Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1972

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

20 gennaio 1972 dal pretore di Carpi nel procedimento di esecuzione

mobiliare vertente tra la società SMEA e la società Manifattura di

Este, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 5 luglio 1969 il Presidente del tribunale di Modena

ingiungeva alla società SMEA, corrente in Carpi, di pagare alla s.p.a.

Manifattura di Este una data somma per fornitura di filato.

Nel corso del procedimento di opposizione a tale decreto, promosso

dalla SMEA, il giudice istruttore, con ordinanza 27 novembre 1969,

concedeva la provvisoria esecuzione del decreto stesso giacché la

creditrice aveva offerto cauzione ai sensi dell'art. 648, comma

secondo, del codice di procedura civile.

Con atto di precetto 30 ottobre 1971 la creditrice procedeva quindi

a pignoramento mobiliare in danno della SMEA la quale, però, si

opponeva all'esecuzione dando inizio al relativo procedimento con atto

depositato nella cancelleria della pretura di Carpi il 24 novembre

1971.

In detta sede il pretore adito, aderendo alla richiesta avanzata

dalla debitrice, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di rito che fa

obbligo al G.I. di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto

ingiuntivo nel caso in cui la parte che l'ha chiesta offra cauzione, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Nell'ordinanza 20 gennaio 1972, con la quale è stata disposta la

trasmissione degli atti a questa Corte, il pretore si è posto il

problema della sua competenza a promuovere la questione di

costituzionalità e lo ha risolto in senso affermativo. Dopo avere

infatti ricordato che il procedimento di opposizione all'esecuzione si

distingue in due fasi (la prima che giunge sino all'udienza di

comparizione delle parti e la seconda che consiste in un vero e proprio

processo di cognizione) e che l'attività del giudice dell'esecuzione,

quando questi non sia competente per valore a istruire la causa di

cognizione (art. 616 cpv.), trova limite nel divieto di compiere atti

istruttori di merito, ha affermato che l'esame di una questione di

costituzionalità non ha certo carattere di atto istruttorio nel

merito; che alla prima fase del procedimento di opposizione

all'esecuzione non può non attribuirsi la qualifica di "giudizio",

che, infine, al pretore, giudice dell'esecuzione, non può

disconoscersi la natura di "autorità giurisdizionale". Non poteva

conseguentemente esso giudice, una volta ritenuta rilevante e non

manifestamente infondata la questione, astenersi dal rimettere gli atti

alla Corte costituzionale invocando il disposto dell'art. 616 del

codice di procedura civile.

Passando al merito della questione l'ordinanza critica le

precedenti decisioni della Corte rilevando che in esse si darebbe per

scontata la circostanza che il giudice istruttore possa anche non

concedere la provvisoria esecuzione nel caso in cui il creditore abbia

offerto di pagare qualunque tipo di cauzione. La giurisprudenza,

invece, si è consolidata in senso contrario ritenendo cioè che il

giudice debba dichiarare la provvisoria esecuzione se si offra

cauzione; e con tale indirizzo giurisprudenziale non appare in

contrasto la stessa motivazione della sentenza n. 62 del 1966 della

Corte costituzionale.

Da ciò la necessità di riportare la questione a nuovo esame della

Corte.

Nel presente giudizio nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - Il presente giudizio trae origine dall'ordinanza 20 gennaio

1972 emessa dal pretore di Carpi nel procedimento di opposizione ad

esecuzione mobiliare vertente tra la società Manifattura d'Este e la

società SMEA ed ha ad oggetto l'art. 648, comma secondo, del codice di

procedura civile ritenuto costituzionalmente illegittimo, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché fa obbligo al

giudice istruttore di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto

ingiuntivo nel caso in cui la parte che l'ha chiesta offra cauzione per

le eventuali restituzioni, spese e danni.

2. - Non occorre scendere all'esame dei motivi di merito

prospettati nell'ordinanza poiché, in via preliminare, va rilevata

l'inammissibilità della proposta questione.

Risulta, invero, chiaro dalla esposizione dei fatti di causa e dal

testo dell'ordinanza di rinvio che la norma denunciata ha già trovato

applicazione nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo

precedentemente instauratosi tra le parti dinanzi al tribunale di

Modena. Il giudice istruttore della causa, con propria ordinanza del

27 novembre 1969, a seguito di offerta di cauzione avanzata dalla

creditrice Manifattura d'Este, aveva già concesso l'esecuzione

provvisoria, ai sensi dell'art. 648 cpv. del codice di rito, del

decreto ingiuntivo 5 luglio 1969 del Presidente dello stesso tribunale

avverso il quale la debitrice SMEA aveva proposto opposizione.

Ora è di tutta evidenza che soltanto tale giudice, al quale la

norma in esame riserva poteri decisori e definitivi in ordine al

provvedimento di provvisoria esecuzione (ordinanza non impugnabile),

poteva promuovere il processo incidentale di legittimità

costituzionale di una disposizione ch'egli soltanto era tenuto ad

applicare. Di siffatto potere il giudice competente non si è avvalso

ed, anzi, nella parte motiva della sua ordinanza egli cita la

giurisprudenza di questa Corte in argomento.

La circostanza relativa alla intervenuta applicazione della norma

denunciata induce a disattendere le considerazioni svolte dal pretore

in ordine alla sua competenza a promuovere la questione di legittimità

costituzionale ed alla rilevanza della medesima nel processo di

esecuzione mobiliare successivamente dinanzi a lui instauratosi.

Vero è, per contro, che nel caso in esame è venuto meno il

presupposto richiesto per l'introduzione del giudizio di legittimità

costituzionale e manca conseguentemente il requisito di rilevanza della

proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata

dal pretore di Carpi, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari