Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 22 giugno

1993 dal Tribunale di Aosta nei procedimenti civili vertenti tra

l'I.N.A.I.L. e Lerond Osvaldo ed altri, iscritte ai nn. da 559 a 564

del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Lerond Osvaldo, Monteleone

Francesco, Vigato Giuseppe, Morellato Rino, Vencato Raffaele e

Cavagnet Marcello nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Lerond Osvaldo, Monteleone

Francesco, Vigato Giuseppe e Cavagnet Marcello, l'avv. Nicola

D'Angelo per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di sei procedimenti civili in grado di

appello promossi dall'INAIL avverso la sentenza del Pretore di Aosta

che lo aveva condannato a corrispondere ai ricorrenti la rendita

spettante per malattia professionale, con interessi e rivalutazione

monetaria da calcolarsi a norma dell'art. 442 cod. proc. civ. nel

testo risultante dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il

Tribunale di Aosta, con sei ordinanze in data 22 giugno 1993, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali

sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza

obbligatorie è portato in detrazione dalle somme eventualmente

spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per

la diminuzione del valore del suo credito;

che, diversamente dal giudice di primo grado, il tribunale

remittente ritiene la norma impugnata applicabile ai rapporti di cui

è causa, in quanto la mora dell'Istituto, insorta anteriormente alla

data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, si è

protratta in epoca successiva a tale data e perdura tuttora;

che, nel merito, l'art. 16, comma 6, è censurato perché ha

ripristinato la disparità di trattamento tra crediti di lavoro e

crediti previdenziali che la sentenza citata aveva inteso rimuovere;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti gli appellati, chiedendo una dichiarazione di

inammissibilità della questione per irrilevanza o, in subordine, una

dichiarazione di fondatezza per i motivi indicati nell'ordinanza di

remissione, ulteriormente illustrati in una memoria depositata

nell'imminenza dell'udienza di discussione;

che si è pure costituito l'Istituto appellante chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza;

Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze, avendo per

oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con

unico provvedimento;

che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, alla

quale questa Corte si è uniformata con la sentenza n. 394 del 1992

(seguita dalle ordinanze nn. 410, 411 e 424 del 1992, 74 e 161 del

1993), la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie

del ritardo del pagamento della prestazione previdenziale si è

formata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.

412 del 1991, né è di ostacolo all'applicazione della disciplina

precedente la protrazione della mora successivamente a tale data

(cfr. Cass. nn. 10134 e 11807 del 1993);

che tale ipotesi ricorre in tutti i giudizi a quibus, come

risulta dalle ordinanze di rimessione, onde la questione non è

pregiudiziale alla loro definizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Tribunale di Aosta con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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