Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 134/2001

    Questione inammissibile
    15 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via subordinata" del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso 'inaudita altera partè, di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude - dopo l'iscrizione - <<ogni intervento interinale sulla sua efficacia>>, facendo permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione. L'ordinanza di rimessione infatti non denuncia - come avrebbe dovuto - l'art. 2884 cod. civ. secondo cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo. M.R.

    Art. 649 c.p.c. · Art. 642 c.p.c. · Art. 655 c.p.c. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 546/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630, 623 del codice di procedura civile e 373, 630, 623 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna e dal tribunale di Bologna, con le ordinanze…

    Art. 649 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 247/1996

    Questione infondata
    12 luglio 1996

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 655 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non consentono di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria dell'ipoteca giudiziale". In ordine alla prospettata questione, finalizzata ad ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli effetti del decreto ingiuntivo (non essendo logicamente concepibile una cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va infatti rilevato che la Corte ha già escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio. È stato altresì affermata la coerenza con il bilanciamento degli interessi in tale giudizio dedotti, della sospensione della esecutività del titolo - intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo - e esclusa, viceversa, la prospettata illegittimità costituzionale della non revocabilità 'ex tunc' della stessa, fondando tale conclusione sull'esigenza che non resti vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione degli atti in ipotesi già compiuti" - quale "l'iscrizione d'ipoteca" - si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito del processo, senza pregiudizio per la possibilità di realizzazione di un credito già ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall'art 642 cod. proc. civ.. - S. nn. 65/1996 e 200/1996. red.: A.M. Marini

    Art. 655 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 642 c.p.c.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art655 · fonte del testo

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