugnativa espunte dall'ordinamento nella parte auspicata dal

tribunale rimettente, le questioni ora proposte devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13,

secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, della

Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Vassalli

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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