Art. 442 c.p.c. — Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

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[1]Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

[2]Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1973 al 18 aprile 1991

LavoroVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo previdenziale

Ricorso ex art. 445-bis c.p.c. al tribunale in funzione di giudice del lavoro per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie in materia di invalidità civile, handicap e prestazioni della l. 222/1984: domanda amministrativa e procedibilità, infermità e documentazione sanitaria, quesiti per il consulente, dichiarazione dell’art. 152 disp. att. e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 442 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 196/1993

    Ha colpito questo articolo
    27 aprile 1993

    Posto che per i crediti previdenziali di qualsiasi entità, compresi quelli relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da 'mora debendì, estendendo in via analogica la disciplina dei crediti di lavoro (art. 429, terzo comma, cod.proc.civ.) (ved. massima A), a maggior ragione, per il principio di razionalità e di "meritevolezza" la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 Cost. in quanto queste hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi il minimo per vivere, mentre il secondo comma dello stesso art. garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Pertanto, riguardo ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, per i quali (come nei casi di specie) la fattispecie della responsabilità del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991 (per le fattispecie venute in essere successivamente trovando applicazione la nuova normativa dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod.proc.civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice, in caso di inadempimento, pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. - V., per l'estensione della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. ai crediti previdenziali, la sent. n. 156/1991, e per le finalità della garanzia assistenziale la sent. n. 31/1986.

    Art. 442 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 156/1991

    Ha colpito questo articolo
    12 aprile 1991

    Quando - come nel caso di specie appare chiaramente dalla motivazione della ordinanza di rimessione - nel sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, in relazione all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., si miri ad ottenere che, riguardo ai crediti previdenziali, in caso di ritardato pagamento, la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una regola speciale di rivalutazione automatica operante indipendentemente dalla prova del danno, perde rilevanza la classificazione del creditore tra i "modesti consumatori". Di conseguenza il richiamo, nel dispositivo della suddetta ordinanza, alla categoria del modesto consumatore non va inteso come limite del "petitum", ma soltanto come una coloritura riferita all'ipotesi sociologicamente più importante, e va quindi respinta la eccezione di inammissibilità opposta in base all'assunto che il creditore che ha promosso il giudizio a quo, chiedendo rivalutazione e interessi su una rendita per infortunio, non sarebbe classificabile come "modesto consumatore".

    Art. 442 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 175/1994

    Questione inammissibile
    5 maggio 1994

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 196/1993. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 442 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Se ne mostrano 12 su 13, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 73 parole tolte, 77 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Quando e' necessario un accertamento tecnico rilevante per l'applicazione, determinazione o variazione delle tariffe di cottimo, il giudice puo' demandarlo al capo dell'ispettorato corporativo competente per territorio, il quale provvede direttamente o a mezzo di suo delegato. Le parti possono assistere a tale accertamento anche a mezzo di un loro consulente.

tolto: Sui fatti che hanno formato oggetto dell'accertamento non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifestoaggiunto: Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

aggiunto: Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art442 · fonte del testo

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