Corte costituzionale

Ordinanza n. 907/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo

comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 25 settembre

1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra

Fortunati Ernesta e I.N.P.S., iscritta al

n. 360 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visto l'atto di costituzione di Fortunati Ernesta nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Roma, nel procedimento vertente tra

Fortunati Ernesta contro l'INPS, diretto ad ottenere il pagamento

della pensione di riversibilità, con ordinanza del 25 settembre 1986

(R.O. n. 360/87) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., in

riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost.,

in quanto per l'attore residente all'estero non è previsto alcun

giudice nazionale per le controversie in materia di previdenza ed

assistenza obbligatorie, onde egli rimarrebbe privo della tutela

giurisdizionale dei suoi diritti ed interessi e non sarebbero

comunque prefissati i criteri per la competenza in relazione alle

controversie instaurate dinanzi al giudice italiano;

che si è costituita la parte privata, la quale ha rilevato che,

mancando il foro speciale, trova applicazione il foro generale di cui

agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.;

che analoghe considerazioni ha svolto l'Avvocatura Generale

dello Stato, intervenuta per la Presidenza del Consiglio dei

ministri;

considerato che questa Corte (ord. n. 337 del 1988) ha già

dichiarato la questione manifestamente infondata in quanto, in forza

del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle

controversie di lavoro e previdenza, il giudice territorialmente

competente può essere individuato anche facendo ricorso ai criteri

dettati dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo

comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:907 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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