Deve ritenersi perplessa ed ambigua e perciò non tale da consentire la verifica della rilevanza, la prospettazione, da parte del giudice istruttore di una causa di opposizione a precetto proposta innanzi al tribunale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non prevede, in tale giudizio, la sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio della stessa, quando - come nella specie - non sia dato comprendere se l'attribuzione del potere di sospendere l'esecuzione, che secondo il giudice rimettente ricondurrebbe la norma censurata a conformità ai parametri costituzionali, debba riferirsi allo stesso giudice istruttore o al collegio, nel quale ultimo caso il giudice istruttore non sarebbe legittimato a promuovere l'incidente. Non si può infatti far ricorso ad un canone generale - non rinvenibile nel vigente ordinamento processuale (cfr. gli artt. 351, 649, 373, secondo comma, 401, 407, e 830, secondo comma, cod.proc.civ.) - che attribuisca sempre e comunque al giudice istruttore tale potere di sospensione. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 623 cod. proc. civ., 'in parte qua').
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 623 c.p.c.