Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, secondo

comma, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

14 maggio 1964 dal Giudice istruttore di Bologna nel procedimento

civile vertente tra la Società "Euribrid" e la Società "Matton Nord",

iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione delle Società "Matton Nord" ed "Euribrid";

udita nell'udienza pubblica del 20 aprile 1966 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Emilio Sivieri, per la Società "Matton Nord",

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto ingiuntivo in data 3 ottobre 1963, emesso dal

Presidente del Tribunale di Bologna su ricorso di pari data della

Società per azioni "Euribrid", veniva intimato alla Società in nome

collettivo "Matton Nord" di pagare la somma di lire 18.594.000.

Contro tale decreto la società ingiunta proponeva opposizione

negando il suo debito, ma la società creditrice, nel domandare il

rigetto dell'opposizione, chiedeva al giudice istruttore di concedere

l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648,

comma secondo, del Codice di procedura civile, dichiarandosi disposta a

versare la prevista cauzione.

La difesa della società ingiunta proponeva allora la questione di

legittimità costituzionale della citata norma rilevando che la

possibilità di accordare, dietro cauzione, l'esecuzione provvisoria

del decreto d'ingiunzione comporta una violazione del diritto di difesa

del convenuto ed è pertanto in contrasto col precetto contenuto

nell'art. 24 della Costituzione che tale diritto dichiara inviolabile.

Con ordinanza del 14 maggio 1964, il Giudice istruttore del

Tribunale di Bologna, dopo aver affermato di essere egli funzionalmente

competente a decidere sulla istanza di provvisoria esecuzione,

accoglieva la predetta eccezione di illegittimità, osservando che,

quando il creditore offra cauzione, il diritto di difesa del debitore

ed il principio del contraddittorio appaiono violati mentre d'altra

parte, la garanzia della cauzione può rivelarsi del tutto illusoria.

Ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata e rilevante la

questione di legittimità rimetteva gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo

1965.

Nel presente giudizio si sono costituiti sia la Società "Matton

Nord", ingiunta opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Renato

Alessi e dagli avvocati Ezio Piacentini e Adriano Pallottino, sia la

Società "Euribrid", ingiungente opposta, col patrocinio dell'avv.

Enzo Veronesi.

È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni depositate in cancelleria il 22 dicembre 1964 la

difesa della società debitrice ha preliminarmente osservato, in ordine

alla legittimazione del giudice istruttore a proporre una questione di

legittimità costituzionale, che nel caso di specie la competenza ad

emettere ordinanza di rimessione della questione alla Corte

costituzionale spetta al giudice istruttore vertendo il giudizio di

costituzionalità su una norma processuale la cui applicazione è dalla

legge rimessa a tale giudice e non al collegio di cui egli fa parte.

Nel merito la difesa rileva che l'art. 648, comma secondo, del

Codice di procedura civile, sancendo l'obbligo per il giudice di

concedere la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo se la

parte che la richiede offra cauzione, comporta la impossibilità per il

soggetto ingiunto di qualsiasi difesa per opporsi alla esecuzione.

Né può ritenersi che la cauzione rappresenti una adeguata

garanzia ed una efficace contropartita della mancanza della tutela del

debitore, in quanto, a parte il fatto che il risarcimento del danno non

equivale mai a una reintegrazione in forma specifica della sfera

giuridica lesa, il giudice non potrà mai preventivamente determinare

congruamente l'entità e la natura di tutti i danni che la provvisoria

esecuzione potrà arrecare: ed in ogni caso diversa è la funzione di

garanzia, cui assolve la cauzione, da quella del diritto del cittadino

alla difesa che l'art. 24 della Costituzione considera inviolabile.

Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che la Corte voglia

dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Nelle deduzioni depositate il 29 marzo 1965 la difesa della

società creditrice nega che la norma denunciata contrasti con

l'invocato precetto costituzionale, osservando che la cauzione per

spese, restituzioni e danni prestata dal creditore vale a ristabilire

un perfetto equilibrio tra le parti contendenti. Quanto poi alla

pretesa violazione del diritto di difesa sostiene che in sede di

applicazione dell'art. 648 del Codice di procedura civile il

contraddittorio resta integro: l'ammontare della cauzione è

determinato dal giudice nel libero contraddittorio degli interessati ed

in correlazione ad un procedimento speciale che presuppone acquisizioni

già avvenute e diritti sostanzialmente già accertati.

Il giudice istruttore conserva integro il suo potere di vagliare le

ragioni delle parti e può anche negare l'esecuzione provvisoria se la

difesa del debitore dimostri l'eventuale incongruità della cauzione.

Secondo la difesa della società creditrice, anche in relazione alla

strutturazione particolare del procedimento monitorio, la cui essenza

sta nella celerità e nella concentrazione processuale, può quindi

affermarsi che la potestà di assistenza sia tecnica che professionale

non viene meno, donde l'infondatezza della proposta questione.

Nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,

depositato in cancelleria il 18 marzo 1965, l'Avvocatura si sofferma

anzitutto a considerare il problema riguardante la legittimazione del

giudice istruttore a proporre questioni di legittimità costituzionale,

risolvendolo in senso affermativo sul rilievo che, nel caso in esame,

non può disconoscersi che spettano al giudice poteri decisori in

ordine alla istanza di provvisoria esecuzione.

Sul merito della questione l'Avvocatura rileva che l'eccezione di

illegittimità potrebbe essere superata, ove la norma impugnata venisse

correttamente interpretata, tenendo opportunamente conto della

incidenza che le norme costituzionali esercitano sulle altre norme

giuridiche.

E due sarebbero, ad avviso dell'Avvocatura, le interpretazioni

correttive dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura

civile.

Secondo la prima, si potrebbe sostenere che anche nella ipotesi di

esecuzione provvisoria concessa dietro cauzione, dovrebbe trovare

applicazione la norma contenuta nell'art. 649 del Codice di procedura

civile che consente al giudice istruttore, su istanza dell'opponente,

quando ricorrano gravi motivi, di sospendere l'esecuzione del decreto.

Questa prima interpretazione presta tuttavia il fianco alla

obiezione che non si vede come il giudice istruttore possa ritenersi,

per un verso, tenuto a concedere l'esecuzione e, per un altro verso

abbia il potere di sospendere l'esecuzione concessa.

Per la seconda interpretazione, ritenuta più attendibile

dall'Avvocatura, se il giudice istruttore non potesse sospendere per

gravi motivi l'esecuzione concessa ai sensi dell'art. 648, comma

secondo, dovrebbe, peraltro, per gli stessi motivi, poterla rifiutare.

L'art. 649 dovrebbe essere interpretato estensivamente nel senso che

quando ricorrano gravi motivi il giudice istruttore può rifiutarsi di

concedere l'esecuzione provvisoria chiesta a norma dell'art. 648,

secondo comma.

Questa seconda interpretazione determinerebbe il superamento della

questione di legittimità, per essere gli effetti del contraddittorio

tenuti in conveniente considerazione.

Si sofferma, infine, l'Avvocatura sul significato di altro punto

della norma impugnata: quello relativo alla idoneità della cauzione, e

fa all'uopo rilevare che dal provvedimento del giudice, il quale valuti

convenientemente tale idoneità, nessun pregiudizio può derivare al

debitore opponente.

Il giudice istruttore, infatti, gode di ampi poteri per quanto

riguarda la determinazione sia dell'ammontare che del modo nel quale la

cauzione deve essere prestata e tali poteri gli derivano dal combinato

disposto degli artt. 119 del Codice e 86 delle disposizioni di

attuazione, a norma dei quali può stabilire che la cauzione sia

prestata mediante uno degli schemi di garanzia reale (pegno, ipoteca),

mediante fideiussione di un terzo o con deposito di danaro o di titoli.

L'Avvocatura contesta perciò l'affermazione contenuta

nell'ordinanza di rinvio secondo la quale la cauzione potrebbe

rivelarsi del tutto illusoria ed osserva che, se ciò avviene,

significa o che il giudice è stato tratto in inganno circa la

congruità dell'offerta garanzia o che non ha osservato nel suo

effettivo contenuto la norma in questione la quale esige una cauzione

idonea a garantire le eventuali restituzioni, spese e danni.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia

dichiarare infondata la questione proposta. Considerato in diritto :

1. - Il presente giudizio trae origine da una ordinanza di rinvio

emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Bologna in un

procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo.

La questione sottoposta all'esame della Corte è se la norma

contenuta nell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile,

che fa obbligo al giudice istruttore di concedere l'esecuzione

provvisoria del decreto ingiuntivo qualora la parte che l'ha chiesta

offra cauzione, violi il principio del contraddittorio e il diritto di

difesa per il debitore ingiunto e sia conseguentemente illegittima per

contrasto con l'art. 24 della Costituzione che assicura

l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del

procedimento.

2. - La Corte osserva, in via preliminare, che esattamente il

giudice istruttore ha ritenuto di poter promuovere, con propria

ordinanza, il presente giudizio di legittimità costituzionale.

La norma processuale denunciata riserva al giudice istruttore

poteri decisori in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione

del decreto ingiuntivo, provvedimento che, per come dispone il primo

comma del citato articolo, assume la forma di ordinanza non

impugnabile.

Poiché trattasi di una norma che solo il giudice istruttore in

pendenza dell'opposizione è tenuto ad applicare per decidere in merito

ad un provvedimento che è di sua esclusiva competenza, non può

disconoscersi che nel caso considerato spetti a tale giudice, e non al

collegio al quale egli è addetto, valutare se sia non manifestamente

infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalità riguardante

detta norma e proporre, in conseguenza, a questa Corte la relativa

questione di legittimità costituzionale.

3. - Per la decisione del merito della questione non occorre

esaminare le interpretazioni correttive della norma impugnata

richiamate dall'Avvocatura per superare la questione di legittimità.

La Corte ritiene che non sussiste l'asserito contrasto tra l'art.

648, comma secondo, del Codice di procedura civile e l'art. 24 della

Costituzione.

L'esecuzione provvisoria, come risulta dallo stesso titolo della

norma denunciata, è concessa con ordinanza "in pendenza di

opposizione", in un momento cioè in cui essendosi, ad istanza del

debitore, instaurato un normale giudizio di cognizione, si è

costituito il contraddittorio e il debitore può esercitare il suo

diritto di difesa. E non v'ha dubbio che il giudice, nell'esaminare la

richiesta del creditore convenuto nel giudizio di opposizione, debba

tener conto delle eventuali deduzioni che la difesa del debitore

riterrà di sottoporgli e che non potranno non influire sul

provvedimento che il giudice è tenuto ad adottare. Infatti, poiché

la provvisoria esecuzione è subordinata ad una cauzione la cui misura

e il modo nel quale deve essere prestata restano affidati al prudente

apprezzamento del magistrato, è evidente che le ragioni difensive del

debitore non mancheranno di esercitare a tal fine la loro efficacia.

Anche in ragione della gravità dei motivi rappresentati, il giudice

determinerà la cauzione in modo che essa risulti giusta ed adeguata

sì da richiamare, da un canto, il creditore ad un meditato

apprezzamento del proprio diritto e da rappresentare, d'altro canto,

per il debitore una seria garanzia non solo per le spese e le

restituzioni ma anche per i danni che gli potranno derivare

dall'esecuzione del decreto impugnato.

La disposizione denunciata consente al creditore, al quale non sia

stato concesso dal giudice dell'ingiunzione, di ottenere, nel rispetto

del contraddittorio e garantendo il debitore con congrua cauzione,

l'esecuzione provvisoria di un decreto emesso attraverso la preventiva

valutazione degli elementi formali previsti dalla legge, salva

naturalmente restando ogni ulteriore discussione in ordine alla

fondatezza della pretesa del creditore.

Si può, quindi, affermare che la difesa della parte debitrice sia

formalmente e sostanzialmente assicurata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari