Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1 e

34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze

emesse il 22 marzo 1996 dal tribunale di Siena, il 12 gennaio 1996

dal tribunale di Foggia, il 31 ottobre 1995 dal tribunale di Prato,

il 15 gennaio, il 2 febbraio e il 28 marzo 1996 dal tribunale di

Foggia e l'11 marzo 1996 dalla Corte d'assise di Chieti,

rispettivamente iscritte ai nn. 744, 771, 812, 861, 867, 940 e 942

del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 34, 36, 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Foggia, con ordinanze del 12 e 15

gennaio 1996 (r.o. 771 e 861 del 1996), del 2 febbraio 1996 (r.o.

867 del 1996) e del 28 marzo 1996 (r.o. 940 del 1996); il tribunale

di Prato, con ordinanza del 31 ottobre 1995 (r.o. 812 del 1996); la

Corte d'assise di Chieti, con ordinanza dell'11 marzo 1996 (r.o. 942

del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il

giudice che abbia in precedenza fatto parte del collegio del

tribunale del riesame - o dell'appello, secondo un profilo

prospettato dalla Corte d'assise di Chieti - avverso ordinanze in

tema di misure cautelari personali, in riferimento a diversi

parametri costituzionali, individuati dai giudici rimettenti negli

artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che il tribunale di Siena, con ordinanza del 22 marzo 1996 (r.o.

n. 744 del 1996), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in

cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice del

dibattimento che abbia concorso a pronunciare ordinanza di conferma,

in sede di riesame, di un provvedimento applicativo di misura

cautelare personale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24

della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una

lesione dei parametri costituzionali invocati nella sostanziale

duplicazione di valutazioni nel merito che, nelle ipotesi

considerate, verrebbe ad essere effettuata dal giudice del

dibattimento, richiamando generalmente, a tal fine, gli enunciati

della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte;

che, relativamente alla questione sollevata dal tribunale di

Siena (r.o. 744 del 1996), le suddette argomentazioni si indirizzano

verso la norma che stabilisce i casi di ricusazione del giudice;

Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,

e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi

congiuntamente;

che le norme impugnate sono già state sottoposte all'esame di

questa Corte, sotto i profili e in relazione ai parametri indicati;

che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione

di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame

(art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che

dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o

dell'imputato, ovvero che come componente del tribunale dell'appello

avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare

personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod.

proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali

dell'ordinanza anzidetta;

che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai

giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 213, 285 e

392 del 1996);

che il rilievo che precede vale anche per la questione sollevata

dal tribunale di Siena nei confronti dell'art. 37, comma 1, cod.

proc. pen., essendosi già rilevato (ordinanza n. 213 del 1996) che

la censura lamenta la mancata previsione di un caso di ricusazione

che, stante il richiamo della disposizione impugnata all'art. 36

(comma 1, lettera g)) e perciò tramite questo all'art. 34 del

codice, rimanda al presupposto sostanziale della ricusazione,

costituito appunto dalla previsione concernente l'incompatibilità

del giudice, in relazione all'ipotesi oggetto della statuizione di

incostituzionalità n. 131 del 1996 sopra ricordata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, e

dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dai tribunali di Foggia,

Prato e Siena e dalla Corte d'assise di Chieti, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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