Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20

giugno 1995, l'11 maggio 1995 (n. 14 ordinanze) e il 25 maggio 1995

(n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro, iscritte ai nn. da 758

a 774 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Chiamato a pronunciarsi in sede di appello proposto avverso

una ordinanza adottata in materia di misure cautelari personali, il

Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen., in relazione all'art.

429 del medesimo codice, nella parte in cui è precluso, dopo il

decreto di rinvio a giudizio, il controllo sulla persistenza del

requisito di "gravità indiziaria di colpevolezza" ai fini del

mantenimento del regime cautelare, in riferimento agli artt. 3, 24,

secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

Rileva il giudice a quo che la giurisprudenza ha in più occasioni

avuto modo di affermare che, in tema di provvedimenti riguardanti la

libertà personale dell'imputato, l'avvenuto rinvio a giudizio

preclude la proposizione e l'esame di ogni questione attinente alla

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fatta salva l'ipotesi

in cui si sia in presenza di fatti nuovi o sopravvenuti che, perciò

stesso, non vengono ad essere in contrasto con la intervenuta

decisione. Tale principio, osserva il rimettente, troverebbe la

propria forza "in due argomenti di non trascurabile rilievo": da un

lato, infatti, si fa leva sulle conseguenze che scaturiscono dalla

soppressione dell'inciso "evidente" che compariva nel testo dell'art.

425 cod. proc. pen., dall'altro si rivaluta la disciplina del rinvio

a giudizio prevista dall'art. 374 del codice di rito abrogato,

rispetto alla quale "la giurisprudenza era consolidata

nell'escludere, una volta emanata la ordinanza di rinvio a giudizio,

qualsiasi discussione sul fondamento della accusa, sulla

qualificazione giuridica del fatto e sulla sufficienza degli indizi".

Osserva tuttavia il giudice a quo che la riforma del 1993, che ha

soppresso il requisito della "evidenza" prima sancito dall'art. 425

cod. proc. pen., non avrebbe delineato alcun parametro sui poteri

valutativi del giudice della udienza preliminare, sicché nessun dato

normativo comporterebbe la "asserita coincidenza del criterio della

gravità indiziaria anche ai fini del rinvio a giudizio", militando,

anzi, argomenti sistematici in senso opposto. Per un verso, infatti,

il criterio decisorio della udienza preliminare non può individuarsi

nella "probabile condanna dell'imputato", mentre, sotto altro

profilo, neppure può prospettarsi una assimilazione con il vecchio

proscioglimento istruttorio, caratterizzato dalla completezza della

istruzione e dalla presenza della formula del dubbio.

Prospettata, quindi, l'autonomia del procedimento cautelare e

rilevato come nulla esclude che, "nel rispetto della separazione dei

giudizi, l'imputato sia rinviato a giudizio in stato di libertà", il

rimettente ritiene nella specie vulnerati:

1) l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto il

controllo di merito, preliminare a quello di legittimità, viene

precluso in virtù di una "probabile colpevolezza" insita nel

provvedimento di rinvio a giudizio;

2) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento

connessa alla diversità di fase processuale, considerato che il

differente regime si collega ad una "decisione preliminare, a tasso

garantistico non ben definito", e che si pone come fatto occasionale

e sopravvenuto "rispetto ai giudizi cautelari pendenti";

3) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto si

restringe la sfera delle censure proponibili avverso il provvedimento

cautelare impugnato.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

L'Avvocatura, dopo aver escluso qualsiasi rilevanza dei riferimenti

relativi all'art. 425 cod. proc. pen., osserva che se il giudice

dell'udienza preliminare ha pronunciato il decreto che dispone il

giudizio, ciò significa che l'accusa è sembrata sostenibile in

dibattimento, sicché la valutazione e la portata di tale pronuncia

è questione - conclude l'Avvocatura - che appartiene alla competenza

esclusiva del giudice che deve decidere sulla sussistenza dei

presupposti della misura cautelare.

3. - Con numerose altre ordinanze, tutte di identico contenuto, il

medesimo Tribunale di Catanzaro, adìto in sede di riesame, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 cod.

proc. pen., in relazione agli artt. 292, secondo comma, e 425 dello

stesso codice, nella parte in cui precludono, dopo il decreto di

rinvio a giudizio, il controllo sulla sussistenza del requisito di

"gravità indiziaria di colpevolezza" ai fini della legittimità

della ordinanza custodiale. Le considerazioni svolte a sostegno della

impugnazione sono nella sostanza analoghe a quelle relative alla

questione sub 1), anche se difettano gli argomenti ivi addotti per

contrastare l'orientamento giurisprudenziale su cui si radicano le

varie censure. Comuni sono anche le ragioni per le quali

risulterebbero violati gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della

Costituzione, indicandosi, quale ulteriore profilo di illegittimità,

la violazione anche dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione,

giacché, nell'ipotesi di specie, la motivazione del provvedimento

restrittivo della libertà "sarebbe ex lege superflua".

4. - Nello spiegare atto di intervento, l'Avvocatura generale dello

Stato ha contestato la fondatezza della questione. Osserva, infatti,

l'Avvocatura che non si profilerebbe alcun contrasto con l'art. 13

della Costituzione, giacché "non può dubitarsi che il rinvio a

giudizio rientri tra gli atti motivati" della autorità giudiziaria,

così come non violato deve ritenersi l'art. 111, secondo comma,

della Costituzione, in quanto "non può parlarsi di presunzione

assoluta di "probabile colpevolezza" indicata nel decretato rinvio a

giudizio".

Quanto al dedotto contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

l'Avvocatura ritiene "ragionevole attribuire al pubblico ministero la

discrezionalità nella scelta del momento procedimentale nel quale

azionare la pretesa cautelare", concludendo, dunque, per la

insussistenza del lamentato "aggiramento" dell'istituto del riesame. Considerato in diritto

1. - Ancorché riferite a differenti previsioni normative, le

questioni che il giudice ha sollevato con le varie ordinanze appaiono

fra loro intimamente connesse, avuto riguardo alla identità del

petitum perseguito e degli argomenti addotti a sostegno delle

prospettate censure: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per

essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Investito da numerose richieste di riesame e da un appello

proposto avverso una ordinanza pronunciata in materia di misure

cautelari personali, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, nelle

corrispondenti sedi incidentali, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale,

nella parte in cui precludono al giudice delle impugnazioni (riesame

ed appello) il controllo del requisito dei gravi indizi di

colpevolezza dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

Osserva, infatti, il giudice a quo che, a seguito della entrata in

vigore della legge 8 aprile 1993, n. 105, dalla quale è derivata la

soppressione della parola "evidente" che prima compariva nel testo

dell'art. 425 del codice di procedura penale, ha finito per prevalere

in giurisprudenza la tesi secondo la quale, in tema di provvedimenti

riguardanti la libertà personale dell'imputato, l'intervenuto

provvedimento che dispone il giudizio integra motivo di preclusione

in ordine alla proposizione e all'esame di ogni questione attinente

alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; una preclusione,

denuncia il rimettente, che porrebbe le norme impugnate in contrasto

con più principii sanciti dalla Carta fondamentale. Violato sarebbe,

infatti, a parere del giudice a quo l'art. 111, secondo comma, della

Costituzione, in quanto la tutela assicurata in sede di legittimità

contro i provvedimenti sulla libertà personale, risulterebbe invece

esclusa nel preliminare controllo di merito a causa di una

presunzione di "probabile colpevolezza" insita nel decreto che

dispone il giudizio. Risulterebbe poi violato il principio di

uguaglianza, in quanto la indicata preclusione viene fatta dipendere

da un provvedimento che, come il decreto che dispone il giudizio, da

un lato "si pone come fatto occasionale e sopravvenuto, rispetto ai

giudizi cautelari pendenti", dall'altro si presenta come "decisione

preliminare a tasso garantistico non ben definito", essendo atto del

tutto privo di motivazione e insuscettibile di qualsiasi controllo di

merito. La normativa censurata si appaleserebbe inoltre in contrasto

con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché, osserva

il giudice a quo restringendosi l'area delle censure proponibili

proprio sul "fondamento sostanziale di merito" del provvedimento

cautelare impugnato, viene ad essere "ingiustificatamente ed

aleatoriamente sacrificato il diritto di difesa in relazione al bene

primario della libertà". Limitatamente, infine, alla questione

concernente l'art. 309 del codice di procedura penale, il Tribunale

rimettente ritiene violato anche l'art. 13, secondo comma, della

Costituzione, in quanto nel caso di specie la motivazione del

provvedimento coercitivo "sarebbe ex lege superflua".

Il giudice a quo fonda dunque le proprie censure non su aspetti che

direttamente scaturiscono dall'analisi testuale delle disposizioni

coinvolte, ma su un postulato interpretativo elaborato dalla

giurisprudenza di legittimità, ove si è in più occasioni

individuata nella translatio iudicii disposta all'esito della udienza

preliminare una decisione di pregnanza delibativa tale da assorbire

qualsiasi profilo inerente al presupposto dei gravi indizi di

colpevolezza, al punto da precluderne la rivalutazione in sede di

impugnativa proposta avverso i provvedimenti de libertate. Un

orientamento, questo, che, già largamente prevalente, ha da ultimo

ricevuto l'avallo di due sentenze delle sezioni unite penali della

Corte di cassazione (v. sentenze nn. 36 e 38 del 25 ottobre 1995).

In tali pronunce detta Corte ha infatti avuto modo di ribadire che, a

seguito della modifica dell'art. 425 del codice di procedura penale,

operata dalla legge n. 105 del 1993 nel chiaro intento di ampliare la

valutazione del merito da parte del giudice dell'udienza preliminare,

risulta sicuramente confermato che il provvedimento di rinvio a

giudizio emesso a conclusione di quella udienza implica un

accertamento positivo della sussistenza di elementi tali da integrare

la possibilità dell'affermazione di responsabilità e, quindi, la

"qualificata probabilità di colpevolezza" richiesta perché si possa

parlare dei "gravi indizi" di cui all'art. 273 del codice di rito.

Da ciò la conclusione che anche il rinvio a giudizio disposto a

norma dell'art. 429 del codice di procedura penale entra a far parte

di quelle statuizioni adottate da organi giurisdizionali nell'ambito

del processo a fondamento delle quali è posta, in modo esplicito od

implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e che, per

giurisprudenza ormai costante, precludono, in mancanza di fatti nuovi

sopravvenuti, la rivalutazione del requisito della gravità degli

indizi.

Tale essendo, quindi, il concreto atteggiarsi delle norme secondo

un ormai cristallizzatosi quadro interpretativo del sistema, e

poiché da tale assetto ermeneutico - che, pure, il giudice a quo

mostra di non condividere ma dal quale evidentemente non intende

discostarsi - non potrà prescindersi agli effetti del presente

giudizio in quanto divenuto parte integrante della disciplina

positiva, ne deriva che per risolvere il dubbio di costituzionalità

avanzato dal Tribunale rimettente occorrerà verificare se la

preclusione, di cui innanzi si è detto, si presenti o meno in

contrasto con i parametri che il medesimo giudice ha puntualmente

evocato a sostegno delle dedotte censure. Devesi anzitutto richiamare

l'assunto espresso nelle suddette sentenze delle sezioni unite,

secondo il quale la soluzione del quesito non può fondarsi su una

concezione rigorosa ed astratta della autonomia del provvedimento

incidentale di libertà rispetto a quello di merito, giacché ciò

condurrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere possibile la

rivalutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in

qualsiasi momento del processo e, dunque, anche dopo l'eventuale

intervento di una sentenza di condanna, in aperta antinomia con la

coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due

pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una

incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito

e come tale suscettibile di passaggio in giudicato.

Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del

principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una

decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito

di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di

colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di

tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di

impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate. Il tema

del presente giudizio di costituzionalità sta dunque tutto

nell'esaminare se il decreto che dispone il giudizio emesso all'esito

della udienza preliminare possa ritenersi o meno rispondente a un

simile postulato.

Può subito osservarsi, a tal proposito, che il decreto previsto

dall'art. 429 del codice di procedura penale, non a caso strutturato

dal legislatore come provvedimento di impulso processuale nel quale

è carente l'indicazione dei "motivi" che lo sostengono, equivale ad

un enunciato giurisdizionale che afferma, in positivo, la necessità

del dibattimento e, in negativo, l'inesistenza dei presupposti per

l'adozione della sentenza di non luogo a procedere, sicché è del

tutto ovvio che le modifiche subite dall'art. 425 del codice di

procedura penale, come d'altra parte evidenziato dalla giurisprudenza

di legittimità di cui innanzi si è detto, inevitabilmente si

riflettano sull'"area" di valutazione del merito che quel decreto è

oggi in grado di esprimere. Non v'è dubbio, quindi, che la

soppressione dell'aggettivo "evidente", che prima circoscriveva entro

angusti confini la regola di giudizio che presiedeva alla adozione

delle formule in fatto della sentenza di non luogo a procedere, abbia

sensibilmente aumentato la possibilità di adottare una siffatta

pronuncia e, per converso, incrementato in corrispondente misura

l'apprezzamento che, sempre in fatto, corrobora l'alternativa scelta

della translatio iudicii. Ma da tale pur significativo mutamento di

regime non è possibile trarre la conclusione che l'atto di rinvio a

giudizio si presenti come decisione fondata su una valutazione del

merito necessariamente sovrapponibile a quella che inerisce alla

verifica del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza che

legittima l'applicazione e il mantenimento delle misure cautelari

personali, con la conseguenza di non poter ritenere assorbita

quest'ultima delibazione nella prima e, dunque, coerentemente

precluso il relativo controllo nella incidentale sede del gravame

cautelare.

Nell'apportare, infatti, la già evidenziata modifica all'art. 425

cod. proc. pen., il legislatore, volutamente omettendo qualsiasi

richiamo contenutistico alla disciplina della sentenza di assoluzione

dettata dall'art. 530, ha evidentemente inteso mantenere nettamente

separate fra loro le due pronunce, non soltanto sul piano funzionale

e degli effetti che dalle stesse scaturiscono, ma anche - ed è ciò

che qui maggiormente rileva - sotto il profilo dei differenti

elementi strutturali che caratterizzano i corrispondenti "giudizi".

Mentre, infatti, nel quadro di una valutazione comparata degli artt.

425 e 530 cod. proc. pen. possono ritenersi fra loro assimilabili le

ipotesi di prova positiva dell'innocenza e quella speculare di totale

assenza di prova della colpevolezza, di talché la medesima

situazione di fatto è idonea a determinare, su di un piano di

sostanziale simmetria, la sentenza di assoluzione in dibattimento e

quella di non luogo a procedere nell'udienza preliminare, non

altrettanto è a dirsi in tutte le ipotesi in cui la prova risulti

invece insufficiente o contraddittoria. In tal caso, infatti, alla

sentenza di assoluzione imposta dall'art. 530, secondo comma, cod.

proc. pen., non corrisponde un omologo per la sentenza di non luogo a

procedere, ma una più articolata regola di giudizio che deve

necessariamente tener conto della diversa natura e funzione che

quella pronuncia è destinata a svolgere nel sistema. L'apprezzamento

del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della

udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia

pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla

ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o

meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento:

la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo

le modifiche subite dall'art. 425 cod. proc. pen., una sentenza di

tipo "processuale", destinata null'altro che a paralizzare la domanda

di giudizio formulata dal pubblico ministero. Da ciò consegue che,

ove la prova risulti insufficiente o contraddittoria, l'adozione

della sentenza di non luogo a procedere potrà dirsi imposta soltanto

nei casi in cui si appalesi la superfluità del giudizio, vale a dire

nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l'eventuale

istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per

superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria.

Ove ciò non accada, quindi, risulterà scontato il provvedimento di

rinvio a giudizio che, in una simile eventualità, lungi dal

rinvenire il proprio fondamento in una previsione di probabile

condanna, si radicherà null'altro che sulla ritenuta necessità di

consentire nella dialettica del dibattimento lo sviluppo di elementi

ancora non chiariti.

È evidente, allora, che in siffatte ipotesi il decreto che dispone

il giudizio non potrà ritenersi in alcun modo assorbente rispetto

alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che sostengono

l'adozione e il mantenimento delle misure cautelari personali,

sicché precluderne l'esame nelle impugnazioni de libertate equivale

ad introdurre nel sistema un limite che si appalesa irragionevolmente

discriminatorio e al tempo stesso gravemente lesivo del diritto di

difesa, per di più proiettato nella specie verso la salvaguardia di

un bene di primario risalto quale è quello della libertà personale.

Gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., così come costantemente

interpretati, devono essere pertanto dichiarati costituzionalmente

illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei

gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il

decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso

codice.

Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di

illegittimità costituzionale denunciati dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli

artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi

indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il

decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso

codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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