Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice

di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 24 febbraio

1992 dal Tribunale di Firenze e l'8 luglio 1992 (n. 5 ordinanze) dal

Tribunale di L'Aquila, iscritte ai nn. 234, 712, 713, 771, 772 e 773

del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 19, 48 e 52, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di costituzione di Baldi Benito e Giangiulio

Filippo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Giangiulio Filippo e l'Avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Benito Baldi

contro il Ministero dell'interno per il pagamento dell'indennità di

accompagnamento, più interessi legali e rivalutazione monetaria, il

Tribunale di Firenze, con ordinanza del 24 febbraio 1992, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., nella

parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia

sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti

relativi a prestazioni di assistenza, di determinare, oltre gli

interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito

dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito,

analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è

previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale.

La medesima questione è stata sollevata, anche in riferimento

all'art. 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di

L'Aquila con cinque ordinanze dell'8 luglio 1992 nel corso di

altrettanti giudizi analoghi a quello pendente davanti al Tribunale

di Firenze.

Secondo i giudici remittenti la norma denunziata determina una

ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e

crediti assistenziali, in contrasto con l'equiparazione delle due

categorie, sotto il profilo funzionale, già affermata dalla sentenza

n. 85 del 1979 di questa Corte con riguardo all'art. 152 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

2. - Nei giudizi davanti alla Corte si sono costituiti i

ricorrenti concludendo per una dichiarazione di inammissibiità o, in

subordine, di fondatezza della questione.

L'inammissibilità è eccepita sul riflesso dell'irrilevanza della

questione, atteso che l'art. 442 cod. proc. civ. si riferisce a tutte

le controversie in materia di previdenza e di assistenza

obbligatoria, per cui la citata sent. n. 156 del 1991 dovrebbe

intendersi come estensiva dell'art. 429 a tutta la materia oggetto

dell'art. 442, e quindi anche alle controversie relative a

prestazioni assistenziali.

Nel merito si ribadisce che all'omogeneità delle situazioni

creditorie, riconosciuta dalla sentenza n. 85 del 1979, deve

corrispondere uniformità di trattamento.

3. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

L'interveniente osserva preliminarmente che, avendo l'art. 16,

comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, eliminato la

diversità di trattamento tra crediti assistenziali e crediti

previdenziali, ristabilendo per i secondi un regime analogo a quello

dell'art. 1224 cod. civ. applicabile ai primi, le ordinanze di

rimessione sono contraddittorie perché, da un lato, vogliono

assimilare i crediti assistenziali a quelli previdenziali ai fini di

un'estensione ai primi della sentenza n. 156 del 1991, dall'altro, in

contrasto con l'ord. n. 229 del 1992, negano che il citato art. 16,

comma 6, della legge sopravvenuta n. 412 del 1991 possa avere alcuna

incidenza sulla disciplina dei crediti assistenziali e comunque sulla

valutazione della questione.

Nel merito l'Avvocatura contesta la pretesa violazione del

principio di eguaglianza. L'estensione dell'art. 429, terzo comma,

cod. proc. civ., ai crediti previdenziali, conseguente alla sent. n.

156 del 1991, si fonda sull'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, per il tramite del quale le prestazioni di previdenza

sono riconducibili nell'orbita dell'art. 36 della Costituzione, in

quanto sostitutive o integrative di crediti di lavoro. A questa ratio

decidendi rimangono estranee le prestazioni assistenziali, spettanti

all'assistito indipendentemente dalla qualità di prestatore di

lavoro: esse hanno una finalità rispondente al precetto del primo

comma dell'art. 38 della Costituzione, il cui diverso significato

normativo, rispetto al secondo comma, è stato analizzato in ogni suo

aspetto dalla sent. n. 31 del 1986. Tale diversità sostanziale non

è contraddetta dall'assimilazione del regime processuale delle due

specie di controversie. Considerato in diritto

1. - Dai Tribunali di Firenze e di L'Aquila è sollevata - dal

primo in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal secondo anche

in riferimento all'art. 38, primo comma, della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc.

civ., come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte,

nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia

sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti

relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, deve determinare,

oltre gli interessi nella misura legale, il danno eventualmente

subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito,

applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT e condannando al

pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si

sono verificate le condizioni legali di responsabilità del debitore

per il ritardo dell'adempimento.

Occorre precisare preliminarmente che la questione mira a

estendere ai crediti assistenziali il dispositivo della sentenza n.

156 del 1991 interpretato - conformemente al significato ascritto

all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. dalla giurisprudenza

prevalente - nel senso del cumulo della rivalutazione con gli

interessi legali (dieci per cento) calcolati sulla somma rivalutata.

In questo senso la portata della questione è circoscritta ai crediti

relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria per i quali la

fattispecie della responsabilità del debitore per ritardato

pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991. Per

le fattispecie venute in essere successivamente il significato

normativo dell'art. 442 cod. proc. civ. in parte qua è determinato

dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che

attribuisce al titolare della prestazione, a titolo di risarcimento

del danno cagionato dal ritardo dell'adempimento, il diritto alla

maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi

legali calcolati sull'ammontare nominale del credito (cfr. sent. n.

394 del 1992).

2. - Così delimitata, la questione è fondata.

In contrario non vale invocare, come fa l'Avvocatura dello Stato,

la legge n. 412 del 1991, il cui art. 16, comma 6, si colloca

all'interno del sistema dell'art. 1224 cod. civ., riconducendo i

crediti verso gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria

sotto il dominio del principio nominalistico. Questa norma

sopravvenuta, essendo priva di efficacia retroattiva, non elimina la

lamentata disparità di trattamento dei crediti assistenziali

rispetto ai crediti previdenziali nei casi in cui il ritardo

dell'adempimento sia insorto anteriormente al 31 dicembre 1991:

differenza determinata dalla riferibilità solo ai secondi della

sentenza n. 156 del 1991, mentre per i primi è rimasta ferma la

disciplina generale del codice civile. Dopo l'entrata in vigore della

legge n. 412 del 1991 la disparità di trattamento può ritenersi

cessata, dato il riferimento del sesto comma dell'art. 16 non più

alle prestazioni in sé considerate, ma agli enti erogatori.

Si obietta inoltre che la ratio decidendi della sent. n. 156 del

1991 non è adattabile ai crediti assistenziali. L'argomento è

esatto, ma non sufficiente: esso vale a escludere la violazione

dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di

eguaglianza, non anche sotto il profilo del principio di

razionalità.

Le prestazioni di assistenza obbligatoria si differenziano dalle

prestazioni previdenziali sia sotto l'aspetto strutturale sia sotto

l'aspetto finalistico, come ha ampiamente chiarito la sent. n. 31 del

1986, che ha separato nettamente la fattispecie dell'art. 38, primo

comma, della Costituzione dalla fattispecie del secondo comma. Non è

pertinente il richiamo della sent. n. 85 del 1979, la quale ha

riscontrato una omogeneità delle due situazioni sul piano

processuale, traendone argomento ai fini dell'assimilazione anche del

trattamento riguardante le spese giudiziali, mentre nessun argomento

si può trarne in ordine a problemi di diritto sostanziale.

Solo per le prestazioni previdenziali, in quanto destinate ad

assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle esigenze di vita",

cioè rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito

di lavoro, è possibile far capo, per il tramite dell'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, al parametro dell'art. 36, primo

comma, della Costituzione Perciò, essendo l'interpretazione

giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod.

proc. civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei

crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non può essere

assunta - come propongono i giudici remittenti - quale tertium

comparationis ai fini della valutazione del trattamento dei crediti

assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza.

3. - Ma, una volta estesa ai crediti previdenziali, in base a tale

principio, una regola analoga a quella dell'art. 429, terzo comma,

interviene, in favore dei crediti assistenziali, il principio di

razionalità. Sotto questo profilo dell'art. 3 della Costituzione il

dispositivo della sent. n. 156 del 1991 viene in considerazione per

se stesso, indipendentemente dalla ratio decidendi che lo sorregge.

In ordine alla questione ora in esame, esso diventa a sua volta ratio

decidendi nella forma di un argomento a fortiori: se ai crediti

previdenziali di qualsiasi entità, compresi i crediti relativi a

pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela

speciale contro i danni cagionati da mora debendi, a maggior ragione

la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni

assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 della

Costituzione. Esse hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e

bisognosi "il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere,

mentre il secondo comma dello stesso articolo garantisce non soltanto

la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza

materiale, bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori" (sent. n. 31 del 1986 cit.,

punto 3 in diritto).

Si recupera così, coordinandolo col principio di razionalità,

anche il secondo parametro costituzionale indicato dal Tribunale di

L'Aquila nell'art. 38, primo comma. Ma questo parametro può essere

appropriatamente invocato non con l'argomento analogico di una

pretesa somiglianza di contenuto e di funzione del precetto del primo

comma a quello del secondo comma, bensì con l'argomento di

meritevolezza "a maggior ragione" da parte dei titolari di

prestazioni assistenziali della medesima tutela attribuita ai crediti

previdenziali contro i danni da ritardo dell'adempimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando

il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di

denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale

obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a

prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e

al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la

diminuzione di valore del suo credito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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