Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, promossi

con ordinanze emesse il 18 dicembre 1996 dalla Corte d'appello di

Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la R.C.S. Rizzoli

Periodici S.p.A. ed altri e Filocamo Felice Maria, iscritta al n.

270 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997 e l'11

novembre 1996 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente

tra Stabile Carmine e la Società Editrice Il Messaggero S.p.A. ed

altro, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione della R.C.S. Rizzoli Periodici

S.p.A., di Filocamo Felice Maria e di Stabile Carmine nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1997 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Paolo Barile per la R.C.S. Rizzoli Periodici

S.p.A., Enzo Musco per Filocamo Felice Maria, Giovanni Giacobbe per

Stabile Carmine e l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un giudizio civile - promosso da un magistrato

per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subìti

a cagione di una dedotta diffamazione a mezzo stampa - la Corte

d'appello di Roma, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1996 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

articoli da 18 a 35 del codice di procedura civile, "nella parte in

cui non prevedono che, nel caso in cui un magistrato sia attore o

convenuto in un procedimento civile, si determini uno spostamento

della competenza per territorio secondo princìpi predeterminati

quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 del

codice di procedura penale"; ovvero, "in linea subordinata,

limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto

fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente

accertata"; ovvero ancora, "nei procedimenti civili per diffamazione

a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12

della legge sulla stampa".

Osserva preliminarmente la Corte rimettente che il fatto che

l'attore non svolgesse funzioni giurisdizionali al momento in cui

ebbe a proporre la domanda giudiziale - prestando all'epoca servizio

presso il Ministero di grazia e giustizia - non incide sulla

rilevanza della questione, ove questi, come nella fattispecie, nel

corso del processo ha iniziato ad esercitare nuovamente tali

funzioni.

Quanto, poi, alla proponibilità della questione di

costituzionalità, ritiene il giudice a quo che l'intervenuta

pronuncia della Cassazione - la quale, a séguito di regolamento di

competenza proposto nel corso dello stesso giudizio, aveva affermato

la competenza territoriale del tribunale di Roma - non precluderebbe

la successiva proposizione di una questione attinente alla

legittimità costituzionale di quelle stesse norme che radicano la

competenza in capo al giudice individuato dalla Cassazione in

concreto.

Nel merito, la Corte d'appello di Roma si duole dell'asserita

illogicità di un sistema giurisdizionale in cui il giudizio penale

afferente a magistrati, siano essi imputati o parte offesa, viene per

legge (ex art. 11 cod. proc. pen.) attribuito alla competenza

territoriale del capoluogo del distretto vicino a quello in cui il

magistrato stesso presta o prestava servizio, mentre altrettanto non

viene disposto nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto

in un giudizio civile.

La Corte d'appello - pur rammentando che la Cassazione, investita

di una questione sostanzialmente coincidente, ne ha dichiarato la

manifesta infondatezza sotto il duplice profilo della diversa

rilevanza degli interessi dedotti nel giudizio penale ed in quello

civile e della sussistenza, nel sistema, di strumenti di

salvaguardia, quali la ricusazione e l'astensione - ritiene tuttavia

la palese inidoneità di tale secondo argomento a svolgere quella

funzione cautelatrice che ad esso si attribuisce. Rileva, in

proposito, che la funzione giurisdizionale riveste caratteristiche

peculiari e del tutto specifiche, in quanto la credibilità di essa

si basa non solo e non tanto sulla tutela dell'indipendenza dei

giudici in astratto, ma piuttosto, e ben più significativamente,

sulla trasparenza, anche all'esterno di essa; di talché, pur non

sussistendo in ipotesi motivi di astensione, egualmente apparirebbe

congruo che la funzione fosse devoluta a giudici "estranei"

all'ufficio in cui il magistrato che è parte presta o prestava

servizio. Laddove, poi, i richiamati strumenti di salvaguardia

(astensione e ricusazione) sono presenti anche nel giudizio penale,

il che non ha impedito al legislatore di disciplinare espressamente

l'ipotesi del magistrato esercente nel distretto, dettando l'art. 11

cod. proc. pen.

Ne deriva quindi, ad avviso del giudice a quo, l'irrazionalità di

un sistema che - pur essendo unica la giurisdizione e dovendosi

salvaguardare l'indipendenza del giudice in ogni occasione in cui la

giurisdizione stessa viene esercitata - solo nella sede penale

garantisce tale trasparenza, mentre nell'àmbito del processo civile

nulla dispone al riguardo; e ciò non tanto per il principio della

disparità (ingiustificata) di trattamento, che pure sussiste, quanto

per l'illogicità manifesta di un sistema che si preoccupa del

problema soltanto nell'àmbito penale senza porsi analoga

problematica per il processo civile, con conseguente ulteriore vulnus

sia all'art. 3 sia all'art. 101 della Costituzione Tanto più in

quanto, come nel caso concreto, ci si deve far carico della specifica

situazione che si verifica allorché in sede civile si debba

giudicare in tema di risarcimento del danno susseguente a

diffamazione a mezzo stampa, per statuire sul quale il giudice civile

dovrà, sia pure incidenter tantum, giudicare sulla sussistenza o

meno del reato in questione.

1.2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della sollevata

questione per difetto di rilevanza sotto il duplice profilo: a) che

la competenza territoriale del tribunale di Roma (in primo grado) era

stata affermata dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di

competenza, con formazione sul punto del giudicato interno preclusivo

della proponibilità di una questione di legittimità costituzionale

il cui esito non potrebbe avere rilevanza nel giudizio a quo; b) che

la competenza si era ormai definitivamente radicata in forza del

principio della perpetuatio iurisdictionis, sancito dall'art. 5 cod.

proc. civ., secondo cui la competenza si determina con riguardo allo

stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda,

senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti, anche conseguenti

ad un'eventuale pronuncia di incostituzionalità.

Nel merito, osserva l'Avvocatura come la differenza riscontrabile

tra processo penale e processo civile trovi una giustificazione

pienamente razionale nell'ontologica diversità dei fini perseguiti e

degli interessi coinvolti, che si esprime, solo quanto al primo

processo, nel carattere istituzionalmente e monopolisticamente

"pubblico" dell'azione, e nella sua diretta incidenza sul valore

cardine della libertà personale del soggetto contro il quale

l'azione stessa è rivolta. Sostiene quindi l'Avvocatura che appare

ragionevole la scelta operata dal legislatore, nella sua

discrezionalità, di affidare la garanzia dell'indipendenza ed

imparzialità del giudice nel processo civile esclusivamente alle

regole in tema di astensione e ricusazione.

1.3. - Si è costituito l'attore del giudizio a quo, concludendo

preliminarmente per l'inammissibilità della sollevata questione con

considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte

dall'Avvocatura dello Stato.

Ulteriori profili d'inammissibilità, secondo la parte privata,

vanno rinvenuti: a) nell'assunzione quale tertium comparationis

dell'art. 11 cod. proc. pen. del 1988, che - al momento della

proposizione della domanda - ancora non era entrato in vigore;

laddove, in applicazione dell'art. 41-bis al tempo vigente, la

competenza a conoscere del reato sarebbe ugualmente stata del

tribunale di Roma; b) nella richiesta di un intervento

sostanzialmente creativo, della Corte costituzionale, sostitutivo

della discrezionalità che, in materia, la Corte ha sempre

riconosciuto al legislatore nella scelta dei vari possibili criteri

idonei a preservare l'imparzialità del giudice.

Nel merito, la parte conclude per la manifesta infondatezza della

questione, sulla base di motivazioni analoghe a quelle svolte

dall'Avvocatura dello Stato sia in tema di diversità ontologica del

sistema processuale penale rispetto a quello civile sia in ordine

alla sufficienza dei rimedi dell'astensione e della ricusazione.

Aggiungendo, peraltro, che la simmetria tra i due sistemi

processuali, affermata dal rimettente, in realtà non sussiste, come

emerge anche dalla diversità di disciplina in materia di

incompatibilità del magistrato (inesistente nel processo civile), a

dimostrazione della differente modulazione della tutela

dell'imparzialità del giudice, che il legislatore riconnette alla

maggiore o minore intensità degli interessi pubblici sottesi al

giudizio.

1.4. - Si è costituita, altresì, la società editrice delle

pubblicazioni denunciate dall'attore come diffamatorie, concludendo

nel senso della fondatezza della sollevata questione, con riserva di

ulteriori deduzioni, svolte poi con memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza, nella quale - fatte proprie le considerazioni svolte

dal rimettente circa la violazione degli evocati parametri

costituzionali - vengono puntualmente contrastate le argomentazioni

svolte dall'Avvocatura generale e dalle controparti private.

2.1. - Nel corso di analogo procedimento civile, il tribunale di

Roma, con ordinanza emessa l'11 novembre 1996, ha a sua volta

sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli

articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, "nella parte in

cui non prevedono l'applicabilità del criterio di competenza

territoriale stabilito dall'art. 11 del codice di procedura penale,

anche ai giudizi civili nei quali sia attore o convenuto un

magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di risarcimento dei

danni derivanti da un reato, di cui il magistrato, parte del giudizio

civile, si assume essere l'autore ovvero la persona offesa o il

danneggiato".

Motivando l'incidente di costituzionalità con considerazioni

sostanzialmente conformi a quelle della Corte d'appello, osserva in

particolare il rimettente che la diversità di natura del processo

civile e di quello penale non è idonea a giustificare la dedotta

disparità di trattamento, atteso che la norma del processo penale è

espressione del valore di imparzialità del giudice, di cui

partecipano tanto il processo penale tanto il processo civile per

essere entrambi finalizzati alla realizzazione dell'interesse

pubblico al corretto esercizio della funzione statale

giurisdizionale. Né la preordinazione dell'uno alla realizzazione

della potestà punitiva dello Stato, da un lato, e la preordinazione

dell'altro alla realizzazione di situazioni soggettive individuali,

dall'altro lato, attenua la primarietà di questo valore, che,

garantito dalla Costituzione principalmente negli artt. 24, 25 e 101,

non è adeguatamente tutelato dagli istituti dell'astensione e della

ricusazione. Affermazione, questa, che il rimettente ritiene

comprovata dalla previsione nel processo civile di criteri di

competenza territoriale non derogabile, nonché dalla riproduzione

della ripartizione della competenza ex art. 11 cod. proc. pen. nel

caso di azione di risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio

delle funzioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 4 della legge 13

aprile 1988, n. 117.

2.2. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, il quale ha concluso, nel merito, per la infondatezza della

questione con considerazioni sostanzialmente identiche a quelle

svolte nel precedente giudizio.

2.3. - Si è costituito, altresì, l'attore del giudizio a quo,

concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione,

prospettata - secondo la parte - sull'erroneo presupposto della

configurabilità di un'azione tesa all'attribuzione alla parte

convenuta di un fatto costituente reato, essendo stato chiamato, al

contrario, il giudice non a decidere in ordine alle conseguenze

derivanti dalla commissione del reato ma soltanto a verificare se il

comportamento assunto come illecito civile possa considerarsi

astrattamente inquadrabile, per i limitati fini dell'applicabilità

dell'art. 2059 cod. civ., in una fattispecie civilmente rilevante.

Secondo la parte privata, dunque, l'eventuale accoglimento della

sollevata questione di legittimità non avrebbe alcuna incidenza nel

processo in corso, atteso che l'àmbito della decisione resterebbe

limitato agli effetti dell'applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod.

civ., che, essendo relativi a materia avente carattere esclusivo di

responsabilità civile, rientrano, quanto alla competenza, nella

disciplina dettata dal codice di procedura civile.

Nel merito, la parte - con motivazioni ulteriormente illustrate in

una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza - conclude per

l'infondatezza della questione, richiamandosi al consolidato

orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui rientra

nell'esclusiva competenza del legislatore statuire se ed in quale

misura i rapporti che nell'àmbito dell'organizzazione giudiziaria si

creano tra organi e singoli componenti e tra singoli componenti,

debbano influire sulla determinazione della competenza, e quali siano

le soluzioni più idonee a garantire il prestigio e l'indipendenza

della magistratura. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Roma sospetta d'illegittimità

costituzionale il combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod.

proc. civ., nella parte in cui non viene previsto uno spostamento

della competenza per territorio secondo princìpi predeterminati

quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod.

proc. pen.: a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto

in un procedimento civile; b) ovvero, in linea subordinata,

"limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto

fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente

accertata"; c) ovvero, in via ulteriormente subordinata, "nei

procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia

applicabile la sanzione di cui all'art. 12 legge sulla stampa".

A sua volta, il tribunale di Roma solleva questione di legittimità

costituzionale degli articoli da 18 a 36 cod. proc. civ., "nella

parte in cui non prevedono l'applicabilità del criterio di

competenza territoriale stabilito dall'art. 11 del codice di

procedura penale anche ai giudizi civili nei quali sia attore o

convenuto un magistrato e che abbiano ad oggetto una domanda di

risarcimento dei danni derivanti da un reato, di cui il magistrato,

parte del giudizio civile, si assume essere l'autore ovvero la

persona offesa o il danneggiato".

Secondo entrambi i rimettenti, le norme censurate si porrebbero in

contrasto: a) con l'art. 3 Cost., per la lesione del principio di

uguaglianza derivante dalla diversa regolamentazione di situazioni

sostanzialmente identiche (tanto più allorquando il giudice civile

sia chiamato, in via alternativa, a pronunciarsi - seppure incidenter

tantum - su una richiesta risarcitoria fondata su una dedotta lesione

derivante da un fatto-reato), nonché per l'irragionevolezza di un

sistema che si preoccupa di prevedere il predetto spostamento di

competenza territoriale solo in àmbito penale e non anche in quello

civile; b) con l'art. 101 Cost., proprio in ragione di tale

ingiustificata disparità di trattamento a fronte della unitarietà

della giurisdizione, cui è sottesa la generale esigenza di

salvaguardare finanche l'apparenza dell'indipendenza del giudice in

ogni occasione in cui la giurisdizione stessa viene esercitata; c)

con l'art. 24 Cost., per la conseguente violazione del diritto di

difesa della parte convenuta.

Secondo il tribunale di Roma, poi, le norme censurate

contrasterebbero anche con l'art. 25 Cost., attesa l'ulteriore

conseguente lesione del principio del giudice naturale precostituito

per legge.

2. - I giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in

quanto riguardanti problematiche sostanzialmente identiche.

3. - Va anzitutto esaminata l'eccezione d'inammissibilità per

irrilevanza della questione, che l'Avvocatura dello Stato (segui'ta

anche dall'attore nel giudizio a quo) ha preliminarmente proposto,

con riguardo all'ordinanza di rimessione della Corte d'appello, sotto

il triplice profilo: a) che il magistrato di cui trattasi aveva agito

in giudizio quando ancora si trovava fuori ruolo perché in servizio

presso il Ministero di grazia e giustizia; b) che sulla competenza

per territorio si era già pronunciata la Corte di cassazione in sede

di regolamento; c) che, ai sensi dell'art. 5, come novellato

dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile al

giudizio de quo, s'era verificata la perpetuatio competentiae.

3.1. - L'eccezione non è fondata.

3.1.1. - La Corte d'appello ha ampiamente motivato la rilevanza

della sollevata questione, osservando fra l'altro: a) che il criterio

della competenza previsto dall'art. 11 cod. proc. pen. scatta in

qualunque momento il magistrato venga a rivestire le funzioni in un

ufficio giudiziario dello stesso distretto che comprende quello

davanti a cui pende il procedimento nel quale egli assume la qualità

di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; b) che

imprescindibile presupposto del principio, secondo cui la sentenza di

regolamento pronunciata dalla Corte di cassazione preclude la

riproposizione di ogni questione sulla competenza territoriale, è la

perdurante operatività delle norme che hanno determinato la

competenza stessa.

Trattasi di motivazione non priva di plausibilità, considerato che

la prima osservazione trova pieno conforto nella giurisprudenza della

Corte di cassazione, mentre la seconda è basata sulla diffusa tesi,

secondo cui l'efficacia preclusiva panprocessuale che assiste la

pronuncia di regolamento della competenza non rimane insensibile alla

declaratoria d'incostituzionalità di quelle norme, applicando le

quali la Corte di cassazione ha statuito.

3.1.2. - D'altronde, una consimile cedevolezza di fronte alla

declaratoria di incostituzionalità è sicuramente da ravvisarsi con

riguardo alla legge vigente nel momento della proposizione della

domanda ed i cui successivi mutamenti sono indifferenti - secondo il

nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ. - alla competenza del giudice

adito. Sicché anche sotto tale terzo profilo, trascurato

nell'ordinanza di rimessione, va ritenuta inconsistente l'eccezione

preliminare dell'Avvocatura generale.

4. - La questione, come sollevata da entrambi i giudici rimettenti,

è tuttavia da ritenere inammissibile sotto un ulteriore profilo, in

quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa

prospettazione dei giudici rimettenti, una scelta fra più soluzioni

possibili, che è rimessa al legislatore.

4.1. - Questa Corte ha già avuto occasione di notare che il

"principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione (...) ha

pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di

processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve

trovare attuazione" (sentenza n. 326 del 1997).

Ciò è ancora una volta da ribadire, pur dovendosi precisare che

nella specie codesto principio non assume la stessa valenza

attribuitagli con riguardo agli istituti dell'astensione e della

ricusazione, regolati da norme aventi una diversa ratio e della cui

(presenza e) generale operatività non si può, peraltro, non tener

conto in sede di bilanciamento degli opposti valori e interessi nella

materia de qua. Ma è da ribadire anche quanto in quella stessa

sentenza si è osservato, nel rilevare la netta distinzione fra

processo civile e processo penale: che cioè quest'ultimo è

finalizzato essenzialmente all'accertamento del fatto ascritto

all'imputato, e in esso la presunzione di un'apprezzabile influenza

sul meccanismo psicologico che presiede alla formazione del

convincimento del giudice di regola non subisce la mediazione

dell'impulso paritario delle parti, operante invece nel processo

civile. Sicché - ferma l'esigenza generale di assicurare che sempre

il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli

interessi oggetto del processo - il bilanciamento di cui sopra

dev'essere condotto secondo linee direttive non necessariamente

identiche per i due tipi di processo, improntati - segnatamente in

tema di competenza territoriale - a regole e criteri diversi, che si

adeguano a distinte tradizioni ed esigenze attuali. Basti in

proposito notare che nel processo penale - esclusi ovviamente i casi

di connessione - unico è il foro territoriale, cioè quello previsto

dall'art. 8 cod. proc. pen., cui appunto deroga il successivo art.

11; mentre nel processo civile sussiste un'ampia pluralità di fori,

correlati ai molteplici interessi, riguardanti persone e cose, che

vengono in considerazione relativamente alle varie liti.

In altri termini, pur alla luce delle ragioni che hanno portato il

legislatore, attraverso un lungo iter scandito da sempre nuove

normative, ad enunciare codesta regola derogatoria (peraltro non

suscettibile di essere assunta a criterio generale: v. ordinanza n.

462 del 1997), si deve necessariamente valutare quale fra le tante

soluzioni possibili sia la più confacente al processo civile, nei

cui riguardi le modalità attuative del principio di

imparzialità-terzietà non sono necessariamente identiche a quelle

previste per il processo penale.

4.2. - Che l'estensione pura e semplice dell'art. 11 cod. proc.

pen. non costituisca conseguenza obbligata di un'eventuale

declaratoria d'illegittimità costituzionale della denunciata

normativa è, del resto, reso evidente dalle stesse prospettazioni

dei rimettenti, le quali si articolano in molteplici profili,

correlati appunto alla pluralità delle soluzioni idonee a preservare

la denunciata normativa dai sollevati dubbi d'incostituzionalità.

Soluzioni legate ai contenuti variamente configurabili delle

controversie civili, e perfino ai ruoli differenti che il giudice

può assumere nel dirimerle, stante l'accentuata disomogeneità degli

interessi contrapposti delle parti del processo civile, il quale si

conforma in modo diverso, proprio a seconda dei suoi vari possibili

oggetti, che il legislatore non ha mancato di tener presenti nel

fissare i tanti fori speciali cui si è accennato. Questi verrebbero

tutti insieme e allo stesso modo derogati ove questa Corte estendesse

l'art. 11 cod. proc. pen. ad ogni procedimento civile, com'è

richiesto in via principale dalla Corte d'appello di Roma. Donde il

rischio di una conseguente grave compressione del diritto di difesa

di qualcuna delle parti; tanto più che in tale procedimento sono

legittimati a intervenire soggetti diversi dall'attore e dal

convenuto (art. 105 e segg. cod. proc. civ.), per i quali pure non

potrebbe non assumere rilevanza l'eventuale qualità di magistrato.

Che se poi l'estensione venisse contenuta nei limiti più ristretti

indicati dal tribunale di Roma e, in via doppiamente subordinata,

anche dalla Corte d'appello, sarebbe difficile evitare la violazione,

sotto altri profili, dello stesso principio di eguaglianza evocato da

entrambi i rimettenti, in difetto appunto del bilanciamento di valori

e interessi contrapposti necessario nell'introdurre innovazioni con

riguardo a una competenza territoriale così articolata come quella

prevista dal codice di procedura civile.

4.3. - In conclusione, solo il legislatore può stabilire,

nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra

quell'identità di ratio che imponga l'estensione pura e semplice del

criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. - come del resto esso ha

già ritenuto relativamente alle controversie in materia di danno

arrecato dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (v. artt.

4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117) - e quando, invece, quella

ratio non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione

di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia. Così da

evitare che vengano sacrificati altri interessi e valori

costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio,

per un'esecuzione forzata - specie se concorsuale -, o per una causa

divisoria, o per un regolamento di confini, finisse col diventare

competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro

attualmente singulatim previsto nel codice di rito civile, quale

sarebbe quello risultante dal nuovo testo dell'art. 11 cod. proc.

pen. già approvato da uno dei rami del Parlamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da

18 a 35 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Roma, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli articoli da 18 a 36 del codice di procedura civile, sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal

Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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