Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648,

secondo comma, del Codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 aprile 1967 dal giudice istruttore del

tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra le Officine

meccaniche di Cogoleto e la società Lavorazione metalli di Cisterna di

Latina, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;

Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il presente giudizio trae origine da due ordinanze emesse dal

giudice istruttore presso il tribunale di Genova e dal pretore di

Empoli rispettivamente in data 4 aprile 1967 e 29 settembre stesso

anno.

La prima ordinanza risulta pronunciata nel corso di un giudizio

civile davanti al tribunale di Genova tra le Officine meccaniche di

Cogoleto e la società Lavorazione metalli di Cisterna di Latina, sorto

a seguito di opposizione della prima al decreto ingiuntivo ottenuto

dalla seconda per il pagamento di una somma relativa al saldo di una

fornitura di merce.

Il giudice istruttore, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta

della società creditrice intesa ad ottenere la provvisoria esecuzione

del decreto ingiuntivo previa cauzione, ai sensi dell'art. 648, secondo

comma, del Codice di procedura civile, ha ritenuto non manifestamente

infondata la questione, sollevata dall'opponente, di

incostituzionalità della citata norma in riferimento all'art. 24 della

Costituzione e ritenendo inoltre che la questione dovesse essere

integrata di ufficio e proposta con riferimento anche all'art. 3 della

Costituzione, ha rimesso gli atti a questa Corte.

Osserva in merito l'ordinanza che, per effetto della disposizione

impugnata, la parte che si assume essere debitrice viene a trovarsi

eccezionalmente soggetta ad una esecuzione forzata anticipata in forza

di un provvedimento la cui emanazione obbligatoria non dipende dalla

ricorrenza di determinate condizioni di legge o dall'apprezzamento del

giudice, ma soltanto dalla richiesta dall'altra parte, la quale si

avvale per raggiungere tal fine non di mezzi giuridici derivanti dal

suo buon diritto, bensì unicamente delle sue possibilità economiche.

Soggiunge l'ordinanza che seri dubbi sulla conformità ai principi

di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa discendono

anche dal fatto che l'imposizione della cauzione, per quanto questa

possa essere elevata, nel mentre non assicura alla parte assoggettata

all'esecuzione l'integrale risarcimento del grave e irreparabile danno

che ad essa può, in ipotesi, derivare dall'esecuzione stessa, non

impedisce alla parte che ne ha la disponibilità economica di avvalersi

della norma in questione per scopi vessatori od emulativi.

Con la seconda ordinanza, emessa dal pretore di Empoli in un

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Olivieri

Antonio contro Ferrari Ardicini Giulio Cesare ed altri, viene invece

sollevata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 648, comma

secondo, del Codice di procedura civile solo in riferimento all'art. 3

della Costituzione. Afferma il pretore che la diversità di trattamento

previsto nel caso che si possa o non versare adeguata cauzione sembra

violare apertamente la eguaglianza dei cittadini sotto il profilo delle

diverse condizioni sociali. La norma cioè porrebbe a base della sua

differente disciplina una distinzione di censo o di condizione sociale

che è contraria al precetto costituzionale invocato.

Le due ordinanze, ritualmente comunicate e notificate, sono state

pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

282 dell'11 novembre 1967 e n. 321 del 23 dicembre 1967.

Nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita; né il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe

possono essere riuniti e decisi con unica sentenza avendo ad oggetto la

stessa questione di legittimità costituzionale.

2. - L'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile è

stato già esaminato dalla Corte sotto il profilo della asserita

violazione dell'art. 24 della Costituzione. Con la sentenza n. 62 del

1966 è stato, infatti, affermato che il principio del contraddittorio

ed il diritto di difesa del debitore ingiunto non sono pregiudicati

dalla citata disposizione del Codice di rito dato che l'esecuzione

provvisoria che il giudice è tenuto ad accordare se il creditore

richiedente offre cauzione viene concessa "in pendenza di opposizione",

quando cioè si è già instaurato un normale giudizio di cognizione

del quale il debitore può formalmente e sostanzialmente esercitare il

suo diritto di difesa.

Il giudice istruttore del tribunale di Genova nella sua ordinanza

prospetta il dubbio che la cauzione possa dimostrarsi inidonea ad

assicurare alla parte assoggettata alla anticipata esecuzione del

decreto ingiuntivo l'integrale risarcimento del danno che in ipotesi

può derivare dall'esecuzione stessa ed esprime inoltre il timore che

il creditore possa avvalersi della norma denunciata per scopi vessatori

ed emulativi. La risposta a tali rilievi è implicita nella motivazione

della richiamata sentenza nella quale è stato posto in luce che la

determinazione dell'importo della cauzione e del modo nel quale deve

essere prestata è affidata al prudente apprezzamento del giudice. Se

la valutazione delle ragioni di entrambe le parti sarà eseguita in

modo giusto e scrupoloso, secondo le finalità della disposizione, la

cauzione ben potrà assolvere allo scopo di garanzia assegnatole dal

legislatore per l'ammontare di eventuali restituzioni, spese e danni e

richiamare altresì il creditore alla responsabilità di fare un

corretto uso della norma in esame e non di servirsene per fini

vessatori ed emulativi che determinerebbero in ogni caso la

responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 del codice di rito.

3. - Del pari infondata è la eccezione di incostituzionalità

prospettata sotto il nuovo profilo della pretesa violazione dell'art. 3

della Costituzione.

Nel rapporto creditore-debitore si è già visto che la norma non

comporta il disconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale del

debitore e quindi diseguaglianza di trattamento sotto questo aspetto,

dato che la cauzione, posta a carico della parte che, sia pure in una

fase sommaria del giudizio, ha già sottoposto al vaglio del giudice la

consistenza delle ragioni poste a base della sua pretesa, ha proprio la

funzione di garantire il debitore dai danni eventualmente derivantigli

dalla anticipata esecuzione del decreto.

È altresì da escludere che la disposizione censurata abbia inteso

fare un trattamento diverso a cittadini trovantisi in identica

situazione, in relazione alla diversità delle loro condizioni

economico-sociali, assicurando solo ai creditori abbienti

l'utilizzazione di un particolare strumento processuale. Vero è per

contro che, nella disciplina di tale strumento, il legislatore ha

soprattutto preso in considerazione la particolare posizione

processuale nella quale viene a trovarsi il debitore per effetto della

richiesta di immediata esecuzione del decreto ed ha opportunamente

condizionato l'accoglimento di tale richiesta alla prestazione di una

cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

La previsione di quest'onere processuale per il creditore non viola

perciò il principio di eguaglianza essendo fondata su presupposti

evidentemente logici ed obbiettivi che ne giustificano l'adozione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

648, comma secondo, del Codice di procedura civile proposta con le

ordinanze 4 aprile 1967 del giudice istruttore presso il tribunale di

Genova e 29 settembre 1967 del pretore di Empoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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