Art. 3 — Persona con disabilità avente diritto ai sostegni

31 32 E' persona con disabilita' chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. 31 32 La persona con disabilita' ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo' essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato. 31 32 Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e determina priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 31 32 La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62

31

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

32

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Testo vigente dal 25 febbraio 2025

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6204/2026

    17 marzo 2026

    In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., le contestazioni, anche parziali, alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del tribunale con la quale, in esito al giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il decreto di omologa parziale, riguardante uno solo dei requisiti sanitari per i quali il ricorso per a.t.p. era stato promosso, era stato ritenuto idoneo a precludere qualsiasi statuizione riguardante la sussistenza del medesimo requisito).

    Art. 3 · Art. 442 c.p.c. · Art. 445-bis c.p.c. · Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 297 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 449/2025

    9 gennaio 2025

    B), TUIR - Presupposti - Limiti. In tema di imposte sul reddito, le spese deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), t.u.i.r., sostenute dal contribuente per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104 del 1992, sono quelle specificamente dirette all'assistenza del beneficiario, a prescindere dalla natura specialistica della stessa o dalla particolare qualificazione professionale del soggetto che la presta.

    Art. 3 · Art. 10 t.u.i.r.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 118 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2024 al 25 febbraio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari