Art. 659 c.p.c. — Rapporto di locazione d'opera

Se il godimento di un immobile e' il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera, l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, puo' essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 181/2001

    Questione infondata
    8 giugno 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 659 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede espressamente che le cause di lavoro introdotte con intimazione di sfratto per il rilascio dell'immobile di servizio debbano essere trattate sin dall'inizio e decise, anche nella fase monitoria, dal giudice del lavoro, quale giudice naturale. Il giudice rimettente muove infatti dall'erroneo presupposto secondo cui rientrebbero tra le questioni di competenza anche quelle inerenti alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra sezioni o fra magistrati dello stesso ufficio giudiziario. M.R.

    Art. 659 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 447-bis c.p.c.

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  • Ordinanza n. 58/1978

    Questione infondata
    10 maggio 1978

    Questione già dichiarata non fondata. - S. nn. 238/1975, 89/1972, 94/1973 e 171/1974.

    Art. 659 c.p.c. · Art. 665 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 238/1975

    Questione infondata
    17 dicembre 1975

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 659 c.p.c. - di riflesso - l'art. 665 c.p.c. sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irrazionale disparità di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) determinata in danno di coloro che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attività di lavoro da essi svolta, esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per causa ad essi non imputabile; in confronto della generalità degli altri conduttori che possono invece beneficiare del regime ben più favorevole della proroga legale. Infatti l'art. 659 c.p.c. può ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non è più controversa: non v'è quindi ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto dal momento che, in ogni caso, il rilascio dell'immobile, può essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista più contestazione. E, d'altro canto, con esso il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro, laddove la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone proprio l'esistenza di un tipico contratto di locazione.

    Art. 659 c.p.c. · Art. 665 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art659 · fonte del testo

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