Art. 165 c.p.p. — Notificazioni all'imputato latitante o evaso

Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. (( Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non e' possibile eseguire la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato e' evaso o si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio. )) Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. 138 parole aggiunte.

Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. aggiunto: Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non e' possibile eseguire la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato e' evaso o si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio. Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art165 · fonte del testo

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