All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: "degli articoli 615, secondo comma, e 619" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 615 e 619";
  • b)dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti: "Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonche' disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorita' dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non e' invocabile in un diverso processo. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis";
  • c)all'articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione puo' essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita' commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non puo' piu' essere proposta dopo la dichiarazione del terzo".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art18 · fonte del testo

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