Art. 7 — Modifiche al codice di procedura civile
All'articolo 445-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole ((:)) «codice di procedura civile», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- b)il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di ((quest'ultimo determina)) la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio e' comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.». Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), non e' stato ancora conferito l'incarico al consulente tecnico di ufficio.
Testo vigente dal 8 ottobre 2025
