Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10

giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Catanzaro

Carmine, iscritta al n. 1268 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 10 giugno 1996 il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio "nella forma della

declaratoria con sentenza dell'estinzione del reato per intervenuta

oblazione" il giudice per le indagini preliminari che abbia in

precedenza provveduto sia in ordine alla convalida del fermo sia in

ordine alla richiesta di adozione di una misura cautelare personale

da parte del pubblico ministero;

che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e nn. 131 e 155 del

1996 di questa Corte, il giudice rimettente osserva che, come nei

casi in esse affrontati, anche in quello ora prospettato si delinea

la possibile menomazione dell'imparzialità del giudice che, dopo

aver valutato i profili indiziari e cautelari, è chiamato alla

pronuncia di estinzione del reato per oblazione; pronuncia che, pur

non implicando la piena verifica della fondatezza dell'accusa,

involge pur sempre un apprezzamento sulla inapplicabilità di più

favorevoli formule di proscioglimento nel merito, secondo la regola

dettata dall'art. 129 cod. proc. pen.;

che, inoltre, il giudice rimettente prospetta, in forma

ipotetica, ulteriori possibili rilievi di incostituzionalità della

norma denunciata con riguardo ad altre ipotesi - non riferibili al

giudizio a quo - accomunabili, in sintesi, nelle numerose diverse

interrelazioni che possono essere ravvisabili tra una funzione,

pregiudicata, di "giudizio" (comprensivo delle varie forme in cui si

estrinseca: dibattimento, giudizio abbreviato, patteggiamento,

emissione del decreto penale di condanna) e una precedente

valutazione sul profilo della libertà personale (pronunce de

libertate nella fase predibattimentale, giudizio di riesame o appello

ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen., decisione sulla convalida del

fermo o dell'arresto);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza delle

questioni sollevate;

Considerato che, relativamente alla questione di costituzionalità

posta con riguardo alla dedotta incompatibilità tra una precedente

valutazione in ordine a una misura cautelare personale e una

successiva funzione di definizione del processo attraverso la

declaratoria di estinzione del reato per intervenuta oblazione,

risulta, dall'ordinanza di rinvio, che, a seguito di opposizione a

decreto penale di condanna e contestuale richiesta ex art. 162 cod.

pen., il giudice rimettente ha ammesso l'imputato all'oblazione, ed

è stato "ritualmente" effettuato il deposito della somma dovuta a

tal fine, cosicché sussistono tutti i presupposti per l'adozione

della declaratoria di intervenuta estinzione del reato;

che, in tale quadro, assume puntuale rilievo l'eccezione,

formulata dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità della

questione per difetto di rilevanza, poiché, una volta esercitato da

parte del giudice il potere di verifica delle condizioni legali e dei

presupposti di ammissione all'istituto, e una volta intervenuto

altresì il versamento dell'importo stabilito dalla legge, l'ambito

valutativo che si assume potenzialmente "pregiudicato" - dalla

precedente determinazione sul tema cautelare - è in realtà già

consumato, residuando solo la limitata cognitio dell'adozione di una

pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato, già verificatasi a

norma dell'art. 162, secondo comma, cod. pen., per effetto del

pagamento della somma a titolo di oblazione;

che l'affermazione della rilevanza della questione da parte del

giudice a quo, nell'assunto della possibilità di revocare in ogni

tempo l'ordinanza ammissiva dell'oblazione, non risulta pertanto

plausibile, perché essa si riferisce all'ipotesi di una pronuncia

giurisprudenziale resa in tema di oblazione "discrezionale" ex art.

162-bis cod. pen. e dunque relativa a un istituto, diverso da quello

di cui è stata fatta applicazione, che prevede ipotesi ostative

soggettive e oggettive e che inoltre affida al giudice ambiti di

valutazione ampi e non predeterminati (come l'incidenza della

"gravità del fatto"); elementi, questi, che non figurano nella

disciplina dell'oblazione "comune" regolata dall'art. 162 cod. pen.,

che è quella che viene in rilievo nel giudizio a quo;

che neppure è ravvisabile un ipotetico e residuo ambito

delibativo concernente l'esattezza della qualificazione giuridica del

fatto, stante l'espressa indicazione dell'ordinanza di rinvio nel

senso della globale legittimità della procedura di oblazione

esperita;

che pertanto la questione in esame, in quanto concernente profili

che non sono più ricompresi nella cognizione del giudice a quo

risulta sollevata in via astratta ed è priva del necessario

requisito della pregiudizialità, cosicché essa deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

che alla medesima conclusione si deve pervenire relativamente

alle ulteriori questioni indicate in narrativa, sollevate in termini

ipotetici, palesemente estranee alla concreta vicenda processuale e

perciò - del resto dichiaratamente - manifestamente irrilevanti

rispetto ad essa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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