Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto

comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze

creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per

favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio

e dell'artigianato), convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089

e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello

sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane

nel Mezzogiorno), convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589,

promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1995 dal Pretore di Bari

nel procedimento civile vertente tra la Lucente s.p.a. e l'INPS,

iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra la

s.p.a. Lucente e l'INPS, il Pretore di Bari, adito ex art. 442 cod.

proc. civ., con ordinanza emessa il 26 luglio 1995, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, capoverso, e 41 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma,

della legge n. 1089 del 1968 (recte: del decreto-legge 30 agosto

1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089,

concernente "Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio

di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori

dell'industria, del commercio e dell'artigianato"), nonché della

legge n. 589 del 1971 (recte: del decreto-legge 5 luglio 1971, n.

429, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589, concernente

"Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese

industriali ed artigiane nel Mezzogiorno");

che, a parere del giudice a quo la normativa denunciata, con il

riconoscere il diritto agli sgravi contributivi alle sole imprese

costituite successivamente alle date di riferimento indicate nelle

disposizioni impugnate (30 settembre 1968 e 31 dicembre 1970)

risulterebbe "ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di

imprese esercitanti la medesima attività e poste nello stesso

territorio", ponendosi altresì in contrasto con il principio della

libertà di impresa;

che in proposito il rimettente rileva che, avendo avuto anche le

aziende costituite in epoca anteriore ai suddetti termini di

riferimento la necessità di rinnovare il proprio personale a causa

di pensionamenti, dimissioni od altro, "la concessione dei benefici

degli sgravi incentivanti in favore delle imprese costituite

successivamente appare un privilegio ingiusto, in considerazione del

mancato confronto tra la situazione occupazionale precedente o

successiva, così come richiesto per le imprese già costituite alle

date di riferimento";

che, pertanto, sulla base di tali considerazioni, sembrerebbe

evidente la violazione dei principi di uguaglianza e della libertà

di impresa;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'INPS concludendo, in via principale, per

l'inammissibilità e, in via subordinata, per l'infondatezza della

questione;

che secondo tale difesa la questione sembrerebbe difettare della

necessaria rilevanza, atteso che, come emerge dalla stessa ordinanza

di rimessione, la domanda della s.p.a. Lucente è già stata respinta

con sentenza passata in giudicato. La stessa s.p.a. non avrebbe,

quindi, alcun titolo giuridico per dolersi del fatto che altre

imprese possono fruire, sulla base di disposizioni diverse, degli

sgravi ad essa legittimamente negati. Nel merito la questione sarebbe

infondata in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di considerare

che con la concessione degli sgravi incentivanti si è inteso

favorire l'incremento del numero degli occupati inteso nel senso

sostanziale di incremento dei posti di lavoro;

che è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla

difesa dell'INPS, per la inammissibilità o l'infondatezza della

questione;

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione,

con sentenza passata in giudicato il tribunale di Bari aveva negato

alla s.p.a. Lucente il diritto alla concessione degli sgravi previsti

dalle norme impugnate sul rilievo che la società ricorrente non

poteva essere considerata nuovo soggetto giuridico;

che appare perciò evidente, dato l'effetto preclusivo sul

dedotto e sul deducibile nascente dal giudicato, che la questione

sollevata risulta essere priva del necessario requisito della

pregiudizialità e della rilevanza nel giudizio a quo;

che, pertanto, in conformità al consolidato orientamento di

questa Corte (ex plurimis ordinanza n. 340 del 1995), la questione

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, del

decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie,

agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi

investimenti nei settori dell'industria, del commercio e

dell'artigianato), convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e

del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello

sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane

nel Mezzogiorno), convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 41 della

Costituzione, dal Pretore di Bari, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: Ferri

Il relatore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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