A differenza dell'ipotesi in cui, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o non essendo di pronta soluzione, il giudice ha la facoltà di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, nell'ipotesi in cui sia stata offerta cauzione anche per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, l'esecuzione provvisoria - ai sensi dell'art. 648, secondo comma, c.p.c. deve comunque essere concessa. In tal modo si introduce un meccanismo processuale che, in spregio alle esigenze fondamentali di garantire lo svolgimento di un processo giusto anche attraverso la partecipazione dei legittimati ad agire e contraddire l'esercizio della funzione giurisdizionale, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. oltre che all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, nonché all'art. 14 del Patto internazionale di New York del 19 novembre 1966. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 648 comma secondo, c.p.c., "nella parte in cui dispone che, nel giudizio di opposizione, il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione alla entità degli oggetti indicati nel comma due dello stesso art. 648. - Cfr. sent. n. 70/1965, n. 62/1966, n. 48/1968, n. 17/1969, n. 55/1971, n. 151/1971, 99/1973.
Art. 648 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 633 c.p.c.