Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1995

dal giudice istruttore del tribunale di Salerno, nel procedimento

civile vertente tra Azienda Agricola Giandomenico Consalvo e Arenella

Genuario, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n.

25, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,

il giudice istruttore del tribunale di Salerno ha sollevato, con

ordinanza emessa il 13 aprile 1995, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui

prevede la non impugnabilità e, conseguentemente, la non

revocabilità e la non modificabilità dell'ordinanza che concede la

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a differenza

di quanto previsto dall'art. 186-ter dello stesso codice di

procedura civile per l'ingiunzione di pagamento o di consegna.

Premette il giudice a quo che la questione sarebbe rilevante nel

giudizio in corso dinanzi a lui, concernendo la revoca dell'ordinanza

concessiva della provvisoria esecuzione.

Chiarisce poi che, in virtù dell'art. 177, n. 2, cod. proc. civ.,

l'ordinanza de qua non è modificabile né revocabile dal giudice che

l'ha pronunciata; viceversa l'ordinanza-ingiunzione resa ex art.

186-ter cod. proc. civ. rimane nella disponibilità del giudice

stesso, anche se i presupposti che giustificano la concessione dei

due provvedimenti sono entrambi individuabili nell'art. 633 cod.

proc. civ.

Infatti l'art. 186-ter cod. proc. civ., attraverso l'anzidetto

richiamo all'art. 633 cod. proc. civ., sottolineerebbe l'identità

delle due situazioni che legittimano l'emanazione dei provvedimenti;

né le differenze concernenti la competenza ed il momento processuale

in cui essi intervengono, varrebbero a giustificare la denunciata

disparità, a fortiori in ragione dell'identità della forma

(ordinanza in entrambi i casi).

L'attuale formulazione della norma impugnata non sarebbe quindi

più giustificabile, non tanto con riguardo alla non revocabilità -

posto che il tribunale, decidendo sul merito, può sempre revocare il

decreto ingiuntivo opposto - quanto con riguardo alla mancata

previsione del potere di modifica dell'ordinanza da parte del giudice

che l'ha emessa "normalmente in una fase processuale in cui

l'istruzione della causa è alle prime battute". In tal senso la

denunciata stabilità del provvedimento concessivo della provvisoria

esecuzione si risolverebbe in una limitazione del diritto di difesa

dell'ingiunto.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione in ragione delle sostanziali

differenze esistenti tra l'ordinanza di cui alla norma impugnata e

quella assunta a tertium comparationis.

Nel giudizio di opposizione, infatti, la cognizione del giudice

istruttore circa la concessione della provvisoria esecuzione, sia

pure sommaria e provvisoria, si aggiunge alla cognizione già

effettuata circa il rapporto controverso nella precedente fase

monitoria. Al contrario nell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter

cod. proc. civ. non si riscontra tale duplicità di esame, sì che

risulterebbe pienamente giustificato il regime di modificabilità e

revocabilità. A tali considerazioni, riferibili sia al giudizio di

competenza del giudice monocratico che a quello che si svolge dinanzi

al giudice collegiale, l'Avvocatura aggiunge infine il richiamo

all'analogo carattere di stabilità conferito all'ordinanza

sospensiva della già concessa provvisoria esecutività del decreto

opposto. Il sistema non sarebbe quindi privo di razionalità e non

sarebbero ravvisabili né la censurata disparità di trattamento, in

ragione della descritta diversità, né la compressione del diritto

di difesa, pur sempre salvaguardato dalla presenza di un

contraddittorio pieno. Considerato in diritto

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Salerno dubita - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - della legittimità

costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile nella

parte in cui, affermandone la non impugnabilità, rende non

revocabile e non modificabile, da parte del giudice che l'ha

pronunciata, l'ordinanza concessiva della provvisoria esecuzione del

decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il giudice a quo ravvisa

una disparità di trattamento rispetto a quanto è previsto per

l'ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna introdotta

dall'art. 186-ter nel comune processo di cognizione, con riguardo

alla quale, viceversa, sono espressamente previste la revocabilità e

la modificabilità; paventando, più in generale, una compressione

del diritto di difesa del debitore.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - L'ordinanza con cui è concessa la provvisoria esecuzione

del decreto ingiuntivo opposto e l'ordinanza descritta dall'art.

186-ter, richiamata come tertium comparationis, non possono essere

assimilate, attese le rilevanti differenze di natura e funzione; e

non si può dunque, su un'asserita loro omogeneità, assumere come

costituzionalmente illegittima una disciplina differenziata delle

stesse.

2.1.1. - Nell'ipotesi di cui al denunciato art. 648 cod. proc.

civ., in presenza del titolo già formatosi nel procedimento

monitorio, il giudice, generalmente in limine litis, a fronte delle

ragioni di merito che sostengono l'opposizione, e sempre che questa

non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, decide se

concedere la provvisoria esecuzione del detto decreto. Il meccanismo

processuale impone quindi che la reazione dell'opponente al decreto

ingiuntivo venga valutata nell'ottica di una sua presumibile

fondatezza o infondatezza, e che l'attendibilità degli argomenti di

contestazione del titolo venga interinalmente apprezzata attraverso

un giudizio di semplice prognosi. Così come accade nell'inversa

ipotesi contemplata dal successivo art. 649 (che però condiziona

l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione alla

presenza di "gravi motivi").

Ai (soli) fini dei provvedimenti che accordano o negano la

provvisoria esecuzione, secondo le complementari norme ex artt. 648 e

649 cod. proc. civ., le difese dell'opponente si presentano

ontologicamente complete ed esaustive; e proprio per questo al

giudice è attribuita, in particolare nella denunciata norma, una

piena discrezionalità, che questa Corte ha avuto occasione di

sottolineare quando ha caducato la già prevista obbligatorietà

della concessione della clausola in caso di offerta della cauzione

(sentenza n. 137 del 1984), e quando ha fatto richiamo alla

possibilità di valutare anche elementi caratteristici della tutela

cautelare (ordinanza n. 295 del 1989).

Funzione tipicamente anticipatoria svolge invece l'ordinanza

d'ingiunzione pronunciata ex art. 186-ter, che unitamente al

provvedimento ex art. 186-bis appaga esigenze deflattive del

processo, inserendosi nella complessiva logica di potenziamento del

giudizio di primo grado (cfr. anche l'art. 186-quater, introdotto

col decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20

dicembre 1995, n. 534, nonché l'art. 282); essa è concessa in

qualsiasi momento su una valutazione di presumibile resistenza delle

ragioni dell'istante alle contestazioni della controparte,

nell'ottica della decisione definitiva (v. sentenza n. 295 del 1995).

La tecnica di codesta anticipazione si realizza attraverso

l'innesto in un giudizio ordinario a cognizione piena, già pendente,

di un sub-procedimento che conduce all'emanazione di un'ordinanza, la

modificabilità e la revocabilità della quale costituiscono

espressione del suo carattere precario, in vista della decisione di

merito, nella quale essa è destinata normalmente ad essere

riassorbita. Mentre nel giudizio di opposizione il giudice si trova

ad esaminare un decreto già emesso e deve solo accertare se esistano

i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione

provvedendo sempre e comunque nel contraddittorio reale fra le parti,

invece nell'emettere il provvedimento ex art. 186-ter il giudice

compie una sommaria delibazione della fondatezza delle ragioni

addotte, anche nell'assenza del debitore. In particolare, egli

esamina se "ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma,

n. 1, e secondo comma, e di cui all'art. 634", pronunciando, in caso

affermativo, l'ordinanza di ingiunzione, che dichiara

provvisoriamente esecutiva (solo) se sussistano anche "i presupposti

di cui all'art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta

contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma", e sempre che

quest'ultima non "abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta

contro di lei" o "proposto querela di falso contro l'atto pubblico".

2.1.2. - Già questa peculiarità - relativa alla possibilità che

l'ordinanza ex art. 186-ter sia emessa anche in difetto d'un

contraddittorio non meramente formale per via della contumacia del

debitore, ipotesi prevista anzi come tipica nell'originario progetto

di tale articolo ed ovviamente non configurabile nel giudizio

d'opposizione ex art. 645 e segg. cod. proc. civ. - sarebbe di per

sé sufficiente a giustificare la differenza di regime fra le due

ordinanze in esame: differenza marcata appunto dalla revocabilità e

dalla modificabilità connesse all'una ma escluse, attraverso la

prevista non impugnabilità, per l'altra, e che influisce sul regime

(di stabilità o meno) degli effetti delle due ordinanze. Basti

considerare che, quando l'ordinanza sia pronunciata nella contumacia

del convenuto, può accadere che quest'ultimo non si costituisca nei

venti giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, la quale allora

acquista definitività; oppure che, costituendosi, egli addirittura

disconosca la scrittura privata o proponga querela di falso contro

l'atto pubblico, sulla cui base è stata emessa l'ordinanza, o, più

limitatamente, produca elementi idonei a convincere il giudice del

difetto dei presupposti legalmente previsti per l'emissione

dell'ordinanza o per la concessione della clausola di provvisoria

esecuzione.

2.1.3. - Ma anche al di fuori dell'ipotesi di contumacia, non

appare irragionevole una disciplina differenziata delle due ordinanze

in esame, la quale viceversa è da ritenersi in sintonia con la

diversa ratio delle distinte norme che le prevedono.

Nel caso contemplato dalla denunciata norma il legislatore ha posto

l'eventualità della concessione della provvisoria esecuzione a

presidio della potenziale definitività del decreto ingiuntivo

concesso ante causam, onde scoraggiare opposizioni dilatorie e

indurre l'opponente ad una immediata esauriente rappresentazione

delle proprie ragioni. E ciò non si palesa affatto in

contraddizione con la nuova norma introdotta dalla legge 26 novembre

1990, n. 353, nella disciplina dell'ordinario processo di cognizione:

essendo del tutto coerente con la logica globale del codice di rito

civile - in cui sin dall'inizio figura inserita la denunciata norma -

riconoscere comunque, nel caso previsto dall'art. 186-ter, che il

protrarsi dell'istruttoria possa condurre il giudice ad una diversa

valutazione degli elementi raccolti e, di conseguenza, alla revoca

della provvisoria esecuzione di un titolo che geneticamente a tale

istruttoria appartiene, sì che la precarietà della clausola di

provvisoria esecuzione appare come una mera conseguenza della

precarietà del titolo stesso.

2.1.4. - Conclusivamente, devesi allora affermare che l'analogia

dei presupposti di concessione della provvisoria esecuzione non

comporta necessariamente la previsione di un identico regime di

stabilità per le due ordinanze in esame, diversi essendo i contesti

processuali in cui esse s'inseriscono. E, più in generale, è da

rilevarsi che resta affidata alla discrezionalità del legislatore la

differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata

nei diversi tipi di giudizi.

2.2. - Il richiamo alla discrezionalità del legislatore - che

trova il solo limite della non irrazionale predisposizione degli

strumenti di tutela (v. sentenza n. 295 del 1995) - in uno con quanto

sopra s'è detto in ordine al significato normativo dell'art. 648

cod. proc. civ., vale poi ad escludere la prospettata violazione,

oltre che dell'art. 3 in collegamento con l'art. 24 della

Costituzione, anche dell'art. 24 in sé considerato. Ciò, proprio in

quanto l'ordinanza di cui alla denunciata disposizione viene emessa

nel reale e pieno contraddittorio delle parti, non ha natura

decisoria, siccome destinata ad essere riassorbita nella sentenza di

merito, e costituisce strumento per la soddisfazione d'un interesse

(del creditore) che non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto

prevalente su altro interesse contrapposto (del debitore) nel

bilanciamento demandato appunto alla sua discrezionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 648 del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice

istruttore del tribunale di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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