Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e

10, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

9 giugno 1997 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 674 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Cianciaruso Salvatore e di

Giannetti Giovanni, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore

Guido Neppi Modona;

Uditi gli avvocati Pasquale Caroli e Alfredo Gaito per Cianciaruso

Salvatore, Pasquale Caroli per Giannetti Giovanni, e l'avvocato dello

Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Investita di un ricorso promosso ex art. 311 del codice di

procedura penale avverso un'ordinanza del tribunale di Lecce, che in

sede di riesame aveva confermato l'applicazione della misura della

custodia cautelare in carcere a carico di alcuni indiziati, la Corte

di cassazione, con ordinanza emessa il 9 giugno 1997, pervenuta a

questa Corte il 15 settembre 1997 (R.O. n. 674 del 1997), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, dell'art. 309, commi 5 e

10, cod. proc. pen. nella parte in cui "non è prevista la perdita

di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso

di non immediato avviso della presentazione della richiesta di

riesame all'autorità giudiziaria procedente".

Il remittente premette che avverso l'ordinanza del Tribunale di

Lecce avevano proposto ricorso per cassazione tutti gli indagati,

deducendo tra l'altro la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza

impositiva della misura per il mancato rispetto da parte del

presidente del collegio dell'obbligo, stabilito dall'art. 309, comma

5, cod. proc. pen., di dare immediato avviso all'autorità

giudiziaria procedente dell'avvenuta presentazione della richiesta di

riesame; e che la prima sezione penale della Corte di cassazione,

rilevata la possibilità dell'insorgenza di un contrasto

giurisprudenziale in ordine alla rilevanza e agli effetti

dell'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5, dell'art. 309 cod.

proc. pen., aveva rimesso i ricorsi alle Sezioni unite con ordinanza

in data 25 marzo 1997.

In tale ordinanza si rilevava come, sebbene gli unici precedenti di

legittimità sul punto fossero nel senso del carattere non perentorio

della prescrizione di immediatezza dell'avviso e della conseguente

assenza di sanzione processuale in ipotesi di inosservanza, argomenti

testuali e sistematici avrebbero potuto consentire una diversa

lettura della disciplina. In particolare, il riferimento alla mancata

trasmissione degli atti "nei termini di cui al comma 5", contenuto

nel comma 10, potrebbe intendersi come comprensivo del termine

sotteso all'obbligo del presidente di dare immediatamente l'avviso

all'autorità giudiziaria procedente, assegnando anche alla

prescrizione di immediatezza dell'avviso valenza di termine

processuale e considerando l'ambito di applicazione della sanzione

della perdita di efficacia della misura cautelare esteso

all'inosservanza di tutti i termini prescritti nel comma 5, dell'art.

309; ritenendo, cioè, "il termine per la trasmissione degli atti

come necessariamente connesso e coordinato a quello per la

comunicazione dell'avviso e da questo inscindibilmente dipendente ai

fini della verifica della sua avvenuta osservanza".

Nell'ordinanza di rimessione alle sezioni unite si puntualizzava

inoltre che, in conformità a quanto già affermato dalle stesse

sezioni unite, la questione doveva ritenersi legittimamente proposta

innanzi alla Corte di cassazione, anziché davanti al giudice per le

indagini preliminari, in quanto erano state prospettate

contestualmente anche questioni concernenti la legittimità

originaria del provvedimento cautelare.

Con ordinanza in data 29 aprile 1997 i ricorsi venivano tuttavia

restituiti dalle sezioni unite alla prima sezione penale in ragione

della natura meramente ipotetica del contrasto giurisprudenziale

prospettato. Il collegio - nuovamente investito dei ricorsi, ma in

diversa composizione rispetto a quella che aveva adottato l'ordinanza

di rimessione alle sezioni unite - con l'ordinanza introduttiva del

presente giudizio di costituzionalità ha ritenuto non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e

10, cod. proc. pen. nei termini indicati.

2. - Nel merito, il giudice a quo afferma di assumere "alla stregua

di diritto vivente" e, comunque, a "necessaria premessa della

ritenuta non manifesta infondatezza della questione"

l'interpretazione che attribuisce valenza meramente ordinatoria

all'obbligo di immediato avviso all'autorità procedente, e dunque

l'assenza di sanzione processuale, in particolare di quella della

perdita di efficacia della ordinanza custodiale stabilita dal comma

10, dell'art. 309, per la violazione di tale obbligo. Tale

interpretazione sarebbe confortata, a giudizio della Corte

remittente, anche da un argomento esegetico desumibile dalla

formulazione dell'art. 172, comma 1, cod. proc. pen.: nel prevedere

che "i termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o

ad anni", tale disposizione non consentirebbe infatti di configurare

un vero e proprio termine nei casi in cui la norma si limiti, come

nella specie, a prescrivere genericamente un obbligo di "immediato"

compimento di un dato adempimento.

Così univocamente interpretata, la disciplina non si sottrarrebbe,

secondo il giudice a quo, a fondati sospetti di illegittimità

costituzionale per violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Sotto il primo profilo, l'ordinanza osserva che il combinato

disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen.

determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fra

situazioni omologhe e meritevoli di uguale tutela, in contrasto tra

l'altro con la finalità della legge 8 agosto 1995, n. 332, che nel

modificare le disposizioni impugnate ha inteso estendere le garanzie

dell'indagato colpito da misura custodiale ed assicurare la rapida

definizione del procedimento di riesame. Da un lato, infatti, viene

ad essere sanzionato con la caducazione dell'efficacia della misura

ogni ritardo, anche minimo, nella trasmissione degli atti necessari

al giudice del riesame, dall'altro si lascia priva di sanzione

processuale qualsiasi, anche rilevante, dilazione nella comunicazione

all'autorità procedente dell'avviso della presentazione della

richiesta di riesame, "così sostanzialmente vanificando

l'effettività delle garanzie introdotte dal legislatore e lasciando

inopinatamente affidata ad una variabile indipendente dal resto della

sequela procedimentale l'inizio del decorso del rigoroso termine

stabilito, a pena di inefficacia del provvedimento coercitivo, per la

trasmissione degli atti al tribunale".

Tale disciplina sarebbe contrastante con il principio di

ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione, non

potendosi rinvenire alcuna plausibile ragione per la diversità di

regolamentazione di situazioni sostanzialmente omologhe. Essa sarebbe

altresì contrastante - prosegue il giudice remittente - con gli

artt. 13 e 24 della Costituzione, poiché da essa deriverebbe

"pregiudizio per una reale, e non meramente formale e nominalistica,

tutela della libertà personale e per la effettività del diritto di

difesa, non adeguatamente garantite da un meccanismo processuale che,

consentendo la persistenza di un passaggio procedimentale il cui

rispetto non è presidiato da sanzioni di sorta, risultando rimesso

esclusivamente alla diligenza dell'organo competente, rischia di

vanificare tutto il sistema di tutela approntato dal legislatore".

Ritiene, infine, il remittente che la questione sia rilevante nel

giudizio a quo, risultando documentalmente provato che il deposito

della richiesta di riesame era avvenuto il 23 ottobre 1996 e che solo

il 2 novembre 1996 il presidente aveva disposto che ne fosse dato

avviso all'autorità procedente: apparendo dunque "non opinabile"

l'inosservanza dell'obbligo di immediatezza di cui al comma 5 della

norma impugnata, da intendersi come equivalente alla prescrizione di

provvedere "non appena sia configurabile la possibilità giuridica e

materiale dell'adempimento". L'accoglimento della questione

imporrebbe infatti di dichiarare inefficace il provvedimento

coercitivo, cui gli indagati risultano tuttora sottoposti.

3. - Con distinte ma identiche memorie, una delle quali depositata

fuori termine, si sono costituite in giudizio le parti private,

chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle

norme impugnate, sulla base di considerazioni sostanzialmente

analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione. In

particolare si fa rilevare che la scelta del legislatore, compiuta

con le modifiche recate alle disposizioni in esame dalla legge 8

agosto 1995, n. 335, è stata quella di rendere certo il dies a quo

da cui decorre il termine di dieci giorni entro il quale deve

intervenire la decisione del tribunale del riesame.

Ora, secondo la parte, la scelta legislativa di imprimere ritmi

serrati all'attività di verifica del collegio de libertate

risulterebbe vanificata se i termini stabiliti come perentori per la

trasmissione degli atti e per la decisione fossero in fatto elastici

a causa del mancato ancoraggio ad un dies a quo certo e determinato,

con l'aggravante di lasciare proprio all'organo di controllo una

disponibilità del termine assegnatogli per la decisione. L'obbligo

di "immediato" avviso sarebbe espressione della volontà legislativa

tesa a conseguire la puntuale osservanza dei tempi scanditi per la

verifica della misura coercitiva: si deve provvedere subito, in modo

automatico e senza possibilità alcuna di ritardo, in quanto ciò che

rileva è la determinazione da parte del legislatore di un arco

complessivo di tempo (risultante dai due termini per la trasmissione

degli atti e per la deliberazione dell'organo di riesame) entro il

quale deve intervenire la decisione.

Il fine di massima celerità evidenziato dalla fissazione dei

termini processuali, coniugato con il rango primario del bene della

libertà personale, dovrebbe orientare l'interprete verso una lettura

delle norme coerente con i principi del favor libertatis e della

tassatività delle ipotesi di privazione della libertà personale.

Sarebbe, secondo la parte, evidente il pregiudizio al fine di

garanzia che deriverebbe dalla indeterminatezza del dies a quo da cui

prende impulso l'intera procedura di controllo e decorre il termine,

dal rispetto del quale dipende l'efficacia del titolo cautelare.

Sarebbe inoltre evidente la disparità di trattamento tra i soggetti

in vinculis derivante dalla celerità o meno dell'adempimento

presidenziale: disparità che si sostanzierebbe nella durata del

procedimento di riesame contenuta al massimo nei quindici giorni

qualora il Presidente provveda ad horas e nella durata di fatto

indeterminata tutte le volte in cui il Presidente del collegio

ritardi l'avviso all'autorità procedente.

Si avrebbe così l'anomalo effetto di far ricadere sul soggetto in

vinculis le conseguenze negative del mancato adempimento di un

obbligo posto dalla legge a carico di un ufficio giudiziario.

Consentendosi l'elusione dei limiti temporali stabiliti dalla legge

per le incombenze del procedimento di riesame si darebbe luogo, come

ha ritenuto la Corte remittente, a pregiudizio per la reale tutela

della libertà personale e per l'effettività del diritto di difesa.

Da ultimo la parte osserva che la prassi in vigore sarebbe di

dubbia conformità alle norme delle convenzioni internazionali,

richiamate dalla legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di

procedura, le quali sanciscono il diritto del soggetto privato della

libertà personale di fare ricorso ad un tribunale affinché questo

decida, entro brevi termini, sulla legalità della detenzione.

4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura, premesso che l'immediatezza deve essere intesa in

senso non solo cronologico (di "rapidità" dell'azione) ma

procedimentale (di consequenzialità di un'azione all'altra senza

"intermediazione" di atti diversi), fa rilevare che la disciplina

impugnata appare ragionevole in considerazione della "diversa

posizione del giudice chiamato al riesame di un atto da altri posto

in essere, rispetto alla posizione di questi, il cui atto è

contestato", "sicché può ben considerarsi giusto porre termini più

precisi per quest'ultimo".

A giudizio dell'Avvocatura, "le garanzie temporali della libertà

personale poste dall'art. 13 della Costituzione non appaiono lese,

nemmeno con riferimento al rinvio alla legge ordinaria previsto dal

suo ultimo comma", poiché si deve riconoscere all'aggettivo

'immediato' "un contenuto giuridico, valido pur al di là di un

termine cronologico preciso definibile in ore, giorni, mesi o anni

(art. 172 cod. proc. pen.)"; né sarebbe violato l'art. 24 della

Costituzione, poiché l'inviolabilità del diritto di difesa è

compatibile con la disciplina processuale dello stesso. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe il

combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., da

cui discenderebbe, secondo l'interpretazione fatta propria dal

giudice a quo, che l'inosservanza dell'obbligo di dare "immediato

avviso" all'autorità procedente dell'avvenuta presentazione della

richiesta di riesame - avviso dal cui ricevimento decorrerebbe il

termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale

competente, che a sua volta deve decidere entro dieci giorni dal

ricevimento degli atti (comma 9 del medesimo art. 309) - non avrebbe

conseguenze processuali, in particolare non darebbe luogo alla

decadenza dell'efficacia della misura coercitiva, ai sensi del citato

comma 10.

Tale situazione normativa, secondo la Corte remittente,

confliggerebbe con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la

irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe; con

l'art. 13, primo comma, per il pregiudizio che ne deriverebbe ad una

reale, e non meramente formale, tutela della libertà personale; con

l'art. 24, secondo comma, per la inadeguata garanzia della

effettività del diritto di difesa.

2. - La questione non è fondata nei sensi di seguito precisati.

L'art. 309 del codice di procedura penale, nella formulazione

originaria, prevedeva: la presentazione della richiesta di riesame

alla cancelleria del tribunale competente per il riesame medesimo

(comma 4); l'"immediato avviso", a cura del presidente della

presentazione della richiesta all'autorità procedente, che entro il

giorno successivo doveva trasmettere gli atti al tribunale (comma 5);

l'obbligo di questo di decidere entro dieci giorni dalla ricezione

degli atti (comma 9); la sanzione della perdita immediata di

efficacia della misura coercitiva "se la decisione sulla richiesta di

riesame" non fosse intervenuta "entro il termine prescritto" (comma

10).

Quest'ultima disposizione risponde all'esigenza di assicurare un

termine breve e certo per la verifica giudiziale, in contraddittorio,

dei presupposti della misura cautelare, come strumento di garanzia

della libertà personale, alla cui protezione la Costituzione

attribuisce particolare rilevanza; ciò anche alla luce delle norme

delle convenzioni internazionali, che sanciscono il diritto di chi

sia privato della libertà personale di ricorrere ad un tribunale

perché sia deciso "entro brevi termini" (art. 5, comma 4, della

convenzione europea firmata a Roma il 4 novembre 1950, per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) o

"senza indugio" (art. 9, comma 4, del patto internazionale di New

York, del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici),

sulla legalità della detenzione.

È evidente che in tanto può realizzarsi tale finalità di

garanzia, in quanto il termine fissato dalla legge decorra da un

momento a sua volta definito e determinabile con certezza. A poco

varrebbe infatti un termine breve e perentorio per la decisione,

assistito dalla sanzione processuale della perdita di efficacia della

misura in caso di inosservanza, se la decorrenza del termine medesimo

fosse determinata da eventi o adempimenti rimessi, sia pure sotto la

comminatoria di termini ordinatori, alla stessa autorità giudiziaria

che procede o che ha adottato la misura restrittiva, ovvero

all'autorità chiamata a decidere sulla richiesta di riesame. In tal

modo la garanzia della libertà personale, attraverso la tempestiva

decisione sul riesame, resterebbe di fatto affidata alla spontanea, e

non scontata, sollecitudine degli organi giudiziari.

Né basterebbe, ai fini di garanzia che si sono detti, l'ipotetica

responsabilità disciplinare dei titolari di uffici giudiziari che

colpevolmente ritardassero gli adempimenti loro rimessi, poiché la

sorte del destinatario della misura restrittiva resterebbe comunque

assoggettata ad andamenti temporali incontrollabili: si sa, del

resto, che, in assenza di termini perentori, le difficoltà

organizzative o le vischiosità delle prassi burocratiche possono

portare facilmente, anche al di fuori di dimostrabili negligenze

individuali, al protrarsi dei procedimenti nel tempo.

3. - Ben si comprende, quindi, che il legislatore abbia avvertito

il bisogno di perfezionare la disciplina in questione, e di rendere

effettiva la garanzia del breve termine perentorio per la decisione

sulla richiesta di riesame, stabilendo che non solo l'inosservanza di

questo termine, ma anche di quello, precedente e condizionante,

stabilito dalla legge per la trasmissione degli atti al tribunale -

trasmissione dalla quale lo stesso termine per la decisione è fatto

decorrere dall'art. 309, comma 9 - sia sanzionata dalla perdita di

efficacia de jure della misura coercitiva: in tal senso infatti si è

disposto con il nuovo testo dell'art. 309, comma 10, introdotto

dall'art. 16, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 332.

Contestualmente, il termine per la trasmissione degli atti,

originariamente fissato nel "giorno successivo", è stato portato a

"non oltre il quinto giorno" (comma 5 dell'art. 309, anch'esso

novellato dall'art. 16 della legge n. 332 del 1995): evidentemente

considerando che, atteso il carattere perentorio ora attribuito al

termine medesimo, esso dovesse essere ragionevolmente allungato per

tener conto delle eventuali difficoltà degli uffici nell'adempiere

subito all'obbligo di trasmissione degli atti, così da consentirne

il rispetto in ogni caso.

L'originario termine del "giorno successivo" è rimasto nella nuova

formulazione della disposizione, ad esso aggiungendosi l'inciso "e

comunque non oltre il quinto giorno". Ma, poiché non si possono,

evidentemente, considerare contemporaneamente perentori, agli stessi

effetti, due termini diversi per il medesimo adempimento,

l'imperfetta dizione del nuovo testo potrebbe intendersi solo in due

modi: o ritenendo che i due termini decorrano da diversi dies a quo,

e cioè l'uno, quello del "giorno successivo", dalla ricezione

dell'avviso, l'altro, quello del "quinto giorno", dalla presentazione

della richiesta di riesame (e allora potrebbe acquistare un senso il

riferimento del comma 10 al mancato rispetto dei "termini", al

plurale, "di cui al comma 5"); oppure ritenendo che l'unico termine

assistito dalla sanzione della perdita di efficacia della misura sia

quello, stabilito ex novo, di cinque giorni.

In quest'ultimo caso, il riferimento apparente a più "termini"

contenuto nel comma 10 dovrebbe ritenersi frutto di una difettosa

formulazione. Infatti, alla ricomprensione, fra i "termini" assistiti

dalla sanzione della decadenza della misura, di quello - ipotetico -

stabilito perché sia dato avviso alla autorità procedente della

presentazione della richiesta (secondo una interpretazione in un

primo momento considerata non implausibile dalla Corte di cassazione,

nel rimettere alle sezioni unite la questione interpretativa, da

queste poi non risolta ritenendosi inesistente un effettivo contrasto

giurisprudenziale), osta, sul piano testuale, il riferimento del

comma 10 al solo adempimento della "trasmissione degli atti", oltre

che, sul piano logico, la considerazione, fatta valere dalla Corte

remittente, che l'obbligo di avviso "immediato" non configura un vero

e proprio termine in sensotecnico-giuridico, non facendosi

riferimento ad alcuno spazio temporale scandito in ore, giorni, mesi

o anni, secondo quanto prevede l'art. 172, comma 1, cod. proc. pen.

per i termini processuali in generale: senza dire dell'incertezza,

contraria essa stessa alle esigenze di garanzia che dominano la

materia, e foriera di contenzioso, cui darebbe luogo la necessità di

valutare in concreto, caso per caso, se vi sia stata violazione

dell'obbligo di "immediatezza" dell'avviso, alla quale conseguirebbe

la sanzione processuale della perdita di efficacia della misura

coercitiva (come peraltro sarebbe necessario anche nell'ipotesi di

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme nel senso

prospettato dal giudice a quo).

In ogni caso, è decisiva la considerazione che la ratio del nuovo

termine perentorio stabilito dal legislatore del 1995 per la

trasmissione degli atti è quella di impedire che il termine per la

decisione decorra da un dies a quo lasciato alla determinazione degli

organi giudiziari, non astretti nei loro adempimenti a vincoli

temporali assistiti da sanzione processuale. In ciò sta il senso del

conferimento del carattere di perentorietà, a pena di decadenza

della misura, anche al termine per la trasmissione degli atti: in tal

modo l'indagato sa che, al massimo entro quindici giorni (cinque per

la trasmissione degli atti, e altri dieci per la decisione)

interverrà la risposta alla sua richiesta di riesame. E questo è

proprio l'effetto di garanzia che il legislatore ha voluto attribuire

alla rigida disciplina in questione.

4. - Ora, è evidente che questo effetto di garanzia verrebbe

ancora una volta frustrato, se lo stesso termine per la trasmissione

degli atti, che condiziona quello per la decisione, venisse fatto

decorrere da eventi o adempimenti rimessi alle determinazioni e alla

sollecitudine degli organi procedenti, senza il vincolo di termini

perentori e la relativa sanzione processuale. Questo è invece quanto

propriamente si verifica, se si assume - secondo l'interpretazione

finora adottata in giurisprudenza, e accolta anche dalla Corte

remittente - che il termine per la trasmissione degli atti non

decorre dalla presentazione della richiesta di riesame, bensì dalla

ricezione, da parte dell'autorità procedente, dell'avviso della sua

avvenuta presentazione, e che l'obbligo di "immediato avviso", a

cura del Presidente del tribunale del riesame, non è assistito, nel

caso di inadempimento, da alcuna sanzione processuale.

Una situazione normativa così ricostruita non potrebbe sfuggire

alle censure di incostituzionalità mosse dal giudice a quo, poiché

verrebbe meno, in un ambito particolarmente delicato com'è quello

dei rimedi apprestati dall'ordinamento a tutela della libertà

personale, la effettività del diritto di difesa, di cui fa parte il

diritto alla decisione "entro brevi termini" o "senza indugio"

secondo le convergenti previsioni delle convenzioni internazionali

sui diritti, sottoscritte dall'Italia sul ricorso al tribunale

chiamato a decidere se sussistano i presupposti legali per la misura

coercitiva.

5. - Tuttavia, la lettura del sistema normativo accolta dal

remittente non è l'unica possibile: prima di far luogo ad una

interpretazione che condurrebbe inevitabilmente al riconoscimento

della incostituzionalità delle norme, è dovere dell'interprete

esaminare se non si dia la possibilità di una diversa lettura,

compatibile col testo e con il sistema, tale da evitare la

conseguenza dell'illegittimità costituzionale; e, ove tale diversa

lettura sia possibile, è dovere dell'interprete procedervi

direttamente, secondo il canone, costantemente affermato da questa

Corte, dell'interpretazione conforme alla Costituzione.

Si è già chiarito come la scelta legislativa compiuta nel 1995

sia inequivoca, nel senso della volontà di sottrarre i tempi del

procedimento di riesame ad ogni determinazione degli organi

giudiziari non vincolata a termini certi e non disponibili, nemmeno

nel loro dies a quo, così da dare piena garanzia alla persona

colpita dalla misura circa i tempi massimi della decisione.

In questo contesto, la scelta di prevedere la presentazione della

richiesta di riesame alla cancelleria del tribunale competente, con

il successivo obbligo per l'autorità procedente, unica a disporre

degli atti, sulla cui base la misura restrittiva è stata adottata,

di trasferirli ad esso entro un termine perentorio, appare ispirata

all'intento di facilitare l'organizzazione dei procedimenti da parte

del tribunale del riesame, ma non certo a quello di inserire nel

procedimento una nuova fase, dotata di autonomo significato

processuale, come tale vincolata a specifici adempimenti formali e a

termini entro cui essi debbano essere compiuti. L'immediato avviso

che della presentazione della richiesta deve essere dato, a cura del

Presidente del tribunale del riesame, all'autorità procedente,

perché essa provveda alla trasmissione degli atti, non costituisce

cioè adempimento dotato di una sua autonoma funzione processuale, ma

è solo la condizione materiale, per dir così, affinché l'autorità

procedente, che degli atti dispone, possa adempiere all'obbligo di

trasmetterli.

Ciò significa che non si è introdotto un nuovo atto nella

sequenza procedimentale: occorre soltanto che l'ufficio presso cui la

richiesta è presentata ne dia immediata contezza all'autorità

procedente, così consentendo gli adempimenti richiesti e per i quali

sono imposti termini perentori, vale a dire la trasmissione degli

atti, e, conseguentemente, la decisione. L'avviso può essere dato in

qualsiasi modo, utilizzando i mezzi di comunicazione più opportuni,

compresi quelli che si avvalgono di forme di trasmissione che non

comportano intervallo fra "spedizione" e "ricezione" dell'avviso.

L'unica cosa che importa è che l'autorità procedente venga portata,

in qualsiasi modo, a conoscenza del fatto che deve trasmettere gli

atti per il riesame della misura adottata.

Libera essendo la forma dell'avviso, e semplice essendone il

contenuto (la comunicazione dell'avvenuta presentazione della

richiesta di riesame di un determinato provvedimento restrittivo), e

poiché esso si configura non come un atto singolarmente imputabile

al Presidente e da lui sottoscritto, ma come un adempimento materiale

dell'ufficio, che il Presidente deve solo "curare" sia compiuto, non

vi è nessun ostacolo giuridico a che l'avviso venga di norma

inoltrato nello stesso contesto temporale in cui perviene la

richiesta, facendo così coincidere il momento dell'avviso con quello

della presentazione della richiesta stessa.

La prescrizione secondo cui l'avviso deve essere "immediato"

significa, appunto, che l'eventuale intervallo temporale fra la

presentazione della richiesta e l'avviso della avvenuta presentazione

non assume rilievo giuridico. Ciò che è "immediato", per

definizione, non tollera intervalli temporali predefiniti ( e quindi

termini), prima del decorso dei quali possa non ritenersi

giuridicamente compiuto l'adempimento.

Ma se è così, deve ulteriormente concludersi che il termine

perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione

processuale della decadenza della misura, non decorre da un evento,

come la ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente, che

non ha, come si è detto, giuridica autonomia, ma decorre dal giorno

stesso della presentazione della richiesta, inteso come spazio

temporale definito e giuridicamente rilevante (posto che i termini in

questione sono stabiliti a giorni) entro il quale si collocano sia la

presentazione stessa, sia l'avviso relativo all'autorità procedente.

Occorre solo precisare che - ferma la disciplina delle modalità e

dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, di cui

agli artt. 309, commi 1 e 4, 582 e 583 cod. proc. pen. - ai fini

della decorrenza di detto termine perentorio di cinque giorni per la

trasmissione degli atti vale, come dies a quo, il giorno in cui la

richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame.

Dal punto di vista testuale, anche se il giorno "successivo" cui la

disposizione continua a riferirsi si intenda come quello

immediatamente seguente al giorno di ricezione dell'avviso da parte

dell'autorità procedente (che peraltro dovrebbe di norma coincidere,

per quanto si è detto, con il giorno di ricezione della richiesta da

parte del tribunale del riesame), in conformità a quanto tuttora

prevede l'art. 100, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nell'ambito

di una disciplina significativamente riferita agli adempimenti degli

uffici, a prescindere dall'obbligo del rispetto dei termini

processuali stabiliti dal codice, nulla vieta invece di considerare

che il "quinto giorno", entro il quale devono "comunque" essere

trasmessi gli atti, a pena di decadenza della misura ai sensi del

comma 10, sia il quinto giorno successivo alla presentazione (nel

senso precisato) della richiesta di riesame, potendosi ritenere

implicito il riferimento proprio a quell'atto (la richiesta) al quale

invariabilmente alludono i commi dell'art. 309 precedenti a quello in

esame.

Quanto poi agli ostacoli di fatto che si possano eventualmente

frapporre ad una cognizione effettivamente immediata, da parte

dell'autorità procedente, dell'avvenuta presentazione della

richiesta - dagli orari di chiusura degli uffici, ai ritardi nella

individuazione dell'autorità procedente o agli errori incorsi in

tale individuazione - essi, da un punto di vista di principio, non

assumono rilievo giuridico, in forza della preminenza attribuita

dalla legge all'esigenza di garanzia legata alla perentorietà del

termine per la trasmissione degli atti.

Dal punto di vista pratico, siffatte difficoltà dovranno essere

evitate o superate mediante le più opportune misure organizzative,

affidate ai responsabili degli uffici.

6. - L'obiezione secondo cui non si potrebbe far decorrere il

termine per la trasmissione degli atti, adempimento posto a carico

dell'autorità procedente, prima che quest'ultima abbia avuto

conoscenza, mediante l'avviso, dell'avvenuta presentazione della

richiesta di riesame, può (e deve) essere superata considerando che

nella specie il legislatore non ha configurato una sequenza

procedimentale in cui intervengano con atti e funzioni

processualmente autonomi le due istanze giudiziarie, il tribunale del

riesame e l'autorità procedente, ma un unico fatto idoneo a far

decorrere i termini, cioè la presentazione della richiesta,

lasciando che la comunicazione fra i due uffici avvenga in forma

libera, pur sempre entro l'unico arco temporale del primo termine

perentorio stabilito, quello per la trasmissione degli atti.

Il legislatore avrebbe potuto - e potrebbe, se facesse una diversa

scelta - prevedere, ad esempio, la presentazione della richiesta di

riesame alla stessa autorità procedente, così rendendo superflua la

comunicazione fra i due uffici giudiziari, e consentendo alla

medesima autorità di conoscere senz'altro, direttamente, la

circostanza che fa decorrere il termine perentorio per la

trasmissione degli atti. Ma la scelta effettuata, se può in ipotesi

essere valutata come inopportuna o foriera di difficoltà

organizzative, non può condurre a frustrare in via interpretativa la

ratio garantistica della statuizione di termini perentori per il

procedimento di riesame.

Né può ritenersi, tale scelta, priva di logica o palesemente in

contraddizione con le esigenze minime di organizzazione degli uffici

giudiziari. Nel bilanciamento fra queste esigenze e quelle, pur

sempre prevalenti, legate al favor libertatis e alla garanzia

effettiva di un rapido riesame delle misure coercitive, non è

illogico avere posto a carico degli uffici giudiziari l'onere di

comunicazioni informali idonee a consentire il compimento degli atti

processuali entro i termini perentori stabiliti. E non è

irragionevole l'aver ricompreso nel termine di cinque giorni dalla

presentazione della richiesta, stabilito per la trasmissione degli

atti - termine considerevolmente protratto, proprio per tener conto

del carattere perentorio ora ad esso attribuito, rispetto a quello

originariamente stabilito nel "giorno successivo" - tutti gli

adempimenti materiali necessari per rendere concretamente possibile

la tempestiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame.

7. - Questa Corte è ben consapevole che l'interpretazione da essa

proposta non coincide con quella che la giurisprudenza ha finora

seguito, e che peraltro la stessa autorità remittente ha mostrato di

voler mettere in discussione, contestandone la legittimità

costituzionale. È tuttavia la forza preminente dei principi

costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di

libertà personale che impone di non dar seguito, anzitutto in sede

interpretativa, ad una ricostruzione del sistema, la quale si

tradurrebbe nella lesione di quei principi: fermo restando,

evidentemente, che il legislatore, se riterrà che dalla norma, come

qui interpretata, discendano eccessive difficoltà organizzative per

gli uffici, potrà introdurre altre modifiche della disciplina in

esame, sempre nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole fra

gli interessi in gioco, senza vanificare la essenziale funzione di

garanzia che ai termini, e alle sanzioni processuali per la loro

inosservanza, si ricollega nel sistema vigente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli

3, 13 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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