Nel sancire l'impignorabilità dei fondi di pertinenza delle USL vincolati al pagamento degli stipendi e competenze spettanti al personale dipendente o convenzionato e all'erogazione dei servizi sanitari individuati dal d.m. 15 ottobre 1993, l'impugnato art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. in legge 18 marzo 1993, n. 67), come interpretato, nel senso letterale, dall'autorità rimettente, conferisce - in deroga ai principi generali in tema di pignoramento delle somme di pertinenza di enti pubblici - ai bilanci e agli atti amministrativi interni delle unità sanitarie, che programmano l'allocazione delle risorse finanziarie, efficacia esterna, di guisa che l'eccezione di impignorabilità è opponibile ai terzi creditori procedenti sulla semplice base di previsioni presuntive, senza una precisa determinazione delle somme occorrenti, e della loro effettiva destinazione ai fini suddetti, in data anteriore all'atto introduttivo del processo esecutivo. Perciò, nei limiti del 'petitum' formulato dal giudice 'a quò nel contestare, in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, il regime privilegiato per le unità sanitarie locali in tal modo introdotto nell'ordinamento, deve farsi luogo ad una dichiarazione di incostituzionalità che integri la norma censurata in termini corrispondenti alla disciplina - che meglio tutela i diritti dei creditori - stabilita con il coevo decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68) in tema di esecuzione forzata a danno degli enti locali: disciplina che, essendo la posizione giuridica di tali enti praticamente analoga a quella delle USL, bene è stata assunta a 'tertium comparationis'. Ne consegue che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993 deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la non sottoponibilità a pignoramento delle somme destinate ai fini su indicati sia subordinata alla duplice condizione dell'adozione di una delibera, da parte dell'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, che quantifichi trimestralmente il fabbisogno dell'ente per i pagamenti e i servizi suddetti, e dell'emissione dei mandati di pagamento esclusivamente in ragione dell'ordine cronologico delle fatture, come specificato nell'art. 11 del decreto-legge n. 8 del 1993. Restando assorbita, oltre alla censura avanzata - in riferimento all'art. 24 Cost. - nei confronti dello stesso art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9, la ulteriore questione - che non ha autonoma rilevanza - sollevata nei confronti del combinato disposto di tale articolo e degli artt. 615 e 624 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 97 Cost.. red.: S.P.
Art. 615 c.p.c. · Art. 624 c.p.c.