Codice di procedura penale

Art. 325 c.p.p. — Ricorso per cassazione

Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ((nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale)) possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5) Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 424/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 318, 322-bis e 325 cod. proc. pen. nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimazione del danneggiato, costituitosi parte civile, a chiedere il sequestro conservativo nel processo penale, non prevedono che egli possa proporre impugnazione avverso il provvedimento con il quale la sua istanza venga respinta. La contestata normativa, inserendosi nel quadro del nuovo sistema di rapporti fra azione civile e azione penale ispirato al 'favor separationis', quale corollario del carattere accessorio e subordinato dell'azione civile quando sia esercitata nel processo penale, lascia infatti al danneggiato dal reato la scelta di far valere i propri diritti nella sede propria (e cioè nel processo civile) oppure nel processo penale, previa valutazione comparativa dei relativi vantaggi (tra cui la natura privilegiata, a norma dell'art. 316, comma 4, cod. proc. pen., dei crediti a garanzia dei quali la parte civile abbia chiesto ed ottenuto il sequestro) e svantaggi, quale è certo quello lamentato nel caso. E tuttavia, anche quando il danneggiato abbia optato per il processo penale, il provvedimento di rigetto del richiesto sequestro conservativo, anche se non impugnabile in quella sede, non gli impedisce, ne' in caso di revoca della parte civile (art. 82, comma 2, cod. proc. pen.) ne' in caso di sospensione del processo civile (art. 75, comma 3, cod. proc. pen., ma v. anche l'art. 669-quater cod. proc. civ.) di agire, anche in via cautelare, in sede civile. Pertanto - a parte che l'invocato art. 24, comma primo, Cost. non comporta la garanzia generale del doppio grado di giurisdizione, assicurata dall'art. 111 Cost. solo contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale - non sussiste la denunciata violazione del diritto alla tutela giurisdizionale. Ne' in contrario vale far richiamo al disposto dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero può chiedere il riesame del provvedimento di rigetto della istanza di sequestro preventivo, giacché la diversità di disciplina, sul punto, tra i due tipi di sequestro, trova giustificazione negli interessi pubblicistici alla cui tutela è preordinato il sequestro preventivo, rispetto a quelli di natura solo patrimoniale e civilistica che connotano invece in maniera esclusiva il sequestro conservativo, e per cui neppure al pubblico ministero, quando ne abbia fatto a sua volta richiesta, è dato di appellarsi contro il rigetto. - Riguardo ai rapporti, nell'attuale sistema, tra azione civile e azione penale e alle peculiarità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, v. in particolare, S. nn. 433/1997, 353/1994, 94/1996 e 532/1995. Riguardo alle differenze tra sequestro conservativo e sequestro preventivo, v. O. n. 334/1991. red.: S. Pomodoro

    Art. 318 c.p.p. · Art. 322-bis c.p.p. · Art. 325 c.p.p. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 267/1991

    Altra decisione
    12 giugno 1991

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti la rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova disciplina introdotta con l'art. 17, d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12. (art. 322 bis, cod.proc.pen.) che prevede l'impugnabilità per tutte le parti interessate dai provvedimenti del GIP in materia di sequestro preventivo.

    Art. 322 c.p.p. · Art. 325 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 322-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 1 luglio 2025. 21 parole aggiunte.

… quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione aggiunto: nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Entro il termine previsto … richiesta di riesame. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5tolto: .aggiunto: ) Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art325 · fonte del testo

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