Art. 3 — Rinnovazione tacita

Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza. 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998

Corte costituzionale

14 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1080/1988

    Questione infondata
    6 dicembre 1988

    La previsione di un obbligo di motivazione al fine di dimostrare la giusta causa del recesso anche per gli atti negoziali compiuti dalla Pubblica Amministrazione 'jure privatorum' (nella specie licenza per finita locazione) verrebbe a contrastare con il principio di eguaglianza e con quelli che regolano l'azione dell'amministrazione stessa ed il regime del negozio giuridico (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", e dell'art. 657 del codice di procedura civile, nella parte in cui consentono il recesso dalla locazione alla scadenza del contratto senza prevedere una giusta causa anche allorché il locatore sia la pubblica Amministrazione).

    Art. 1 Legge sull’equo canone · Art. 3 Legge sull’equo canone · Art. 58 Legge sull’equo canone · Art. 65 Legge sull’equo canone

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 146/1986

    Questione infondata
    18 giugno 1986

    dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Partinico con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 33 del 1985. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della C…

    Art. 3 Legge sull’equo canone · Art. 58 Legge sull’equo canone · Art. 65 Legge sull’equo canone · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 248/1985

    Questione infondata
    29 ottobre 1985

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 32, 41 e 42 della Costituzione, degli artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978, n. 392, i quali permettono al locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al mantenimento del rapporto stesso, in quanto tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con sentenza di non fondatezza, e successivamente dichiarate manifestamente infondate con diverse ordinanze. - S. 252/1983 e O. 216/1984.

    Art. 3 Legge sull’equo canone · Art. 58 Legge sull’equo canone · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 dicembre 1998, n. 431

    La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art3 · fonte del testo

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