Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 20 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Bologna - Sezione minorenni

nel procedimento penale a carico di T. A., iscritta al n. 517 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna - Sezione minorenni ha

sollevato nel corso di un giudizio penale, con ordinanza del 20 marzo

1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio "il magistrato che abbia comunque deciso in

materia di libertà personale dell'imputato, formulando valutazioni

nel merito dei fatti e delle circostanze", in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, richiamando quale termine di raffronto

analogo, al riguardo, l'ipotesi oggetto della sentenza n. 432 del

1995 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della norma denunciata in quanto non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudizio in dibattimento del

giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura

cautelare personale.

Considerato che la generica formulazione del dispositivo

sull'ordinanza di rinvio che si è sopra riportata è comprensiva di

due distinti profili, desumibili dalla parte motiva della stessa

ordinanza;

che un primo profilo della questione concerne la partecipazione

al giudizio dibattimentale di primo grado di un giudice che ha

precedentemente fatto parte del collegio del tribunale del riesame o

dell'appello in tema di misure cautelari personali, svolgendo in tale

ultima sede valutazioni attinenti al merito della responsabilità

dell'imputato; una vicenda, questa, che forma oggetto di uno

specifico motivo di impugnazione della decisione di primo grado resa

da un giudice ritenuto - dal rimettente giudice di appello -

incompatibile;

che, sotto questo aspetto, la norma impugnata è già stata

sottoposta all'esame di questa Corte, che, con la sentenza n. 131 del

1996, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, secondo

comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudizio, dibattimentale e

abbreviato, del giudice che come componente del tribunale del riesame

(art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che

dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o

dell'imputato, ovvero che come componente del tribunale dell'appello

avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare

personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod.

proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali

dell'ordinanza anzidetta;

che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal

giudice rimettente, la relativa questione deve essere dichiarata, per

il profilo anzidetto, manifestamente inammissibile (v. anche

ordinanze nn. 184, 213 e 285 del 1996), restando affidata al giudice

a quo la valutazione degli effetti della causa di incompatibilità

sul piano della impugnazione di invalidità della decisione di merito

resa in primo grado;

che un secondo profilo della questione concerne la partecipazione

allo stesso giudizio di appello, nel corso del quale è stata emanata

l'ordinanza di rinvio, di due giudici che "analogamente hanno deciso

in materia di libertà personale dell'imputato", effettuando

valutazioni di merito;

che l'anzidetto generico riferimento ad "analoghe" funzioni

valutative de libertate, che si ipotizzano tali da radicare

l'incompatibilità al successivo giudizio in grado di appello sul

merito della responsabilità penale dell'imputato, non consente di

individuare gli esatti termini della questione così formulata;

che, infatti - dovendosi logicamente postulare che si tratti di

un distinto riferimento, e dunque dovendosi escludere che esso sia

ricollegato alla funzione valutativa de libertate che si esercita

nell'ambito del tribunale del riesame o dell'appello sulle misure

cautelari personali, ciò che risolverebbe interamente questo secondo

profilo nel primo -, manca nell'ordinanza di rimessione ogni elemento

idoneo all'individuazione della concreta funzione decisoria, in

materia di libertà personale, che è assunta come "pregiudicante" e

dunque tale da minare l'imparzialità del giudice;

che siffatta individuazione è evidentemente necessaria, sia in

generale ai fini del controllo di costituzionalità sia, in

particolare, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, che

ha ripetutamente indicato, tra i presupposti dell'incompatibilità

del giudice, quello della diversità delle fasi del processo nel

quale viene effettuata la duplice valutazione di merito rilevante ex

art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. (sentenze nn. 177, 155 e 131

del 1996; n. 448 del 1995);

che, pertanto, relativamente al secondo profilo, risultando

l'ordinanza di rimessione inidonea a dare valido ingresso a un

quesito di costituzionalità, per indeterminatezza nell'esposizione

dei fatti e correlativamente per impossibilità di verificare la

rilevanza della censura rispetto al giudizio principale (tra molte,

ordinanze nn. 298 del 1996, 504 del 1993), la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc.

pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Bologna - sezione minorenni, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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