Art. 648 c.p.c. — Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 10 maggio 1984. Leggi il testo vigente →

[1]Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a norma dell'articolo 642.

[2]Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 maggio 1984

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 648 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32144/2025

    10 dicembre 2025

    La sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si limita a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere in executivis, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato ad essere soddisfatto in sede esecutiva.

    Art. 648 c.p.c. · Art. 1 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 172 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31447/2025

    2 dicembre 2025

    Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).

    Art. 648 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 480 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 88 ↗

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 137/1984

    Ha colpito questo articolo
    4 maggio 1984

    A differenza dell'ipotesi in cui, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o non essendo di pronta soluzione, il giudice ha la facoltà di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, nell'ipotesi in cui sia stata offerta cauzione anche per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, l'esecuzione provvisoria - ai sensi dell'art. 648, secondo comma, c.p.c. deve comunque essere concessa. In tal modo si introduce un meccanismo processuale che, in spregio alle esigenze fondamentali di garantire lo svolgimento di un processo giusto anche attraverso la partecipazione dei legittimati ad agire e contraddire l'esercizio della funzione giurisdizionale, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. oltre che all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, nonché all'art. 14 del Patto internazionale di New York del 19 novembre 1966. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 648 comma secondo, c.p.c., "nella parte in cui dispone che, nel giudizio di opposizione, il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione alla entità degli oggetti indicati nel comma due dello stesso art. 648. - Cfr. sent. n. 70/1965, n. 62/1966, n. 48/1968, n. 17/1969, n. 55/1971, n. 151/1971, 99/1973.

    Art. 648 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 633 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 306/2007

    Questione infondata
    20 luglio 2007

    È rilevante nel giudizio a quo , di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilità e, quindi, la non revocabilità e non modificabilità, dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la previsione della non impugnabilità dell'ordinanza concessiva dell'esecuzione provvisoria comporta ex art. 177, terzo comma, numero 2), cod. proc. civ., l'immodificabilità e l'irrevocabilità dell'ordinanza stessa da parte del giudice a quo .

    Art. 648 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 428/2002

    Questione infondata
    18 ottobre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revoca dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutività. La questione, nei medesimi termini, è stata già riconosciuta non fondata con precedente sentenza - ignorata dal giudice rimettente - dalle cui conclusioni non sussistono ragioni di discostarsi, dovendosi, anzi, ribadire la legittimità della scelta discrezionale operata, nella specie, dal legislatore. - V. la sentenza n. 65/1996, quale precedente richiamato.

    Art. 648 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 177 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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