Art. 657 c.p.c. — Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
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[1]Il locatore puo' intimare al conduttore, mezzadro, mezzaiuolo o colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.
[2]Puo' altresi' intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtu' del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, e' esclusa la tacita riconduzione.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942
