Codice di procedura penale

Art. 292 c.p.p. — Ordinanza del giudice

Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:

  • a)le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
  • b)la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
  • c)l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
  • c-bis)l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
  • d)la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;
  • e)la data e la sottoscrizione del giudice. L' ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dello ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell' ufficio e, se possibile, l' indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato. L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonche' all'articolo 327-bis e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio. Quando e' necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che cio' sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti. 253 260 263 267 270 275 L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione. L'ordinanza e' nulla se non e' preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonche' quando l'interrogatorio e' nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo. ((Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e' comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835)).
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

263

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53

267

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019".

270

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020".

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28

275

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020".

Testo vigente dal 9 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 292 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 15069/2024

    11 aprile 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.

    Art. 292 c.p.p. · Art. 143 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 22/1999

    Questione inammissibile
    5 febbraio 1999

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost.

    Art. 291 c.p.p. · Art. 292 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 9 agosto 2026 — oggiin vigoreper 2 mesi
  2. 25 agosto 2024 — 9 agosto 2026per un anno
  3. 1 maggio 2020 — 25 agosto 2024per 4 anni
  4. 29 febbraio 2020 — 1 maggio 2020per 2 mesi
  5. 1 gennaio 2020 — 29 febbraio 2020per un mese
  6. 15 giugno 2019 — 1 gennaio 2020per 7 mesi
  7. 1 gennaio 2019 — 15 giugno 2019per 6 mesi
  8. 22 settembre 2018 — 1 gennaio 2019per 3 mesi
  9. 26 gennaio 2018 — 22 settembre 2018per 8 mesi
  10. 8 maggio 2015 — 26 gennaio 2018per 3 anni
  11. 18 gennaio 2001 — 8 maggio 2015per 14 anni
  12. 23 agosto 1995 — 18 gennaio 2001per 5 anni
  13. 13 luglio 1991 — 23 agosto 1995per 4 anni
  14. 24 ottobre 1988 — 13 luglio 1991testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2024 al 9 agosto 2026. 2 parole tolte, 151 parole aggiunte.

… la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione. tolto: 3-bis. L'ordinanza e' nulla se non e' preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, … per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articoloaggiunto: . Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e' comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art292 · fonte del testo

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