L'inutile decorso del termine previsto per l'impugnazione da parte del lavoratore dei provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto sul collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli (D.L. 3 febbraio 1970, n. 7) non esplica piu` effetto preclusivo della proponibilita` della domanda giudiziale poiche`, come emerge dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, gli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 delle disp. att. cod. proc. civ. hanno rimosso sia i termini di decadenza contenuti nelle procedure amministrative, sia quelli che, pur se estranei allo stretto ambito delle medesime - come i termini posti per l'inizio dell'azione giudiziaria - sono ad esse strettamente collegati, in quanto diretti a conferire al provvedimento amministrativo conclusivo di dette procedure natura definitiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, comma primo, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970, n. 83 -; assorbimento della questione prospettata in riferimento all'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533).
Art. 3 cost. · Art. 8 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 148 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie