Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1996 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 8, 9

e 10, del codice di procedura penale e dell'art. 13 del decreto-legge

20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20

gennaio 1992, n. 8 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per

reati di criminalità organizzata), promosso con ordinanza emessa il

25 agosto 1995 dal Tribunale di Catanzaro sulle richieste riunite di

riesame proposte da Farao Silvio ed altri iscritta al n. 937 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di

Farao Silvio e altri 149 indagati, scaturiti da diversi atti di

indagine che avevano condotto all'emissione di ordinanze di custodia

cautelare nei loro confronti, il Tribunale di Catanzaro, in sede di

riesame di tali provvedimenti, con ordinanza del 25 agosto 1995, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97,

primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 309, commi 8, 9 e 10, del codice di

procedura penale, e dell'art. 13 del decreto-legge 20 novembre 1991,

n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20 gennaio 1992, n.

8 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di

criminalità organizzata);

che il giudice rimettente richiama il contenuto delle

disposizioni impugnate, che disciplinano le modalità del deposito

degli atti relativi al riesame, fissano il termine di dieci giorni

per la decisione - la cui violazione è sanzionata dalla perdita di

efficacia dei provvedimenti impugnati - e prevedono aumenti di

organico del personale giudiziario;

che lo stesso giudice - pur dando atto che questa Corte, con

l'ordinanza n. 126 del 1993, ha dichiarato manifestamente infondata

una analoga questione di costituzionalità - osserva che gli

adempimenti che il giudice del riesame è tenuto a compiere nel

termine indicato evidenziano l'irragionevolezza della normativa

impugnata nonché la violazione del principio di buon andamento

dell'amministrazione della giustizia e del diritto di difesa, dal

momento che, specialmente nell'ipotesi di procedimenti con numerosi

indagati, risulta "impossibile assicurare il serio esercizio della

funzione giurisdizionale ... sia in relazione al numero delle

posizioni da riesaminare che alla complessità delle indagini", anche

a causa delle carenze di mezzi e di personale che risultano aggravate

dal mancato aumento degli organici dei giudici addetti ai tribunali

che hanno sede nei capoluoghi dei distretti, esclusi dagli aumenti

previsti dall'art. 13 del decreto-legge n. 367 del 1991;

che, pertanto, il giudice rimettente richiede alla Corte una

pronuncia di illegittimità delle disposizioni impugnate nelle parti

in cui non prevedono la possibilità di concessione di un congruo

termine a difesa, nonché "un adeguato rinforzo di personale

giudiziario";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 126 del 1993, ha

già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento ai medesimi

parametri costituzionali invocati nel presente giudizio, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 9 e 10, del

codice di procedura penale, affermando che la previsione di un

termine perentorio breve per l'adozione della decisione sulla

richiesta di riesame: a) "non può dirsi lesiva del diritto di

difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, ma realizza, al

contrario, una forma di tutela del soggetto che ha impugnato il

provvedimento evitando che questi possa essere in alcun modo

danneggiato da inadempienze o ritardi dell'autorità giudiziaria"; b)

"non si presenta irragionevole in relazione alle operazioni che

devono essere svolte dal giudice del riesame, tanto più ove si

consideri che le norme impugnate hanno considerevolmente elevato il

termine di tre giorni (prorogabile per altri tre) già previsto per

la procedura di riesame dall'art. 263-ter c.p.p. abrogato";

che, in ordine a tali censure, l'ordinanza di rimessione non

prospetta argomentazioni sostanzialmente diverse da quelle già

esaminate dalla Corte nell'ordinanza n. 126 del 1993, e, pertanto, la

questione relativa deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che, con riferimento all'art. 13 del decreto-legge n. 367 del

1991, convertito nella legge n. 8 del 1992, il giudice rimettente -

censurando "la mancata previsione (se non di un ufficio distrettuale)

di un adeguato rinforzo di personale giudiziario" - richiede una

pronuncia addittiva in materia di organizzazione giudiziaria e di

attribuzione dei posti di organico agli uffici giudiziari;

che l'adozione di tale decisione non rientra nella competenza di

questa Corte, dal momento che la scelta tra le possibili soluzioni

organizzative relative all'allocazione dei mezzi e del personale

presso gli uffici giudiziari risulta riservata alla sfera di

discrezionalità del legislatore;

che, pertanto, la questione di costituzionalità sollevata nei

confronti dell'art. 13 del decreto-legge n. 367 del 1991 va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 309, commi 8, 9 e 10 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e

97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 20

novembre 1991, n. 367, convertito nella legge 20 gennaio 1992, n. 8

(Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di

criminalità organizzata), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione dal

Tribunale di Catanzaro con la medesima ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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