Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Franco Bile

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio

decreto 30 ottobre 1933, n. 1661 (Approvazione del testo unico delle

leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in

giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato)

e dell'art. 444 del codice di procedura civile, promossi con

ordinanze emesse il 20 maggio 2000 dal Tribunale di Castrovillari e

il 16 marzo 2000 dal Tribunale di Chieti, iscritte ai numeri 475 e

534 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica numeri 38 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale per la

previdenza sociale (I.N.P.S.) nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato

dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 20 maggio 2000, il

Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, ha

sollevato d'ufficio, in riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo

unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e

difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura

dello Stato), nella parte in cui (dopo l'istituzione del giudice

unico e la soppressione del pretore, ai sensi del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, "Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado") non consentirebbe più che le controversie di

primo grado in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in

cui sia parte un'amministrazione dello Stato, vengano sottratte alla

regola del foro erariale;

che l'ordinanza è stata pronunziata nel corso di un giudizio

proposto da un'invalida civile nei confronti del Ministero del Tesoro

e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per ottenere

l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui

alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento

agli invalidi civili totalmente inabili), e la condanna dell'I.N.P.S.

al pagamento delle corrispondenti prestazioni;

che, secondo il rimettente, dovendo trovare applicazione la

regola generale di cui all'art. 6 del citato regio decreto,

sussisterebbe l'incompetenza territoriale del giudice adito -

eccepita dal Ministero del tesoro - e la competenza del Tribunale di

Catanzaro, onde la rilevanza della questione;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente

osserva che il diritto alle prestazioni garantite dall'art. 38 Cost.

esige che, quando esse non vengano riconosciute e si debba agire in

giudizio, l'esercizio del diritto di azione ex art. 24 Cost. non può

essere ostacolato o limitato se non a tutela di ulteriori e distinti

interessi meritevoli di analoga o superiore protezione, e che la

ratio del foro erariale, ossia l'esigenza di favorire l'esercizio

della difesa della pubblica amministrazione concentrando le

controversie in cui essa è parte presso i fori ove ha sede

l'Avvocatura generale dello Stato, non potrebbe prevalere sulle

esigenze di tutela del diritto alle prestazioni previdenziali ed

assistenziali;

che sarebbe poi leso l'art. 3 Cost., per la violazione del

principio di ragionevolezza e per la disparità rispetto al

trattamento riservato "al soggetto invalido potenziale fruitore di

prestazioni previdenziali" ai sensi della legge 12 giugno 1984,

n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile),

per il quale - attesa la legittimazione passiva del solo I.N.P.S. -

il foro erariale non potrebbe mai operare;

che con ordinanza pronunciata il 16 marzo 2000, il Tribunale

di Chieti, in funzione dei giudice del lavoro, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444 cod. proc. civ., nella parte in cui,

disciplinando la competenza territoriale per le controversie in

materia di previdenza e assistenza obbligatorie, non prevede che ad

esse, ove sia parte un'amministrazione dello Stato, non si applichino

le disposizioni sul foro erariale poste dall'art. 6 del r.d. n. 1611

del 1933;

che l'ordinanza è stata pronunziata nel corso di un giudizio

instaurato dalla vedova (ed erede) di un invalido civile contro il

Ministero del Tesoro e l'I.N.P.S., per ottenere il riconoscimento, ai

sensi dell'art. 3 del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento

recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di

riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei

benefici economici), che in vita l'invalido aveva avuto bisogno di

assistenza continua a norma dell'art. 1 della legge 21 novembre 1988,

n. 508 (Norme in materia di assistenza economica agli invalidi

civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), e la condanna

dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei maturati dell'indennità di

accompagnamento; che il rimettente - premesso che, a seguito

dell'istituzione del giudice unico e della soppressione dell'ufficio

pretorile, la competenza sulle controversie di cui all'art. 409 cod.

proc. civ. appartiene in primo grado al tribunale in funzione di

giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ. come

modificato dall'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 51 del 1998, e quella

sulle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria indicate

dall'art. 442 cod. proc. civ., appartiene in primo grado al tribunale

in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede il

ricorrente - rileva che una deroga al foro erariale si desume

soltanto dall'art. 413 cod. proc. civ., mentre per le controversie ex

art. 442 la deroga, già stabilita dall'art. 7 del r.d. n. 1611 del

1933 per i giudizi innanzi ai pretori e conciliatori, non sarebbe

più applicabile;

che peraltro l'assoggettamento di tali controversie alla

regola del foro erariale determinerebbe una disparità di trattamento

lesiva dell'art. 3 Cost. in danno del diritto del cittadino avente

titolo all'assistenza obbligatoria o ad una prestazione

previdenziale, rispetto al trattamento predisposto per le

controversie di lavoro;

che sarebbe leso, inoltre, l'art. 24 Cost. "in quanto il

previsto spostamento di competenza territoriale, con i disagi ed

il maggior costo che l'accentramento comporta" sarebbe "tale da

incidere negativamente sul diritto ... di agire in giudizio", nonché

l'art. 38 Cost. "in quanto risulta palesemente più gravosa la tutela

dei cittadini inabili";

che la questione sarebbe rilevante, in quanto il giudizio

attiene a prestazioni assistenziali ed in esso è convenuta una

pubblica amministrazione;

che in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei

ministri è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,

depositando memoria in cui sostiene l'inammissibilità e

l'infondatezza della questione;

che anche l'I.N.P.S. si è costituito nei due giudizi,

depositando memoria in cui rileva che la competenza territoriale in

materia di lavoro e previdenza è funzionale e perciò non derogabile

dalle norme eccezionali sul foro erariale, e che le ordinanze di

rimessione sono basate su presupposto interpretativo erroneo,

giacché l'art. 7 faceva salve le normali regole di competenza per i

giudizi dinanzi ai pretori, considerando non la denominazione del

giudice, ma le materie da esso trattate, onde la sostituzione del

tribunale al pretore lascia immodificata la deroga al foro erariale.

Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze di

rimessione, pur diretti contro norme diverse, possono essere riuniti,

in quanto le questioni proposte concernono il medesimo oggetto;

che le ordinanze muovono entrambe dal presupposto

interpretativo secondo cui il foro erariale sarebbe divenuto

applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza

obbligatoria, nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato,

in quanto la soppressione dell'ufficio pretorile, disposta dal

decreto legislativo n. 51 del 1998, avrebbe reso inapplicabile la

previsione dell'art. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933, che in

precedenza sottraeva al foro erariale le cause attribuite in primo

grado - come quelle in esame - alla competenza del pretore;

che tale presupposto interpretativo risulta disatteso dalle

decisioni con le quali la Corte di cassazione - affrontando il

problema della sorte della competenza territoriale sulle controversie

di cui trattasi dopo l'istituzione del giudice unico - ha ritenuto

che nell'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 il riferimento alle

controversie di competenza in primo grado del pretore si deve

intendere sostituito dal riferimento alle controversie già

attribuite in primo grado alla competenza del pretore,

successivamente passate al tribunale in composizione monocratica;

che a tale conclusione il giudice di legittimità è

pervenuto sulla base del primo comma dell'art. 244 del d.lgs. n. 51

del 1998, il quale, in via generale, ha disposto che "salvo che sia

diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di

abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno

riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il

riferimento si intende agli uffici agli organi cui sono state

trasferite le relative funzioni";

che, nella specie, la competenza sulle controversie

assistenziali e previdenziali è stata trasferita al tribunale, come

emerge dall'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile,

nel testo sostituito dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, che ha

pure sostituito il termine "pretore" con quello "tribunale" nel

secondo comma di tale norma;

che - essendo dunque possibile, come rivela l'indicato

orientamento giurisprudenziale, la possibilità di un'interpretazione

delle norme denunciate, nel senso della conservazione della loro

sottrazione in primo grado alla regola del foro erariale - le

questioni proposte dalle ordinanze di rimessione sulla base di una

diversa interpretazione devono essere dichiarate manifestamente

infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre

1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme

giuridiche sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e

sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 444 del

codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di

Castrovillari e dal Tribunale di Chieti, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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