Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 657,

663 e 665 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1972 dal pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Baroncini Gianna e Di Giacomo Luisa,

iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1972 dal pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Gnutti Giuliana e Albini Carlo,

iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione,

promosso da Gianna Baroncini nei confronti di Luisa Di Giacomo, con

ordinanza emessa il 16 febbraio 1972, il pretore di Bologna sollevava

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 657 del

codice di procedura civile, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della

Costituzione, e, subordinatamente, degli artt. 663, comma primo, e 665

dello stesso codice per contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e

111 della Costituzione.

Premesso che la soluzione della controversia sottoposta al suo

esame presupponeva l'applicazione dell'art. 657 del codice di procedura

civile, osservava che la procedura di cui agli artt. 657-659 è

ispirata ad una concezione di privilegio assolutamente incompatibile

con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla

legge: il locatore gode, infatti, di una prerogativa che senza alcuna

giustificazione sul piano giuridico e morale e in chiaro contrasto con

la pari condizione dei contraenti, favorisce il soggetto economicamente

più forte. E non si riesce a capire perché la legge sovrapponendosi

alla volontà negoziale ne debba modificare gli effetti favorevolmente

per una delle parti e a danno dell'altra.

Inoltre, il regime della convalida di sfratto contrasterebbe con

l'attuale politica legislativa in materia di locazioni, con i "doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" e con il

principio della parità "di condizioni personali e sociali" (artt. 2 e

3 della Costituzione).

Quanto alla questione sollevata in via subordinata, il pretore

osservava che l'art. 663 c.p.c. dispone che la mancata comparizione

dell'intimato determina come effetto necessario la convalida della

licenza. Sicché al mero fatto obiettivo della mancata comparizione, e

indipendentemente da un giustificabile impedimento dello stesso

intimato, l'art. 663 vincola il giudice, a prescindere da gravi motivi

in contrario, a convalidare la licenza o lo sfratto, senza peraltro

alcuna motivazione, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione.

Secondo il pretore la decisione avverrebbe indipendentemente dalla

prova, sostituendosi al principio dispositivo (articolo 115 c.p.c.) e

al consueto metodo logico (art. 116 c.p.c.) un criterio quasi

"deontologico", di portata sostanzialmente medioevale.

In ordine poi all'art. 665 c.p.c., si rilevava che il contrasto con

l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, risulterebbe in modo

evidente dalla ingiustificata disparità di trattamento prevista per il

soggetto convenuto in un comune giudizio, che ha diritto di far

valutare dal giudice qualunque prova addotta a difesa, e per quello

invece convenuto in un procedimento per convalida di sfratto, che non

può far valere prove diverse da quelle documentali. La norma poi

sarebbe in contrasto con l'art. 111, comma secondo, della Costituzione

anche sotto il profilo della non impugnabilità con ricorso per

cassazione dell'ordinanza di rilascio che in sostanza ha il contenuto

di una decisione di merito.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Con altra ordinanza emessa, nel procedimento civile vertente

tra Giuliana Gnutti e Carlo Albini, dal pretore di Brescia in data 26

aprile 1972, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 663 del codice di procedura civile nella parte in cui

prevede la convalida di sfratto per morosità anche in caso di

inadempimento (del conduttore) di scarsa importanza avuto riguardo

all'interesse del locatore, in relazione all'art. 1455 del codice

civile, per violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Premetteva il pretore che, in applicazione della indicata norma, la

mancata comparizione dell'intimato impone al giudice di convalidare lo

sfratto indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla importanza

dell'inadempimento. Cotesta disciplina sarebbe contraria al principio

di eguaglianza ove la si valuti in relazione a quanto disposto

dall'art. 1455 del codice civile, secondo cui il contratto non si può

risolvere se l'inadempimento di una delle parti abbia scarsa importanza

avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Osservava ancora il pretore di Brescia che nel procedimento per

convalida di sfratto la risoluzione si attua a seguito di un

accertamento sommario anche in caso di inadempimento di entità minima,

e si ha una discriminazione a danno del conduttore rispetto ad ogni

altra categoria di contraenti.

Ora tale differenza di trattamento, introdotta dal citato art. 663

tra conduttori ed ogni altra categoria di contraenti in relazione al

citato art. 1455 del codice civile, non è ragionevole, ove si tenga

presente che nel nostro ordinamento vige un principio generale di

tutela del contraente più debole e che proprio in vista di codesto

principio la materia della locazione è stata dal 1950 legislativamente

disciplinata. Sembra per ciò del tutto irragionevole imporre al

conduttore un trattamento più gravoso rispetto a quello riservato ad

ogni altra categoria di contraenti.

La discriminazione sopra esaminata trova un'ulteriore ragione di

illegittimità in relazione al secondo comma dell'articolo 3 della

Costituzione, in quanto si pone contro il fine costituzionale della

rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando

di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana: va al riguardo tenuto presente che

la immediata risoluzione del contratto, anche in caso di inadempimento

di scarsa importanza, priva il conduttore della propria abitazione, e

la carenza di essa non solo impedisce il pieno sviluppo della persona

umana ma comporta addirittura pericolo per l'incolumità fisica della

persona stessa.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi promossi con le ordinanze del 16 febbraio 1972 e

del 26 aprile 1972 rispettivamente del pretore di Bologna e del pretore

di Brescia, sono riuniti e definiti con unica sentenza, essendo le

relative questioni identiche o strettamente connesse.

2. - È in primo luogo sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 657 del codice di procedura civile, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Secondo il pretore di Bologna nella procedura di cui agli artt.

657-659 del detto codice il locatore, nei confronti del locatario, si

troverebbe in una posizione di privilegio, per il fatto che gli è data

la possibilità di ottenere anzi tempo, attraverso la convalida della

licenza, un titolo esecutivo, ed il locatario è esposto ad una serie

di conseguenze processuali negative che lo costringono comunque ad una

resistenza atipica, ed agli esiti pregiudizievoli collegati alla sua

mancata comparizione e alle modalità della sua opposizione. E ciò,

che favorisce il soggetto (del rapporto di locazione) economicamente

più forte, sarebbe senza alcuna giustificazione sul piano giuridico e

morale e non rispetterebbe la par condicio contrahentium e per di più

contrasterebbe con l'attuale politica legislativa in materia di

locazioni, con i "doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale", e con il principio della parità "di condizioni

personali e sociali" (artt. 2 e 3 della Costituzione).

In sostanza, il giudice a quo si riporta ad alcune delle

caratteristiche del procedimento speciale sommario per convalida di

sfratto ed in particolare alla convalida della licenza o dello sfratto

in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione dell'intimato

(art. 663) ovvero in quello di opposizione di eccezioni non fondate su

prova scritta (art. 665), e sulla disciplina legislativa di codeste

ipotesi basa le considerazioni e conclusioni su riferite.

Tali norme nell'indicata ordinanza non costituiscono oggetto

diretto di denuncia; lo sono, solo subordinatamente al mancato

accoglimento dell'eccezione rivolta nei confronti del citato art. 657.

Concerne una di esse, e precisamente l'art. 663, poi, la questione

sollevata dal pretore di Brescia.

È il caso, quindi, che di dette norme, in via preliminare, si

valutino le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale.

3. - Secondo gli indicati pretori, l'art. 663 del codice di

procedura civile sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, comma

secondo, e 111, comma primo, della Costituzione. Anzitutto, qualora

l'intimato non compaia, non sono prescritti i particolari adempimenti

normalmente richiesti ai fini della dichiarazione di contumacia. In

secondo luogo, in caso di sfratto per mancato pagamento del canone, la

convalida, e quindi la risoluzione del contratto, è possibile anche se

l'inadempimento sia di scarsa importanza; il detto articolo, ancora,

impone al giudice di stare al semplice fatto obiettivo della mancata

comparizione del conduttore e di convalidare la licenza o lo sfratto a

prescindere dalla prova (e senza osservare gli artt. 115 e 116 del

codice di procedura civile), e, infine, non prescrive che il

provvedimento sia motivato.

Senonché codeste ragioni non sono nuove: la Corte, con le sentenze

nn. 89 del 1972 e 94 del 1973 ha avuto occasione e modo di valutarle e

le ha disattese, dichiarando non fondate le relative questioni.

Analogamente stanno le cose a proposito dell'art. 665 del codice di

procedura civile che è denunciato in riferimento agli artt. 3, 24,

comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, perché

l'intimato, nella fase anteriore alla pronuncia dell'ordinanza, vede

menomato il diritto di difesa, in quanto può fondare le eccezioni solo

su prova scritta e perché l'ordinanza di rilascio non è impugnabile

con ricorso per cassazione. Ed infatti, con le sentenze già citate la

Corte non ha considerato valide codeste ragioni, concludendo per la non

fondatezza delle sollevate questioni.

In questa sede, per entrambe le norme, non vengono neppure addotti

nuovi e diversi argomenti; e perciò ricorrono le condizioni perché le

questioni vengano dichiarate manifestamente infondate.

4. - Da ciò consegue che, almeno sotto i profili attinenti agli

artt. 663 e 665 c.p.c., non possa dirsi in contrasto con gli artt. 2 e

3 della Costituzione, l'art. 657 del codice di procedura civile per il

fatto che il locatore nel e con il procedimento per convalida di

sfratto si trovi nell'asserita posizione di privilegio nei confronti

del locatario. In base alle precedenti ed indicate pronunce di questa

Corte la disciplina legislativa emergente dalle dette due norme non

integra infatti una arbitraria ed ingiustificata disparità di

trattamento nei confronti dei due soggetti del rapporto di locazione,

dovendosi ritenere legittimo che in materia, accanto alla normale

azione contrattuale, esista una speciale procedura dalla particolare

struttura e caratterizzata da una pronuncia con riserva, cioè

interinale, con anticipo della esecutività rispetto al giudicato, al

fine della salvaguardia di interessi ritenuti razionalmente degni di

protezione giuridica.

Né in contrario vale dire - come fa il pretore di Bologna, in sede

di denuncia dell'art. 657 - che a cagione della struttura e delle

caratteristiche di codesto procedimento giochino in senso

discriminatorio le condizioni personali e sociali del locatore e siano

inosservati i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e

sociale. Il legislatore, dettando siffatta disciplina, in ordine ai

vari e specifici problemi che gli sono stati sottoposti, ha ricercato e

trovato soluzioni che riflettessero modi di equo contemperamento delle

contrapposte ragioni dei soggetti del rapporto di locazione; ed ai

problemi di più ampia o generale portata, ai quali si riferisce in

particolare il giudice a quo, egli si è rivolto in altre e distinte

sedi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 663 e 665 del codice di procedura civile,

sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di Bologna

e di Brescia, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma

secondo, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 657 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna con la

detta ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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