Art. 65 — Contratti in corso non soggetti a proroga

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione della durata prevista all'articolo 1, il tempo gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione. Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al presente articolo a partire dall'inizio del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ed il canone e' adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15. Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per cento della differenza risultante fra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto. Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone puo' essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 2 4 25

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998

Corte costituzionale

23 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1080/1988

    Questione infondata
    6 dicembre 1988

    La previsione di un obbligo di motivazione al fine di dimostrare la giusta causa del recesso anche per gli atti negoziali compiuti dalla Pubblica Amministrazione 'jure privatorum' (nella specie licenza per finita locazione) verrebbe a contrastare con il principio di eguaglianza e con quelli che regolano l'azione dell'amministrazione stessa ed il regime del negozio giuridico (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", e dell'art. 657 del codice di procedura civile, nella parte in cui consentono il recesso dalla locazione alla scadenza del contratto senza prevedere una giusta causa anche allorché il locatore sia la pubblica Amministrazione).

    Art. 1 Legge sull’equo canone · Art. 3 Legge sull’equo canone · Art. 58 Legge sull’equo canone · Art. 65 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 308/1987

    Questione infondata
    8 ottobre 1987

    Gli artt. 65, comma secondo, e 71, comma terzo, L. n. 392 del 1978, in base ai quali le regole sulla durata legale dei rapporti locatizi in corso non soggetti a proroga si estendono soltanto a quelli - fra i contratti sub iudice al 30 agosto 1978 - per i quali sia pendente procedimento per convalida (di licenza o di sfratto) nella fase sommaria, esprimono una scelta legislativa razionalmente giustificata. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 65, comma secondo, e 71, comma terzo, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non estendono la suddetta disciplina ai giudizi - relativi alla durata del rapporto di locazione - pendenti con rito ordinario ab initio o per trasformazione dell'originario procedimento sommario). - S. n. 18/1980.

    Art. 65 Legge sull’equo canone · Art. 71 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 310/1987

    Questione infondata
    8 ottobre 1987

    Il requisito del reddito annuo percepito, al quale il legislatore, nella sua discrezionalita`, ha fatto ricorso, ai fini della individuazione dei conduttori meritevoli di essere ammessi al beneficio della proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce un dato obiettivo di facile accertamento, atto a rendere la definizione delle relative controversie agevole e sollecita. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, comma quarto, L. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 1 D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in L. 28 luglio 1978, n. 395, nella parte in cui stabilisce l'applicazione della proroga legale ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati con conduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a otto milioni di lire, senza considerare il numero dei componenti la loro famiglia). - cfr. Sent. n. 132/1980.

    Art. 65 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1983 al 30 dicembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 dicembre 1998, n. 431

    La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art65 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari