Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1991 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da INAIL contro

Tempesti Remo iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1990 e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Tempesti Remo e dell'INAIL,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Tempesti Remo, Saverio

Muccio per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio sul ricorso per Cassazione proposto dall'INAIL

contro la sentenza del Tribunale di Firenze 8 ottobre 1988 che,

confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l'istituto a

corrispondere al signor Renzo Tempesti la rendita per malattia

professionale con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT

e gli interessi legali sulla somma rivalutata, la Corte di

cassazione, con ordinanza del 12 ottobre 1990, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. "nella parte in cui, non

includendo nel rinvio da esso operato anche la norma dell'art. 429,

terzo comma, cod. prov. civ., non assicura - nelle ipotesi in cui le

somme per prestazioni previdenziali siano destinande essenzialmente

alle comuni esigenze di vita - oltre l'adeguamento dell'entità della

prestazione alle variazioni del valore della moneta, anche un ristoro

del pregiudizio subito per la mancata disponibilità della somma

dovuta fin dal giorno della maturazione del diritto".

Il giudice remittente rileva che l'orientamento consolidato delle

Sezioni unità della Corte di cassazione nega l'estensibilità ai

crediti previdenziali della norma di diritto sostanziale contenuta

nell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto il rinvio

operato dall'art. 442 alle disposizioni relative alle controversie di

lavoro deve intendersi limitato alle norme di natura processuale. Ne

consegue che per i crediti previdenziali il danno da svalutazione

monetaria, imputabile al ritardo del pagamento, è regolato dall'art.

1224 cod. civ., a stregua del quale - diversamente dal trattamento

privilegiato dell'art. 429 cod. proc. civ. - non è ammissibile il

cumulo della rivalutazione con gli interessi legali di mora.

Così interpretata, la norma denunciata contrasterebbe col

principio di eguaglianza perché esclude dalla tutela speciale,

prevista dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro,

situazioni soggettive non dissimili, quali i crediti previdenziali

aventi per oggetto prestazioni destinate alle comuni esigenze di

vita.

Sarebbe violato anche l'art. 38, secondo comma, Cost. perché "il

mancato riconoscimento della suddetta forma di tutela incide sulla

garanzia del trattamento previdenziale fissato dal legislatore al

livello ritenuto idoneo ad assicurare all'interessato mezzi adeguati

di vita".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

resistente ribadendo le argomentazioni svolte nell'ordinanza di

rimessione e concludendo per una pronuncia di fondatezza.

Si è costituito anche l'INAIL con atto successivamente integrato

da ampia memoria, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, perché nel

giudizio di merito non sono state fatte indagini in ordine al credito

previdenziale di cui è causa, le quali consentano di stabilire se il

titolare abbia o no la qualità di "modesto consumatore", e comunque

perché il titolare di una rendita INAIL non potrebbe in alcun modo

essere annoverato in tale categoria, attesa la natura indennitaria e

non alimentare della prestazione. Infondata, perché le differenze

strutturali che separano i crediti previdenziali dai crediti di

lavoro, e in particolare mancanza di un nesso di corrispettività tra

prestazioni e contributi, escludono che la limitazione ai crediti di

lavoro della tutela dell'art. 429 possa ritenersi contraria al

principio di eguaglianza.

Del resto, anche sotto il profilo funzionale è venuta meno la

regione di fondo per la quale nella sentenza di questa Corte n. 408

del 1988 si è adombrata la possibilità che la differenza di

trattamento delle due categorie di crediti possa apparire

ingiustificata. La ragione era ravvisata nella diversa portata della

tutela automatica attribuita ai crediti previdenziali dalla norma

generale dell'art. 1224, primo comma, cod. civ. rispetto alla tutela

prevista dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro, la

prima limitata agli interessi legali, la seconda comprendente anche

la rivalutazione monetaria. Questa ragione è venuta meno in seguito

alla legge 26 novembre 1990, n. 353, il cui art. 1 ha elevato ai

dieci per cento annuo il saggio degli interessi legali. A giudizio

dell'INAIL, dopo questo provvedimento è l'art. 429, terzo comma, che

suscita sospetti di illegittimità costituzionale in riferimento

all'art. 3, considerata l'esorbitanza della tutela ora accordata ai

crediti di lavoro dal cumulo irrazionale di due strumenti di

copertura dell'inflazione, che invece dovrebbero essere alternativi.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Inammissibile, sia perché posta in termini astratti con riguardo

alla categoria dei soggetti definibili come modesti consumatori,

senza precisare se tale categoria sia applicabile al titolare della

prestazione previdenziale di cui è causa, sia perché tende ad una

pronunzia manipolativa del sistema legislativo previdenziale

prospettando l'introduzione di una regola valoristica attualmente

estranea, ai crediti vantati verso l'ente pubblico erogatore, per di

più - con ulteriore scelta di merito - limitata a una sola categoria

di fruitori da individuare attraverso il riferimento alla labile

nozione di "modesto consumatore", finora utilizzata dalla

giurisprudenza a soli fini probatori nei giudizi relativi al

risarcimento del maggior danno.

Infondata, perché la rivalutazione monetaria a norma dell'art.

1224, secondo comma, cod. civ. - praticamente automatica, grazie alla

presunzione del giudice collegata alla qualità di modesto

consumatore - rappresenta l'intero ammontare del danno patito dal

creditore, onde non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 38

Cost. Tanto meno risulta violato l'art. 3, quando si consideri che

pretendere il pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata

significa "supporre ad un tempo, del tutto contraddittoriamente, che

la somma oggetto del credito originario, ove ricevuta

tempestivamente, da un lato sarebbe stata spesa in beni di consumo,

così da giustificare il riconoscimento di un credito accessorio ed

aggiuntivo pari alla differenza dei valori monetari riscontrabile

sino al momento della relativa liquidazione, dall'altro sarebbe stata

risparmiata così da fruire degli interessi". Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ritiene contrastante con gli artt. 3,

primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione l'art. 442 cod.

proc. civ. nella parte in cui, non includendo nel rinvio ivi disposto

la norma sostanziale di cui all'art. 429, terzo comma, dello stesso

codice, ne esclude l'applicabilità ai crediti per prestazioni

previdenziali destinati a "soggetti definibili come modesti

consumatori".

2. - Vanno respinte preliminarmente le eccezioni di

inammissibilità opposte dall'INAIL e dall'avvocatura dello Stato. Si

obietta anzitutto che la questione è stata sollevata in termini

astratti con riguardo ai soggetti definibili come "modesti

consumatori", senza precisare se tale categoria sia applicabile in

concreto al creditore della prestazione previdenziale di cui è causa

(rendita per infortunio), e anzi, aggiunge l'INAIL, senza tenere

conto che l'applicabilità è esclusa a ragione della "natura

indennitaria e non alimentare delle prestazioni INAIL". In secondo

luogo si obietta che il giudice remittente "tende a una pronunzia

palesemente manipolativa del sistema legislativo in materia"

prospettando la trasformazione di una categoria meramente probatoria

in presupposto sostanziale di una regola di rivalutazione automatica,

la cui applicazione ai crediti previdenziali sarebbe cosi rimessa a

un apprezzamento discrezionale del giudice guidato da un criterio

impreciso quale la labile nozione di "modesto consumatore".

La Corte osserva in contrario che il dispositivo dell'ordinanza di

rimessione deve essere interpretato alla luce della motivazione. In

essa è precisato che "la classificazione del creditore tra i modesti

consumatori ha una rilevanza eslcusivamente probatoria, dal momento

che tale categoria non si differenzia dalle altre per una diversità

della disciplina giuridica dell'inadempimento", cioè serve a

facilitare la prova per presunzioni del maggior danno da svalutazione

monetaria, di cui sia chiesto il risarcimento a norma dell'art. 1224,

secondo comma, cod. civ. Tale classificazione perde perciò rilevanza

quando la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una

regola speciale di rivalutazione automatica operante

indipendentemente dalla prova del danno, onde il richiamo, nel

dispositivo dell'ordinanza, della categoria del modesto consumatore

non va inteso come limite del petitum, ma soltato come una coloritura

riferita all'ipotesi sociologicamente di gran lunga più importante.

3. - La questione è fondata.

Le sezioni unite della Corte di cassazione interpretano l'art. 442

cod. proc. civ nel senso che il rinvio alle disposizioni di cui al

capo precedente del medesimo titolo, essendo previsto in funzione

della disciplina dei "procedimenti", riguarda le sole disposizioni di

natura processuale, restano ecslusa l'applicabilità nelle

controversie relative a prestazioni previdenziali della norma

sostanziale contenuta nell'art. 429, terzo comma. La disparità di

disciplina che l'art. 442 così interpretato comporta tra crediti

previdenziali e crediti di lavoro in ordine al risarcimento del danno

da svalutazione monetaria - regolato per i primi dalla norma generale

dell'art. 1224 cod. civ., per i secondi dalla norma speciale

dell'art. 429 cod. proc. civ. - è ritenuta lesiva del principio di

eguaglianza non tanto sotto il profilo dell'onere della prova

(fortemente attenuato, e anzi praticamente rimosso per i crediti

previdenziali di modesta entità, dalle presunzioni del giudice elaborate in tema di art. 1224, secondo comma, cod. civ.), quanto sotto

il profilo del diritto agli interessi legali. Mentre l'art. 429

ammette il cumulo della rivalutazione (automatica) del credito con

gli interessi legali, da calcolarsi, secondo l'opinione prevalsa,

sulla somma rivalutata, invece il risarcimento nella forma della

rivalutazione del credito è previsto dall'art. 1224, secondo comma,

in alternativa al risarcimento forfettario nella forma degli

interessi legali di cui al primo comma (cfr. Cass., Sez. un. n. 5299

del 1989). La differenza di trattamento si è ulteriormente

accentuata in seguito alla recente legge 26 novembre 1990, n. 353,

che ha elevato al dieci per cento annuo il saggio degli interessi

legali, né la Corte può tenere conto nel presente giudizio sospetti

di illegittimità costituzionale che, ad avviso dell'INAIL,

graverebbero ora sullo stesso art. 429, terzo comma, in relazione al

principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost.

La valutazione comparativa del giudice a quo procede dal punto di

vista funzionale, dal quale i crediti previdenziali sono assimilabili

ai crediti di retribuzione in ragione della comune finalità di

sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, prospettandosi

cosi anche per i secondi la ratio sottesa al più volte citato art.

429, cioè l'esigenza di difendere il potere di acquisto destinato a

tale finalità commisurando ai nuovi valori della moneta le somme

spettanti al lavoratore e inoltre compensandolo, nella misura degli

interessi legali, del pregiudizio sofferto per la mancata tempestiva

disponibilità.

Più esattamente - tenendo conto del caso di specie, in cui si

tratta di una prestazione previdenziale alla quale una parte della

giurisprudenza attribuisce natura indennitaria e non alimentare -

ciò che avvicina, sotto l'aspetto funzionale, le prestazioni

previdenziali ai crediti di retribuzione non è tanto la finalità

alimentare o di sostentamento del lavoratore del lavoratore e della

sua famiglia (che in certi casi, o oltre una certa misura, può

mancare), quanto la funzione di surrogare o integrare un reddito di

lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli aventi considerati

dall'art. 38, secondo comma, Cost. Per il tramite e nella misura di

questa norma si rende applicabile anche alla prestazioni

previdenziali l'art. 36, primo comma, quale parametro della "esigenze

di vita" del lavoratore (cfr. sent. n. 119 del 1991); e poiché

l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. è un modo di attuazione

dell'art. 36 (sent. n. 204 del 1989), appare fondata la valutazione

del giudice remittente che nella mancata previsione di una regola

analoga per i crediti previdenziali ravvisa una violazione non solo

dell'art. 3 Cost., ma altresì dell'art. 38.

4. - L'avvocatura dello Stato obietta, alla stregua della sentenza

n. 46 del 1983, che "ai fini dell'art. 3 Cost. è determinante, per

impedire una valutazione comparativa, la diversità strutturale delle

prestazioni raffrontate" più volte riconosciute da questa Corte

(sentenze nn. 350 del 1990 e 55 del 1991) e non superabile con

l'argomento della coincidenza di finalità. Ma il criterio enunciato

dalla sentenza n. 46 del 1983 non può essere assolutizzato. In quel

contesto era in discussione la disparità dei presupposti di fatto di

due attribuzioni aventi finalità analoghe: poiché la fattispecie

appartiene alla struttura di un determinato istituto, ben s'intende

come la Corte abbia considerata decisiva, ai fini dell'art. 3 Cost.,

la diversità strutturale delle attribuzioni messe a confronto. Nel

presente giudizio, invece, è in discussione non una diversità di

fattispecie, ma una diversità di disciplina dei crediti retributivi

e dei crediti previdenziali per quanto riguarda il risarcimento del

danno causato dal ritardo dell'adempimento. Vale perciò l'opposto

criterio, enunciato dalla sentenza n. 1045 del 1988, per cui, ai fini

della valutazione comparativa di due discipline alla stregua del

principio di eguaglianza, "rileva piuttosto il profilo funzionale che

quello strutturale".

5. - La regola della rivalutazione automatica non può essere

estesa ai crediti previdenziali in termini ricalcati integralmente

sul testo dell'art. 429.

Posto che tra questa norma e l'art. 1224 cod. civ. "intercorre un

rapporto di specialità" (Cass., ord. n. 74 del 1990, alla quale è

largamente improntata l'ordinanza introduttiva del presente giudizio

incindentale), essa trae dal sistema della responsabilità

contrattuale del codice civile, in cui si inserisce come norma

speciale, il criterio di determinazione del dies a quo della

rivalutazione e degli interessi legali. Tale criterio è dato

dall'art. 1219, secondo comma, n. 3, applicabile ai crediti di

lavoro, per cui il debitore è automaticamente in mora, ossia

risponde del ritardo dell'adempimento, fin dal giorno della

maturazione del diritto;

Questa regola è incompatibile con le esigenze organizzative e di

gestione degli enti pubblici previdenziali, nei confronti dei quali i

crediti alle rispettive prestazioni non possono diventare esigibili

se non in conseguenza di un provvedimento amministrativo (da tenersi

distinto dai procedimenti contabili afferenti all'emissione del

mandato di pagamento). Su questi crediti gli interessi legali e la

rivalutazione delle somme dovute decorrono dalla data del

provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi

giorni dalla presentazione della medesima senza l'istituto si sia

pronunciato (arg. ex artt. 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile

1970, n. 639, e 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in relazione

all'art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc.

civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia

sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti

relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre

gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente

subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito,

applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della

somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le

condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore

per il ritardo dell'adempimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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