Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1962 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 624 del

Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio

1961 dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Rovigo nel

procedimento di esecuzione immobiliare ad istanza di Sartorelli Regina

e del curatore del fallimento Bulgarelli - Pitteo Giovanni contro

Sartini Ines, vedova Bulgarelli - Pitteo, iscritta al n. 76 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1962 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso urgente dell'11 gennaio 1961, la signora Ines

Sartini, vedova Bulgarelli - Pitteo, contro la quale era in corso un

procedimento di esecuzione immobiliare sul diritto di usufrutto ad essa

spettante sui beni di proprietà del figliuolo Giovanni Bulgarelli -

Pitteo fallito - premesso che era stato reperito il testamento olografo

del signor Alfredo Bulgarelli - Pitteo, in virtù del quale essa

ricorrente diventava proprietaria dei beni oggetto della vendita

all'asta fissata per il medesimo giorno 11 gennaio 1961, chiese la

sospensione della esecuzione perché si procedesse in suo favore a una

revisione delle quote nei confronti del fallimento, che era stato

autorizzato il 5 maggio 1960 a vendere insieme con l'usufrutto i

diritti tutti spettantigli sui beni Bulgarelli - Pitteo.

il giudice dell'esecuzione accolse la richiesta, sospese il

giudizio, imponendo una cauzione di lire 500.000 e rimise le parti

innanzi a sé per la istruzione della causa di opposizione. Senonché

, non essendo stata versata la cauzione nei termini, all'udienza del 1

febbraio 1961, il giudice dispose la revoca della sospensione. La

signora Sartini, il medesimo giorno, sollevò la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc. civ. nella

parte in cui prevede la facoltà del giudice di imporre una cauzione.

Il giudice dell'esecuzione non considerò manifestamente infondata

la proposta questione, ritenendo che l'imposizione di una cauzione per

la sospensione del processo esecutivo realizzi una situazione "affatto

analoga" a quella regolata dall'art. 98 del Cod. proc. civ., la cui

illegittimità è stata dichiarata con sentenza 23 novembre 1960, n.

67, di questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione. E, infatti, l'istituto della cauzione per le spese

dovrebbe essere inquadrato nella categoria delle cauzioni giudiziarie

per le caratteristiche, che esso possiede in comune con queste, del

generico pericolo in mora e della strumentalità, una strumentalità

non attuale ma ipotetica, diretta ad assicurare l'efficacia di un

provvedimento principale, nel caso codesto provvedimento abbia un

determinato contenuto. Vero è, prosegue l'ordinanza, che la Corte

distinse in quella sentenza dalla cauzione altri istituti processuali

che prevedono l'adempimento di oneri anche di natura patrimoniale,

quale presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale,

ma la distinzione sarebbe stata fondata dalla Corte o sul fatto che

quegli istituti sono posti in funzione di particolari interessi

pubblici o sul fatto che presuppongono - un provvedimento

giurisdizionale o amministrativo, titolo sufficiente per l'imposizione

di una cauzione, anche se suscettibile di impugnazione o di riforma; o

perché l'imposizione dell'onere deriva da categorie e presupposti

oggettivi, e non da condizioni soggettive, personali o sociali, che

l'art. 3 della Costituzione esclude possano giustificare una disparità

di trattamento.

Nel caso di specie, ad avviso del giudice di Rovigo, nessuno di

codesti motivi potrebbe essere invocato. Sarebbe evidente, viceversa,

che la signora Sartini intende tutelare un proprio diritto senza che

esista alcun provvedimento dell'autorità che possa far ritenere vano

l'esercizio del diritto stesso, del quale, invece, costituirebbe

ostacolo, di natura soggettiva e personale, l'imposizione della

cauzione.

Il giudice ha ritenuto la questione rilevante per la definizione

del giudizio ed ha, in conseguenza, con ordinanza 2 maggio 1961,

sospeso il provvedimento e trasmesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata ed è

stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte

costituzionale, sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 17 giugno 1961.

Davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura

generale dello Stato. Non vi è stata costituzione di parte privata.

2. - Nelle deduzioni depositate in cancelleria l'8 giugno 1961,

l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che, tra la cauzione

prevista dall'art. 624 del Cod. proc. civ. e la cosiddetta cautio pro

expensis, le differenze prevarrebbero sulle analogie. La Corte

costituzionale avrebbe fondato la sua decisione principalmente sulla

considerazione che l'imposizione della cauzione e la conseguente

estinzione del processo nel caso che la cauzione non fosse prestata,

avrebbe potuto provocare conseguenze di eccezionale gravità rispetto

all'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione dichiara

inviolabili. Viceversa, la cauzione prevista dall'art. 624 del Cod.

proc. civ. non avrebbe alcuna influenza sull'esercizio del diritto che

l'opponente vuol far valere, stante che la mancata prestazione della

cauzione esaurirebbe i suoi effetti nell'ambito del provvedimento di

sospensione "che è un mero incidente del processo esecutivo".

L'istituto troverebbe la sua giustificazione nella sua stessa natura

giuridica che è di una cautela imposta quale condizione per ottenere

la sospensione, che è essa stessa un provvedimento di carattere

cautelare. Aggiunge poi l'Avvocatura dello Stato, per sottolineare e

chiarire la differenza tra i due istituti, che l'onere processuale

previsto dall'art. 624 è imposto per ottenere la sospensione di un

procedimento in atto che trova la sua base in un titolo esecutivo e

addirittura, come nel caso di specie, quando già il giudice

dell'esecuzione ha emesso un provvedimento che dispone la vendita.

Nessuna violazione ci sarebbe, dunque, dei principi contenuti

nell'art. 24 della Costituzione, ma la questione sarebbe del pari

infondata in relazione al Principio di eguaglianza sancito dall'art. 3

della Carta costituzionale. La norma contenuta nell'art. 624 del Cod.

proc. civ. non condiziona la sospensione del processo, in via generale

e preventiva, con riferimento alle condizioni patrimoniali di colui che

promuove l'istanza: l'eventuale disparità in cui potrà trovarsi in

concreto il povero rispetto al ricco sarebbe una semplice conseguenza

di fatto, che non ha alcuna rilevanza per la legittimità

costituzionale della norma. L'Avvocatura conclude ricordando che gli

oneri processuali sarebbero stabiliti dalla legge a necessaria tutela

dell'interesse della controparte, in applicazione di un generalissimo

principio, secondo il quale la libertà di ciascuno deve trovare un suo

limite inderogabile nell'altrui sfera di libertà.

3. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato in data 7 marzo

scorso una breve memoria, nella quale riassume gli argomenti esposti

nell'atto di intervento, insistendo perché la proposta questione di

costituzionalità sia dichiarata non fondata. Le stesse conclusioni ha

ribadito all'udienza del 21 marzo 1962. Considerato in diritto :

1. - Occorre in primo luogo tener fermo che la questione di

legittimità sottoposta all'esame della Corte non sorge già da un

generico contrasto della norma impugnata con l'art. 24 della

Costituzione, considerato nel suo insieme come posto a garanzia

dell'inviolabile diritto alla difesa, preso anch'esso con

significazione indeterminata e generica, ma specificamente col primo

comma di questo stesso articolo, secondo il quale "tutti possono agire

in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

Posta in questi termini, che coincidono sostanzialmente con quelli

enunziati dall'ordinanza, la questione non è fondata.

Tutto il ragionamento col quale il giudice dell'esecuzione del

Tribunale di Rovigo ha motivato il suo giudizio di non manifesta

infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 624 del

Cod. proc. civ. poggia sul presupposto che tanto la cauzione dell'art.

98 del Cod. proc. civ. (la cosiddetta cautio pro expensis), quanto

quella prevista dall'art. 624 del medesimo Codice rientrano nella

categoria delle cauzioni giudiziarie e più generalmente dei

provvedimenti cautelari, contrassegnata da particolari connotati, quali

sono stati delineati da un'autorevole dottrina alla quale, nella forma

ricevuta di recente, l'ordinanza si rifà puntualmente. La conseguenza

sarebbe questa: che l'illegittimità della cautio pro expensis

dichiarata dalla sentenza di questa Corte 23 novembre 1960, n. 67,

dovrebbe comportare necessariamente l'illegittimità delle altre

figure ricomprese sotto quella categoria e segnatamente della cauzione

che il giudice dell'esecuzione può imporre a colui - debitore o terzo

- che si oppone all'esecuzione già iniziata e ne chiede la

sospensione.

Ritiene la Corte che, a prescindere dal giudizio sulla validità

di quella categoria, che non è necessario appurare in questa sede,

ciascuna cauzione giudiziaria, sorgendo in una fase e in un momento

determinato del processo, svolgendo in questo una funzione determinata,

producendo determinati effetti, deve essere esaminata, ai fini del

giudizio della sua legittimità costituzionale, nella sua individuale

concretezza: il fatto che sia stata ricondotta, ai fini di una

sistemazione dottrinale, sotto un'unica categoria, insieme con

un'altra, della quale la Corte ha dichiarato la illegittimità , non

comporta che anche di essa si debba pronunciare lo stesso giudizio.

Ora, come ha sottolineato la difesa del Presidente del Consiglio,

le differenze che intercorrono tra la cautio pro expensis e questa del

primo comma, ultima parte, dell'art. 624, sono sostanziali ai fini

dell'esame della conformità col precetto contenuto nell'art. 24 della

Costituzione. Si tratta, infatti, di una cauzione collegata con la

esecuzione e in un momento in cui questa è già iniziata; di una

cauzione che presenta un accentuato carattere pubblicistico, diretta

com'è a tutelare l'efficacia della funzione giurisdizionale o, com'è

stato detto, l'imperium iudicis; e soprattutto di una cauzione che,

qualora non sia prestata dall'opponente, non ha come sua conseguenza

l'estinzione del processo, ma soltanto quella di far cessare la

sospensione dell'esecuzione, di togliere, cioè , efficacia, mediante

la revoca, a un altro provvedimento cautelare, quello della sospensione

col quale la cauzione imposta all'opponente si pone nello strettissimo

rapporto di una cautela di fronte a un'altra cautela o, come si dice,

di controcautela. Il giudizio di opposizione che, secondo la prevalente

dottrina, è da qualificare come un giudizio di cognizione ordinaria,

autonomo formalmente rispetto alla procedura esecutiva in corso,

continua comunque il suo iter, mentre all'opponente resta in ultima

istanza il rimedio della sospensione necessaria ope iudicis, totale o

parziale, prevista dall'art. 512 del Cod. proc. civile.

Da tutto ciò è agevole dedurre che in questo caso non si può

affermare, come inclina a ritenere l'ordinanza di rimessione, che non

sia dato al cittadino di far valere in giudizio il proprio diritto.

Vero è che l'ordinanza si dà carico del fatto che la Corte nella

citata sentenza n. 67 del 1960 enunciò alcuni criteri (tutela di

interessi pubblici; esistenza di un provvedimento giurisdizionale;

riferimento a categorie o presupposti oggettivi), che a suo avviso

potevano indurre una differenza, ai fini della legittimità

costituzionale, tra la cautio pro expensis e altre misure che impongono

oneri all'una o all'altra parte di un giudizio per la valida

costituzione del rapporto processuale. Ma erroneamente ritiene che quei

criteri non possano essere invocati per la cauzione dell'art. 624 del

Cod. proc. civile: essendo vero proprio l'opposto, come risulta da

quanto si è finora esposto.

2. - L'esame della conformità della norma impugnata con l'art. 3

della Costituzione potrebbe apparire superfluo, dopo la dimostrazione

che si è data dell'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc. civ. in relazione all'art.

24, primo comma, della Costituzione. È evidente, infatti, che in tanto

può sorgere un contrasto della norma impugnata col precetto

costituzionale dell'art. 3, in quanto sia stato previamente accertato

che quella norma affievolisca o annulli affatto il diritto del

cittadino di far valere in giudizio le proprie pretese; una volta,

viceversa, che non sorgano dubbi sull'esercizio di questo diritto (sia

pure nei modi che la legge prescrive), non sorge il problema se

l'affievolimento o il diniego di quel diritto stesso siano conseguenza

della considerazione di condizioni personali o sociali che l'art. 3

vieta al legislatore di porre a fondamento di trattamenti

differenziati.

Tuttavia, poiché l'ordinanza e soprattutto la difesa della

Presidenza del Consiglio hanno tenute distinte le due questioni, non

rilevando il nesso che in questo caso tra esse necessariamente

intercorre, occorrerà precisare che nemmeno il principio di

eguaglianza è violato dalla controcautela regolata dall'art. 624 del

Cod. proc. civile. A differenza, infatti, dell'art. 98 del Cod. proc.

civ., la norma dell'art. 624 ora impugnata non prevede che la cauzione

possa essere imposta "quando vi è fondato timore che l'eventuale

condanna possa restare ineseguita", ma, viceversa, l'imposizione della

controcautela dovrà fondarsi sui gravi motivi dei quali il medesimo

art. 624 fa parola e che attengono alla situazione obiettiva del

processo e alla valutazione delle ragioni delle parti. Si vuol dire,

cioè , che non vengono punto in considerazione come previsione

generale ed astratta, giustificatrice della potestà concessa al

giudice, le condizioni personali di colui al quale la cauzione viene

imposta. Se codeste condizioni possono spiegare efficacia in questo o

in quel caso, si tratterà di un'efficacia non riconducibile alla

norma, ma alla particolare situazione di fatto alla quale essa si

applica: la qual cosa avviene, del resto, tutte le volte che si debba

realizzare in concreto la norma astratta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 2 maggio

1961 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rovigo, sulla

legittimità costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc. civile, in

riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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