Posto che per i crediti previdenziali di qualsiasi entità, compresi quelli relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da 'mora debendì, estendendo in via analogica la disciplina dei crediti di lavoro (art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.) (ved. massima A), a maggior ragione, per il principio di razionalità e di "meritevolezza" la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. in quanto queste hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo per vivere, mentre il secondo comma dello stesso art. garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Pertanto, riguardo ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, per i quali (come nei casi di specie) la fattispecie della responsabilità del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991 (per le fattispecie venute in essere successivamente trovando applicazione la nuova normativa dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice, in caso di inadempimento, pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. - V., per l'estensione della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. ai crediti previdenziali, la sent. n. 156/1991, e per le finalità della garanzia assistenziale la sent. n. 31/1986.
Art. 442 c.p.c.