Codice di procedura civile

Art. 623 c.p.c. — Limiti della sospensione

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e' impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non puo' essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 105/2004

    Questione inammissibile
    1 aprile 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell’applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quò.

    Art. 283 c.p.c. · Art. 373 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 630 c.p.c.

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  • Ordinanza n. 546/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza - trattandosi di questione già dichiarata più volte non fondata, in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli già esaminati - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 del codice procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Peraltro, il riferimento al solo art. 24, non correlato all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe non pertinente, giacché la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale ex tunc del pignoramento, non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia. - V. le precedenti sentenze nn. 65 e 200/1996 e le ordinanze nn. 247/1996 e 151/1998. A.M.M.

    Art. 649 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 81/1996

    Questione inammissibile
    19 marzo 1996

    È inammissibile, così come prospettata dal giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod. proc. civ. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata - in quanto, posto che per eliminare il 'vulnus' denunciato sussistono soluzioni molteplici ed alternative, la stessa esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalità riservata in via esclusiva al legislatore. - V., pure, S. n. 234/1992 nonché S. n. 587/1990. red.: G. Leo

    Art. 615 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 624 c.p.c. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art623 · fonte del testo

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