Art. 625 c.p.c. — Procedimento
[1]Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
[2]Nei casi urgenti, il giudice puo' disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
