Art. 624 c.p.c. — Sospensione per opposizione all'esecuzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

[2]Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione di terzo all’esecuzione

Ricorso ex art. 619 c.p.c. del terzo che ha la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati, mobili, presso terzi o immobili: il diritto e la sua opponibilità ai creditori, i limiti della prova testimoniale, la sospensione e, per i mobili, l’opposizione tardiva sulla somma ricavata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 624 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16886/2026

    29 maggio 2026

    In tema di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adotta i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., è ammissibile il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., mentre non può proporsi opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c.

    Art. 624 c.p.c. · Art. 669-terdecies c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 618 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 180 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14206/2026

    14 maggio 2026

    L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

    Art. 624 c.p.c. · Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 486 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 153 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4501/2026

    27 febbraio 2026

    Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.

    Art. 624 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 618 c.p.c. · Art. 669-terdecies c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 89 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 573/2026

    10 gennaio 2026

    L'art. 624, comma 3, c.p.c., che prevede l'estinzione del processo esecutivo sospeso in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, è applicabile anche all'esecuzione in forma specifica, non ostandovi ragioni di diversificazione di tale esito in base alla tipologia di processo esecutivo.

    Art. 624 c.p.c. · Art. 605 c.p.c. · Art. 612 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 69 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 81/1996

    Questione inammissibile
    19 marzo 1996

    È inammissibile, così come prospettata dal giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod. proc. civ. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata - in quanto, posto che per eliminare il 'vulnus' denunciato sussistono soluzioni molteplici ed alternative, la stessa esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalità riservata in via esclusiva al legislatore. - V., pure, S. n. 234/1992 nonché S. n. 587/1990. red.: G. Leo

    Art. 615 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 624 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 285/1995

    Illegittimità dichiarata
    29 giugno 1995

    Nel sancire l'impignorabilità dei fondi di pertinenza delle USL vincolati al pagamento degli stipendi e competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e all'erogazione dei servizi sanitari individuati dal d.m. 15 ottobre 1993, l'impugnato art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. in legge 18 marzo 1993, n. 67), come interpretato, nel senso letterale, dall'autorità rimettente, conferisce - in deroga ai principi generali in tema di pignoramento delle somme di pertinenza di enti pubblici - ai bilanci e agli atti amministrativi interni delle unità sanitarie, che programmano l'allocazione delle risorse finanziarie, efficacia esterna, di guisa che l'eccezione di impignorabilità è opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive, senza una precisa determinazione delle somme occorrenti, e della loro effettiva destinazione ai fini suddetti, in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo. Perciò, nei limiti del 'petitum' formulato dal giudice 'a quò nel contestare, in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, il regime privilegiato per le unità sanitarie locali in tal modo introdotto nell'ordinamento, deve farsi luogo ad una dichiarazione di incostituzionalità che integri la norma censurata in termini corrispondenti alla disciplina - che meglio tutela i diritti dei creditori - stabilita con il coevo decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68) in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali: disciplina che, essendo la posizione giuridica di tali enti praticamente analoga a quella delle USL, bene è stata assunta a 'tertium comparationis'. Ne consegue che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la non sottoponibilità a pignoramento delle somme destinate ai fini su indicati sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera, da parte dell'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, che quantifichi trimestralmente il fabbisogno dell'ente per i pagamenti e i servizi suddetti, e dell'emissione dei mandati di pagamento esclusivamente in ragione dell'ordine cronologico delle fatture, come specificato nell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 1993. Restando assorbita, oltre alla censura avanzata - in riferimento all'art. 24 Cost. - nei confronti dello stesso art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9, la ulteriore questione - che non ha autonoma rilevanza - sollevata nei confronti del combinato disposto di tale articolo e degli artt. 615 e 624 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 97 Cost.. red.: S.P.

    Art. 615 c.p.c. · Art. 624 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 80/1983

    Questione infondata
    29 marzo 1983

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la prevista diversa disciplina appare giustificata dalla diversità delle situazioni considerate concernenti l'una l'imposta complementare del maggior valore accertato e l'altra l'imposta complementare di altro genere. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 62 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 623, 624 c.p.c. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. perché già decise dalla sentenza n. 63/1982.

    Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art624 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari