Art. 294 c.p.p. — Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

Parte di questo testo si applica dal 28 febbraio 2027: le disposizioni della l. 114/2024 sul giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale. Fonte: art. 9, comma 1, l. 9 agosto 2024, n. 114, come modificato dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla l. 7 agosto 2026, n. 145.

Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332. 82 101 Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o della sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate. L' interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da' atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell' atto. Il giudice puo' autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio. Quando la misura cautelare e' stata disposta dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.318 344 Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio del giudice. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a causa della contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui e' autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

82

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1997, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia".

Corte costituzionale

101

La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 febbraio 1999, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1999, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere."

L. 9 agosto 2024, n. 114

318

La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

344

con decorrenza dal 28 febbraio 2027

La L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027".

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 294 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32786/2025

    3 ottobre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari personali, ha affermato che anche l’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, posto che, per la ratio di garanzia sottesa all’obbligo di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., risulta priva di fondamento la distinzione tra lo stesso e quello previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.

    Art. 294 c.p.p. · Art. 375 c.p.p. · Art. 309 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 32/1999

    Ha colpito questo articolo
    17 febbraio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere, in quanto - posto che con la sentenza n. 77 del 1997 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia" e dell'art. 302 stesso codice, "limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari" - una volta superate le ragioni ostative all'applicabilità del regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, al di la' del limite della fase delle indagini preliminari, diviene contrastante, oltre che con il principio di eguaglianza, anche con il diritto di difesa, una norma che non estende tale dovere dalla fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento fino al momento dell'inizio del dibattimento stesso, tanto più che l'intervallo di tempo fra trasmissione degli atti ed inizio del dibattimento può essere contrassegnato da un'estensione maggiore rispetto a quello che va dalla richiesta di rinvio a giudizio all'espletamento dell'udienza preliminare, con la conseguenza di rendere, in via di principio, ancor più irragionevole la diversità di trattamento rispetto alla previsione già dichiarata costituzionalmente illegittima. Inoltre va tenuta presente la duplice precisazione, per un verso, che l'adempimento del dovere di interrogatorio introdotto dalla presente sentenza presuppone che non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio, la quale, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per l'immanente presenza dell'imputato, assorbe la stessa funzione dell'interrogatorio di cui all'art. 294, comma 1, e, per l'altro, che - siccome l'affermazione, costituzionalmente imposta, che l'interrogatorio di garanzia, oltre che un dovere del giudice, costituisce un diritto fondamentale della persona sottoposta alla custodia anche nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e fino all'inizio di questo, non comporta soluzioni necessitate quanto al giudice a cui affidare il compito di procedere all'interrogatorio e gli atti da utilizzare a tal fine, ne' in ordine al termine congruo entro cui l'interrogatorio deve essere effettuato e alle conseguenze connesse all'inosservanza del termine stesso (scelte, queste, attribuite alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali affermati nella presente decisione) - in attesa dell'intervento legislativo, sarà il giudice a trarre dal sistema in vigore, come integrato dalla presente pronuncia, le soluzioni più corrette in ordine alla competenza, alle modalità e al termine per l'osservanza del dovere di interrogatorio, nonché a valutare, anche in relazione elle concrete situazioni processuali, incidenza, effetti e modo di operare della pronuncia medesima sulle misure cautelari in atto. - S. n. 77/1997.

    Art. 294 c.p.p. · Art. 302 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 77/1997

    Ha colpito questo articolo
    3 aprile 1997

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma 1 e 24, comma 2, Cost. (anche in relazione all'art. 13 Cost.) gli artt. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, e 302 cod. proc. pen., limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", in quanto - posto che l'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art. 294 ha ad esclusivo oggetto la verifica, da parte del giudice, della sussistenza e della permanenza delle condizioni legittimanti la custodia in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una più limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in libertà, ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa - l'omessa previsione che il predetto interrogatorio debba essere espletato anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. e la "lacuna" che alla omessa effettuazione dell'interrogatorio medesimo nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire la perdita di efficacia della misura non risultano razionalmente giustificate dalla mera circostanza della diversità della fase procedimentale, e, soprattutto, privano l'imputato "in vinculis" del più efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta, tenuto anche conto che il diretto collegamento dell'interrogatorio di garanzia con la tutela della libertà personale, attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo, esclude la compatibilità con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio, perseguendo tale atto "lo scopo di valutare se permangano le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste nei precedenti artt. 273, 274 e 275" (art. 294, comma 3). - V. S. nn. 384/1996, 71/1996, 45/1991. red.: S. Di Palma

    Art. 294 c.p.p. · Art. 302 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 359/2008

    Questione infondata
    31 ottobre 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta ad aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello. Identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 267 del 2008, successiva all'odierno provvedimento di rimessione, che ha ribadito la ragionevolezza della scelta legislativa e l'adeguatezza dei rimedi impugnatori proponibili contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale: l'odierno giudice a quo non ha prospettato argomenti di censura nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. -V., citata, ordinanza n. 267/2008. -Sull'adeguatezza dei rimedi impugnatori proponibili contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale, v., citata, ordinanza n. 230/2005.

    Art. 294 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 276 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 12 giugno 2026 — oggiin vigoreper 4 mesi
  2. 25 agosto 2024 — 12 giugno 2026per un anno
  3. 30 dicembre 2022 — 25 agosto 2024per un anno
  4. 16 agosto 2014 — 30 dicembre 2022per 8 anni
  5. 6 aprile 2001 — 16 agosto 2014per 13 anni
  6. 24 aprile 1999 — 6 aprile 2001per un anno
  7. 25 febbraio 1999 — 24 aprile 1999per un mese
  8. 10 aprile 1997 — 25 febbraio 1999per un anno
  9. 23 agosto 1995 — 10 aprile 1997per un anno
  10. 15 febbraio 1991 — 23 agosto 1995per 5 anni
  11. 24 ottobre 1988 — 15 febbraio 1991testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2024 al 12 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

    La L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art294 · fonte del testo

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