Art. 446 c.p.c. — Istituti di patronato e di assistenza sociale

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 74 parole tolte, 32 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Quando il giudice rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra fra quelli previsti nell'articolo 429, perche' relativa a diverso rapporto, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario.

tolto: Nel decidere la causa il giudice non puo' tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarieaggiunto: Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art446 · fonte del testo

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